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Diritto annuale - Guida agli adempimenti

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.: Rischiesta Sgravio Diritto annuale 2007 – Studi di Settore :.

DIRITTO ANNUALE 2011

.: Nota del MISE per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel R.E.A. a decorrere dal 1° gennaio 2011 :.
.: Decreto 21 aprile 2011:.
.: Foglio di Calcolo 2011 :.
.: Mailing 2011 Sezione 0rdinaria :.
.: Mailing 2011 Sezione Speciale :.
.: Circolare MISE del 30.05.2011 :.

DIRITTO ANNUALE 2010

.Decreto 22 dicembre 2009:. (G.U. n. 24 del 30/01/2010) :.
.: Foglio di Calcolo 2010 :.
.: Mailing 2010 S0 :.
.: Mailing 2010 SS :.

DIRITTO ANNUALE 2009

.: Comunicato alle imprese Diritto Annuale 2009 :.
.: Modifica del saggio di interesse legale - DECRETO 4 dicembre 2009 :.
.: Nota 19230 - 30/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico :.
.: Foglio di calcolo Diritto Annuale 2009 :.
.: Regolamento :. per la definizione dei criteri di determinazione dele sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.
.: Istanza di Rimborso :.

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ARCHIVIO STORICO
Nella sezione sono presenti tutti le infomazioni sugli importi dovuti e sulla normativa vigente riferite ai singoli anni.

.: anno 2001 :.
.: anno 2002 :.
.: anno 2003 :.
.: anno 2004 :.
.: anno 2005 :.
.: anno 2006 :.
.: anno 2007 :.
.: anno 2008 :.

Ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all' art.8 della Legge n.580/1993, è tenuta ai sensi dell' art.18, comma 1, lett.b), della medesima legge, al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede dell' impresa, nonché eventuali sedi secondarie e unità locali.
L' importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell' anno.

Casi di cessazione dell' obbligo del pagamento del diritto:

- tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall' anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l' esercizio provvisorio dell' impresa ;

- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall' anno solare successivo a quello in cui è cessata l' attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell' attività;

- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall' anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all' approvazione del Bilancio finale;

- le società cooperative, nel caso di cui all' art.2544 del c.c.,cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall' anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell' autorità governativa .

Il diritto dovuto alle Camere dalle imprese, si applica in misura fissa per ogni soggetto iscritto o annotato nelle sezioni speciali del Registro Imprese.
Le Unità locali di imprese estere iscritte nel REA, versano un diritto in misura fissa.
Il diritto dovuto alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese si applica in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato.

Informazioni: UFFICIO DIRITTO ANNUALE - Piano terra
Orari di apertura al pubblico della C.C.I.A.A.
Tel. 080 2174312/404/270/485/364
e-mail: .: sdanbari@ba.camcom.it :.
Tel. 080.2174264 (Responsabile)
Fax 080.2174312