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Si comunica che il Registro Imprese di Bari ha dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione, di cui all'allegato elenco, che non abbiano provveduto al deposito del bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi (art. 2490 c.c.).

L'Ufficio sta dando comunicazione dell'avvio della procedura alle società e ai liquidatori delle stesse, invitandoli, nel caso in cui volessero interrompere il procedimento, a far pervenire memorie con cui, a firma del liquidatore, sono esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento di cancellazione d'ufficio.

Bari, 7 maggio 2009

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Imposta di bollo per le istanze presentate al Registro delle Imprese, per via telematica o su supporto informatico

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti ricevute dalla Gentile Utenza è opportuno precisare che non sono assoggettati al tributo, solo ed esclusivamente, gli atti e le istanze posti in essere dalle O.N.L.U.S. ovvero dalle Società Cooperative Sociali ai sensi dell' art. 27-bis Allegato "B" della Tabella allegata al D.P.R. 642/72, sempreché abbiano, quanto meno, presentato la domanda di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative previsto dal D.M. 23 giugno 2004 e pubblicato nella G.U. n. 162 del 13.07.2004 (vedasi al riguardo circ. Ministero delle Attività Produttive n. prot. 1579682 del 06.12.2004).

Pertanto, la presentazione delle domande e degli atti riguardanti tutti gli altri soggetti, comprese le Società Cooperative Edilizie (n.b. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - prot. n. 954/2004 del 13.01.2005 - Direzione Regionale dell' Emilia Romagna - prot. n. 909-2854/2006 del 20.01.2006 - Direzione Regionale della Lombardia - prot. n. 7550/2007 del 02.02.2007), sono soggetti all' imposta di bollo nella misura di 65,00 Euro, giusta art. 1-ter, Tariffa, parte prima del D.P.R. 642/72.

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LA P.E.C.

Iscrizione obbligatoria nel R.I. dell' indirizzo di posta elettronica certificata della società

.: Prime indicazioni :.

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IL FORMATO XBRL

Esclusi dall'obbligo i bilanci chiusi al 31.12.2008.

Sulla G.U. del 31 gennaio 2008 n. 304 è stato pubblicato il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle Imprese. Il decreto prevede che, in fase di prima applicazione, l' obbligo di deposito dei bilanci e dei relativi allegati in formato elettronico elaborabile sarà assolto allegando alla pratica di bilancio, un ulteriore file informatico XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall' Associazione "XBRL Italia".

L' obbligo di adottare le modalità di presentazione del nuovo formato elettronico si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente alla data del 16 febbraio 2009 (si veda la nota Unioncamere prot. N. 2991 del 24 febbraio 2009). Pertanto si sottolinea che l' obbligo di presentazione del bilancio chiuso il 31.12.2008 sarà assolto NON tenendo conto delle nuove modalità stabilite dal decreto in oggetto.

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IL FORMATO PDF/A

Utilizzazione obbligatoria dal 02.03.2009.

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 dispone, inoltre, che per i bilanci chiusi prima del 16 febbraio 2009 e per gli altri atti diversi dal bilancio si dovrà allegare all' istanza un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell' atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. Di conseguenza, dal 02 marzo 2009 gli obbligati alla presentazione degli atti al registro delle imprese devono allegare alla domanda di iscrizione i documenti in formato PDF/A. A titolo esemplificativo, dovranno essere supportati dalla nuova estensione gli atti costitutivi; gli atti modificativi redatti da Notaio; gli atti di scioglimento; i bilanci ordinari e i bilanci finali di liquidazione; i progetti di fusione e di scissione, ecc.). Non sarà necessario utilizzare questo formato per gli allegati, per i documenti giustificativi o a comprova presentati in copia nonché per i documenti relativi al Repertorio Economico Amministrativo. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, non dovranno avere la nuova estensione i verbali di rinnovo degli organi sociali; gli allegati relativi al riconoscimento dei requisiti professionali connessi allo svolgimento delle attività regolamentate (impiantistica, autoriparazione, pulizia e facchinaggio); le autorizzazioni amministrative e tutti i documenti rilasciate da altre amministrazioni pubbliche, ecc.

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L' ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI

Versione aggiornata al 23/03/2009

Manuale operativo per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci (art.16, comma12-undecies, L.28 gennaio 2009 n.2)

"Guida Operativa CCIAA di Bari"