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Novità
mercoledì, 09 gennaio 2013
"A partire dal prossimo 1° marzo il Registro Imprese di Bari non accetterà più pratiche telematiche predisposte con versioni del programma Fedra anteriori al 6.0." ATTIVITA’ DI MECCATRONICA La Legge 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha apportato importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione. Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di: Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica/motoristica sia per l'elettrauto. L’art. 3 della Legge 224/2012 reca le seguenti norme transitorie: 2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999. 3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. È disponibile La Guida nazionale contenente le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione delle societa' start up innovative al registro delle imprese. La Guida intende fornire le prime istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese delle start up innovative. Si tratta di una guida con contenuti piuttosto tecnici, fruibile in particolare dall'utenza che utilizza con frequenza i servizi anagrafici e telematici del registro imprese. Aziende speciali ed istituzioni degli enti locali: obbligo di iscrizione, e di deposito dei propri bilanci, al Registro delle Imprese o al REAAi sensi del comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali si devono iscrivere, e devono depositare i propri bilanci, al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA). Si precisa che, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, sono escluse da tali obblighi le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie. ******* Obbligo, per le imprese individuali, di comunicare la propria PEC al Registro delle ImpreseLa legge 17 dicembre 2012, n. 221, invigore dal 19 dicembre 2012, haconvertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato (art. 5) l'obbligo, per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane), di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa. La citata legge di conversione, ha inoltre confermato l’obbligo di comunicare la propria PECanche per le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali, apportando però le seguenti modifiche:
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria. CANCELLAZIONE D' UFFICIO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI NON PIU' ATTIVE .: Elenco Imprese :. ******* TRASFERIMENTO QUOTE DI S.R.L. ******* FORMATO ELETTRONICO DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE TIPO ******* CERTIFICATI CON DICITURA ANTIMAFIA ******* NUOVA MODULISTICA ******* DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEI CURATORI FALLIMENTARI ******* CARICHE R.E.A. - IRRICEVIBILITA' DELLE DENUNCE DI ISCRIZIONE |