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Novità
mercoledì, 09 gennaio 2013

"A partire dal prossimo 1° marzo il Registro Imprese di Bari non accetterà più pratiche telematiche predisposte con versioni del programma Fedra anteriori al 6.0."

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ATTIVITA’ DI MECCATRONICA

La Legge 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha apportato importanti modifiche alla Legge 122/1992 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività di “meccatronica”.

Pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
a)  meccatronica;
b)  carrozzeria;
c)   gommista.

Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica/motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica/motoristica sia per l'elettrauto.

L’art. 3 della Legge 224/2012 reca le seguenti norme transitorie:
1.    le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;

2.    le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 558/1999.

3.    Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto  cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività  fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.


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START UP INNOVATIVE
(art.25 e seguenti della Legge 221/2012)

È disponibile La Guida nazionale contenente le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione delle societa' start up innovative al registro delle imprese.

La Guida intende fornire le prime istruzioni necessarie per la compilazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese delle start up innovative. Si tratta di una guida con contenuti piuttosto tecnici, fruibile in particolare dall'utenza che utilizza con frequenza i servizi anagrafici e telematici del registro imprese.

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Aziende speciali ed istituzioni degli enti locali: obbligo di iscrizione, e di deposito dei propri bilanci, al Registro delle Imprese o al REA

 Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali si devono iscrivere, e devono depositare i propri bilanci, al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Si precisa che, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, sono escluse da tali obblighi le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

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 Obbligo, per le imprese individuali, di comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese

La legge 17 dicembre 2012, n. 221, invigore dal 19 dicembre 2012, haconvertito con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), in vigore dal 20 ottobre 2012, ed ha confermato (art. 5) l'obbligo, per le imprese individuali (comprese le imprese artigiane), di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)  per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Pertanto, dal 20 ottobre 2012, tutte le domande di prima iscrizione di impresa individuale al Registro Imprese, devono obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa.

La citata legge di conversione, ha inoltre confermato l’obbligo di comunicare la propria PECanche per le imprese individuali, già iscritte nel Registro delle Imprese prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge, che risultano attive e non soggette a procedure concorsuali, apportando però le seguenti modifiche:

  • ·     è stato anticipato al 30 giugno 2013 il termine ultimo, per le suddette imprese già iscritte, di provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C.
  • ·     è stato previsto che, in mancanza della comunicazione entro il 30 giugno 2013 della propria P.E.C. da parte di tali imprese, il Registro Imprese sospenderà a partire dal 1 luglio 2013, ogni domanda di iscrizione da queste presentata, in attesa che la stessa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, e comunque per 45 giorni
  • trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione, la domanda si intende non presentata.

La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.

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CANCELLAZIONE D' UFFICIO PER LE IMPRESE INDIVIDUALI NON PIU' ATTIVE

La camera di Commercio di Bari, al fine di assicurare la tempestiva informazione circa l' avvio del procedimento di cancellazione d' ufficio dal Registro delle Imprese - il cui avviso ai sensi dell' art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 247/2004 deve essere affisso all' albo camerale - ha inteso pubblicare, altresì, il presente avviso on line allo scopo di facilitare l' acquisizione delle relative informazioni da parte delle imprese individuali interessate dal medesimo procedimento.

L' avviso sarà on line sino a decorrenza del termine di 45 giorni consecutivi dalla data di affissione all' albo camerale, dopodiché si darà corso agli adempimenti consequenziali

.: Elenco Imprese :.

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TRASFERIMENTO QUOTE DI S.R.L.
.: GUIDA :. alla nuova procedura di trasferimento quote di S.r.l.

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FORMATO ELETTRONICO DEI MODELLI DI CERTIFICAZIONE TIPO
Con decreto del viceministro dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 è stato approvato il formato elettronico dei modelli di certificazione tipo inerenti il Registro delle imprese, compresi quelli con la dicitura antimafia.
Dal 1° giugno per ottenere un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio non sarà più necessario recarsi allo sportello fisico dell' Ente camerale.
Il certificato sarà rilasciato per via telematica come file con firma digitale del Conservatore del Registro Imprese. Per il certificato con la dicitura antimafia è richiesto l' utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi del legale rappresentante dell' impresa interessata.

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CERTIFICATI CON DICITURA ANTIMAFIA
Con lettera circolare del 15 febbraio 2008 il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che la delega alla richiesta e al ritiro dei cerficati del registro imprese con l' apposizione della dicitura antimafia deve avere la forma prevista dall' art. 3, comma 2, del D.P.R. 252/98. La delega, che può indicare anche la persona incaricata del ritiro, è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata del soggetto interessato e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione, sia all' atto della richiesta, che all' atto del ritiro.
Per tale delega è necessario l' assolvimento dell' imposta di bollo.
FAC SIMILE DELEGA

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NUOVA MODULISTICA
Con circolare n. 3615 dell' 8 febbraio 2008 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha aggiornato le regole per la gestione della nuova modulistica realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del 6 febbraio 2008.
Istruzioni per la compilazione della nuova modulistica

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DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEI CURATORI FALLIMENTARI
Con nota prot. n. 1335 del 18.2.2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito quali sono i diritti di segreteria per i nuovi adempimenti pubblicitari presso il Registro Imprese introdotti a carico dei curatori fallimentari dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5

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CARICHE R.E.A. - IRRICEVIBILITA' DELLE DENUNCE DI ISCRIZIONE
A decorrere dal 01.11.2006 le denunce R.E.A. presentate presso il Registro delle Imprese di Bari, aventi ad oggetto l' iscrizione di cariche o qualifiche, per le quali non e' prevista per legge l' iscrizione (es. direttore tecnico, direttore di filiale, direttore di agenzia, etc.), non veranno piu' accolte.
Questo in ragione del principio di tipicità sottolineato definitivamente dal ministero dello sviluppo economico con la nota del 02.02.2006.
Pertanto, non saranno neanche accolte le modifiche riguardanti cariche R.E.A. già comunicate in precedenza e risultanti dalle certificazioni camerali. In quest' ottica si precisa che saranno dichiarate ricevibili solo le denunce che riguarderanno la cessazione definitiva dalla carica dei soggetti R.E.A. precedentemente iscritti.


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