15/05/2013

Bilanci

Deposito bilanci ed elenchi soci

Presso il Registro delle Imprese le società provvedono annualmente al deposito del bilancio d`esercizio e le S.p.a. e le S.a.p.a. anche al deposito dell`Elenco Soci. Di tale documentazione è possibile ottenere il rilascio di copia informe e conforme al momento del deposito degli atti, ovvero di copia ottica e copia ottica conforme dopo l`archiviazione ottica degli stessi. Per il rilascio delle copie il richiedente deve corrispondere i diritti di segreteria alla Camera.

.: Il FORMATO XBRL

Fermo restando le indicazioni generali fornite dalla .: Guida predisposta da Unioncamere :. per il deposito del bilancio di esercizio al 31.12.2012 si invita la Gentile Utenza ad attenersi alle sotto indicate prescrizioni al fine di presentare correttamente l'istanza al Registro delle Imprese.
Reinvio di una pratica telematica a sostituzione di un' altra (non ancora evasa) conseguente ad una precisa richiesta da parte dell' Ufficio.
In questo caso, è necessario che venga ritrasmessa, nuovamente e correttamente, l' intera pratica, con l' indicazione nel riquadro "XX - note" che trattasi di "deposito a rettifica e sostituzione dell' invio n. ................ del .................".
Deposito bilancio a rettifica per protocolli già evasi.
L' operazione di deposito di un bilancio a rettifica, di uno già regolarmente annotato, presuppone la presentazione di una nuova istanza, completa di tutta la documentazione presentata in precedenza e deve indicare nel riquadro "XX -note" che trattasi di deposito a rettifica, nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito. Sono dovuti i normali diritti e bolli previsti dalla vigente normativa.
Società in liquidazione.
Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2490 C.C. (n.b. in questa circostanza si tenga conto che dovrà essere allegato il documento previsto dal comma 3 dell'art. 2487-bis C.C.). Sono, inoltre, tenute alla comunicazione dell' elenco dei soci.
Esempio: se la società è entrata in liquidazione il 01.02.2012 e, al termine dell' esercizio sociale (31.12.2012), la fase della liquidazione non si è ancora conclusa, il liquidatore dovrà presentare il bilancio riferito all' intero esercizio sociale (1.1.2012 - 31.12.2012), anche se fiscalmente la normativa è differente. Qualora, nel nostro esempio, la data di chiusura del Bilancio Finale di Liquidazione coincidesse con il 31.12.2012 o fosse precedente, la società dovrà unicamente presentare la modulistica prevista per tale adempimento: non andrà, assolutamente, presentato il modello "B". A tal proposito, si tenga presente che il deposito del Bilancio Finale di Liquidazione deve essere effettuato con il Modello "S3". Relativamente alle modalità di presentazione del Bilancio Finale di Liquidazione si vedano le istruzioni presenti sul nostro sito camerale nella sezione "Registro Imprese" -> "Società" ->"Scioglimento, Liquidazione e Cancellazione".
Trasformazione di società di capitali in società di persone.
Le società di capitali che iscrivono l' atto di trasformazione in società di persone prima dell' approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l' organo necessario per l' approvazione del bilancio.
Trasformazione di società di persone in società di capitali.
Sono tenute al deposito del bilancio in relazione alla chiusura del primo esercizio, in virtù di quanto stabilito dallo statuto sociale ovvero dall' atto di trasformazione.
Bilanci non approvati.
Trattandosi in realtà di una "proposta di bilancio" e non essendo previsto nessun adempimento pubblicitario per il documento in oggetto, il relativo deposito non va effettuato.
Società di capitali cancellate in seguito ad atto di fusione o per scissione totale
Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell' approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l' organo necessario per l' approvazione del bilancio.
Società estera con sede secondaria in Italia
Per questo tipo di società è opportuno procedere normalmente alla compilazione della modulistica informatica, depositando una copia del bilancio della società estera, con traduzione giurata in lingua italiana, ed una dichiarazione contenente gli estremi della pubblicazione attuata nello Stato estero ovvero, in alternativa, la dichiarazione che nello Stato non è prevista la pubblicità del bilancio.
Termine di presentazione: 45 giorni dall' adempimento del deposito nello Stato ove la società ha la sede legale (art. 106, L. n. 89/1913).
Bilancio consolidato
La pubblicazione del bilancio consolidato va fatto ai sensi del D.lgs. 127/1991.
Vanno depositati il bilancio consolidato, la relazione di gestione e la relazione dell' organo di controllo (ed eventuali altri allegati). Nel caso di contestuale presentazione del bilancio d' esercizio e di quello consolidato i documenti vanno tenuti distinti, e devono essere inviati separatamente.
Bilancio del G.E.I.E.
La pubblicazione va fatta ai sensi del D.Lgs. 240/1991 entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio (art. 7).
E' facoltativo il deposito del Verbale di assemblea, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.
S.N.C. E S.A.S.
Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall' art. 26 del D.lgs. 127/1991 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies disp. att. D.lgs. 6/2003)
Patrimoni destinati ad un unico affare (art. 2447 – septies)
Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis cc), devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell' esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 cc e seguenti.
Società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497 – bis)
Le società soggette all' altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497 cc) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell' ultimo bilancio della società o dell' ente che esercitano su di esse l' attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell' esercizio.
Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi
I consorzi che svolgono l' attività di garanzia collettiva dei fidi, disciplinati dall' art. 13 della L. 24 novembre 2003, n. 326, in deroga alle disposizioni generali, sono esonerati dalla presentazione del Bilancio in formato XBRL. Tuttavia devono redigere il bilancio d' esercizio, osservando le disposizioni relative al bilancio delle S.P.A., e devono depositarlo, ai sensi dell' art. 13, comma 35 della citata Legge, entro trenta giorni dalla data di approvazione, insieme alla relazione sulla gestione, ove prevista, alla relazione del Collegio Sindacale, se costituito, e al verbale di approvazione dell' assemblea dei soci, utilizzando il formato PDF/A.
Ai sensi dell' art. 13 c. 34 della L. 326/203, le modifiche dei consorziati devono essere iscritte nel registro delle imprese soltanto una volta l' anno entro 120 giorni della chiusura dell' esercizio attraverso il deposito dell' elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. Pertanto la conferma o la variazione dell' elenco dei consorziati rispetto a quello già depositato deve essere comunicata secondo le regole generali previste per le società di capitali.
AVVISO AGLI UTENTI
Anche quest' anno, al fine di rendere più celeri le operazioni di presentazione dei Bilanci, nell' interesse dell' utenza, si SCONSIGLIA l' utilizzo del supporto informatico come mezzo alternativo alla trasmissione telematica.
Ciò in quanto le operazioni di controllo dei documenti informatici allegati richiedono lunghi tempi di attesa, con la conseguenza che l' Ufficio non può garantire il rilascio, in giornata, delle ricevute di protocollazione.
Nel caso ECCEZIONALE di presentazione su supporto informatico, l' utenza è INVITATA a trasmettere l' istanza a mezzo raccomandata all' indirizzo "CCIAA di Bari - Servizio Registro Imprese - Ufficio Bilanci", unitamente ad una lettera di presentazione con l' indicazione degli estremi della Società e a versare i diritti di segreteria di 92,70 Euro, l' imposta di bollo di 65,00 Euro, cumulativamente, sul c/c n. 797704 - CCIAA di Bari (n.b. l' attestazione del versamento dovrà essere allegata mediante scansione dell' originale).
L' Ufficio provvederà al recapito della ricevuta di protocollazione.
Il deposito del bilancio e dei relativi allegati non effettuati con le modalità previste dalla legge e dalle presenti istruzioni, saranno considerati IRRICEVIBILI e restituiti al mittente. Qualora la ripresentazione del documento avvenisse oltre i termini previsti dalla Legge, il relativo deposito sarà considerato presentato "oltre i termini", ex art. 2630., comma 2^ C.C..

RIEPILOGO MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Caso 1) - Amministratore presenta e invia il bilancio telematico.
Distinta di presentazione: firma digitale dell' amministratore
Bilancio e allegati: firma digitale dell' amministratore su ogni documento
Dichiarazione di conformità: amministratore in calce ad ogni documento in pdf/A
Caso 2) - Amministratore presenta il bilancio - Intermediario invia il bilancio
Distinta di presentazione: firme digitali amministratore + intermediario
Bilancio e allegati: firma digitale amministratore su ogni documento
Dichiarazione di conformità: amministratore in calce ad ogni documento in pdf/A
Caso 3) - Professionista incaricato presenta ed invia il bilancio telematico
Distinta di presentazione: firma digitale professionista incaricato
Bilancio e allegati: firma digitale professionista su ogni documento
Dichiarazione conformità: professionista in calce ad ogni documento in pdf/A
Caso 4) - Professionista incaricato presenta il bilancio - Intermediario invia il bilancio
Distinta di presentazione: firme digitali professionista + intermediario
Bilancio e allegati: firma digitale professionista su ogni documento
Dichiarazione conformità: professionista in calce ad ogni documento in pdf/A

ASSISTENZA E SITI INTERNET UTILI
800.17.80.17
Call Center della C.C.I.A.A. di Bari: per informazioni di carattere generale.

www.registroimprese.it
per il servizio di trasmissione telematica delle istanze vedasi il link: "sportello pratiche".

www.ba.camcom.it
per la guida all' invio telematico degli atti al Registro delle Imprese di Bari, informazioni e novità.

www.card.infocamere.it
per lo scarico del software di firma con smart card

Solo per utilizzo della Pratica di bilancio "Fedra"
L`utente potrà produrre, allo sportello della propria Camera di Commercio, l`attestazione «Registrazione di invio», generata in automatico dal sistema, a dimostrazione e garanzia della data di tentata e/o avvenuta spedizione della pratica , nei seguenti due casi:
* qualora non abbia ricevuto il regolare avviso di ricevimento/irricevibilità della pratica entro il giorno successivo all`invio della pratica stessa ;
* qualora la pratica non fosse disponibile nelle apposite liste Telemaco.
L' utente presenterà allo sportello la «Registrazione di invio» che troverà contenuta nel file RICE_CodicePratica_DENOMINAZIONE.txt e depositata nella directory utente c:/prtele/registrazione.

Informazioni: Registro Imprese - UFFICIO BILANCI - Piano terra
Orari di apertura al pubblico della C.C.I.A.A.
Tel. 080.2174267
e-mail: .: registroimprese.societa@ba.camcom.it :.
Tel. 080.2174267
Fax 080.2174228