Le sanzioni amministrative del Registro delle Imprese vengono elevate nel caso in cui la domanda di iscrizione al Registro Imprese o la denuncia al Repertorio Economico Amministrativo venga presentata oltre i 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (art. 18 Legge n.340/2000). Il termine è ridotto a 20 giorni per il deposito dell'atto costitutivo delle società di capitali e cooperative.
La sanzione amministrativa viene notificata a tutti i soggetti obbligati alla presentazione della domanda ed anche alla società, in quanto responsabile in solido (art. 14 L. 689/81). Con esclusivo riferimento alle società, ai consorzi e alle società cooperative, sono soggetti sanzionabili, a seconda dell’atto o dell’evento, l’amministratore unico, i componenti dell’organo amministrativo (consiglio d’amministrazione, consiglio di gestione, collegio direttivo, ecc.), i sindaci effettivi, i soci amministratori delle società di persone, i legali rappresentanti, e i notai.
In linea generale le sanzioni amministrative possono essere distinte a seconda che abbiano ad oggetto una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese (cd. sanzioni RI), ovvero una semplice denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (cd. sanzioni REA).