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Registro Imprese

martedì 09 Settembre 2008

Istituito nel dicembre 1993 (legge n. 580) e operativo dall' anno 1996, riunifica il Registro delle società -in precedenza tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio. La previsione di tale strumento (art. 2188 e ss. C.C., art. 8 L. n. 580/1993, D.P.R. n. 581/1995, D.P.R. n. 558/1999, L. n. 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni normative), gestito attraverso la rete informatica e telematica, mira ad assicurare la completezza ed organicità della pubblicità legale per tutte le imprese soggette ad iscrizione rendendo tempestiva l' informazione giuridico-economica in ordine alle stesse su tutto il territorio nazionale.
L' iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.

I soggetti tenuti all' iscrizione sono: gli imprenditori individuali (art. 2195 C.C.), le società commerciali (art. 2200 C.C.), i consorzi con attività esterna (art. 2612 C.C.) e le società consortili (art. 2615-ter C.C.), i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. n. 240/1991, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un' attività commerciale (art. 2201 C.C.), le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell' art. 25 della L. n. 218/1995, le società cooperative (art. 2519 C.C.), le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2506 C.C.), le aziende speciali degli enti locali di cui al D.L. 31.01.1995 n. 26 convertito nella legge 29.03.1995 n. 95, gli imprenditori agricoli (art. 2135 C.C.), i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 C.C.), le società semplici (art. 2251 C.C.). Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane.

Formalmente il Registro Imprese è unico, ma di fatto si articola in due sezioni:

la sezione ordinaria contenente i dati dei soggetti obbligati all' iscrizione a norma del Codice Civile; la sezione speciale (in cui sono confluite le categorie per le quali, in precedenza, vi era un' apposita sezione speciale: imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese artigiane iscritte nell' apposito Albo) destinata a raccogliere le iscrizioni e le annotazioni dei soggetti per i quali l' obbligo formale di pubblicità è stato introdotto dalla legge di riforma degli enti camerali.
L' iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti e fatti previsti dalla legge, da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ha effetti giuridici di pubblicità (dichiarativa o costitutiva) in quanto consente di opporre ai terzi quanto è stato iscritto, dando vita ad una presunzione circa l' esistenza e la certezza dei fatti iscritti.

L' iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, diversamente dall' iscrizione nella sezione ordinaria dello stesso, ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia assolvendo al solo scopo di rendere conoscibili i fatti e le dichiarazioni rese al Registro che non sono quindi opponibili ai terzi.

Di regola l' iscrizione nel Registro Imprese avviene su domanda dell' interessato. Nell' eventualità che non venga da questi richiesta nei termini di legge, l' iscrizione viene disposta d' ufficio con provvedimento del Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale di Bari preposto alla vigilanza sulla tenuta del Registro Imprese.

Alla tenuta, conservazione e gestione del Registro Imprese è preposto, invece, un Conservatore cui competono, oltre alle funzioni di certificazione, quelle di controllo delle condizioni di legge per l' iscrivibilità degli atti.

Le domande di iscrizione possono essere presentate direttamente presso l' Ufficio o inviate a mezzo raccomandata postale. Con l' attuazione del sistema Fedra è possibile l' accesso telematico al Registro Imprese presentando la documentazione su apposito dischetto. Il servizio Telemaco consente, inoltre, il rilascio di certificati e visure per via telematica. Tali sistemi troveranno a breve applicazione generalizzata per le domande di iscrizione e di deposito e per gli atti presentati al Registro Imprese dalle imprese societarie. Le imprese individuali potranno invece continuare a presentare la documentazione al Registro Imprese anche su base cartacea.

Le società devono trasmettere alla Camera di Commercio i principali documenti relativi alla vita dell' impresa: atti costitutivi, statuti e atti modificativi, bilanci ed elenchi soci, etc..

Il Registro Imprese è inoltre integrato con i dati del Repertorio Economico Amministrativo: per ogni impresa sono, quindi, certificabili sia l' assetto giuridico che i dati economici.

Le funzioni principali dell' Ufficio Registro delle Imprese sono: la conservazione ed esibizione dei documenti ed atti soggetti a iscrizione, annotazione o deposito presso lo stesso; la ricezione degli atti e delle notizie precedentemente soggetti alla pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC e gli adempimenti conseguenti; il rilascio di certificati di iscrizione o annotazione nel Registro, di certificati attestanti il deposito di atti e di certificati attestanti la mancanza di iscrizioni; il rilascio di copia integrale o parziale di atti depositati o iscritti nel Registro; la bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili delle imprese; la tenuta del REA ed il rilascio di visure e certificati inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni.

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