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Contratti di Rete

lunedì 23 Settembre 2013

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la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico lo strumento del contratto di rete per regolare l’esercizio in comune di attività economiche tra aziende al fine di accrescere la loro capacità innovativa e la loro competitività.

L’art. 3 comma 4 ter, riguardante i distretti produttivi e le reti di imprese, stabilisce che.

“Con il contratto di rete piu’  imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’  sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.”

In poco meno di quattro anni si sono susseguiti vari provvedimenti volti a migliorare l’operatività di questa forma di aggregazione tra imprese.

Da ultimo la novità di rilievo è costituita dalla disposizione per cui le reti di imprese che desiderano acquisire la soggettività giuridica devono stipulare il relativo contratto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero attraverso un atto firmato digitalmente autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale.

Le ultime disposizioni sono entrate in vigore il 19 dicembre 2012, il D.L. n.179 è stato convertito nella legge n. 221/2012.

Le reti d’impresa, con le modifiche apportate dalla legge di conversione del Decreto Sviluppo bis agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, il Codice Appalti, possono anche partecipare alle procedure di gara e appalti indetti dalla Pubblica Amministrazione.

Il legislatore, intervenendo sempre nel 2012, hastabilito che “Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4 quater ultima parte”; per cui il contratto di rete, di per sé non è dotato di soggettività giuridica ma la acquista a seguito dell’espletamento della procedura di iscrizione al registro delle imprese.

Per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, il Codice dell’amministrazione digitale.

Il contratto di rete dovrà essere inviato al competente registro delle imprese attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministero Giustizia di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero Sviluppo economico.

Nell’ipotesi in cui la rete di imprese istituisca un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere una attività anche commerciale con i terzi, la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma di rete sarà limitata al fondo patrimoniale comune cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 “fondo consortile” e 2615 “responsabilità verso i terzi” del codice civile, nome in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

La rete di imprese con tali caratteristiche sarà però tenuta a redigere e a depositare ogni anno la situazione patrimoniale osservando le norme per il bilancio delle società per azioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 

Qualora venga istituito un fondo patrimoniale e l’organo comune, tra gli altri elementi necessari da inserire nel contratto devono essere previsti anche la denominazione e la sede della rete, l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e le modalità per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi, la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante.

Modalità operative per la predisposizione della pratica in relazione alla tipologia di contratto di rete adottato:

1)      Contratto di rete con costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi (la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del Registro imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede e con tale iscrizione  la rete acquista soggettività giuridica).

2)      Contratto di rete senza costituzione di fondo patrimoniale comune e organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi (il contratto  è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante). Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica,

 Nel caso sub 1) dovranno seguirsi le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione di un Consorzio con attività Esterna.

 Allegati

Contratto di rete in formato .pdf/A stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. firma elettronica autenticata).

Diritti e bolli
I diritti di segreteria sono pari a € 90
L'imposta di bollo è pari a € 65.

Soggetti obbligati
Il Notaio.

Termine di presentazione
Nessun termine.


Nel caso sub 2) dovranno seguirsi le istruzioni seguenti:

Modalità Starweb

Per informazioni sull'utilizzo di questa modalità è possibile consultare la guida completa Starweb.
Selezionare, dal menu "Comunicazione Rete di Imprese" la voce di interesse fra Iscrizione, Modifica o Cessazione contratto.

 Modalità FedraPlus

Il modello base da compilarsi sarà collegato al tipo di impresa che effettuerà l'adempimento: mod. S2 nel caso di società; mod. I2 nel caso di ditta individuale; mod. R nel caso di associazione.

Allegati
Contratto di rete in formato PDF/A stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. firma elettronica semplice o autenticata).

Diritti e bolli

I diritti di segreteria sono pari a:
€ 90 per l'impresa di riferimento, indipendentemente dalla natura dell'impresa;
€ 18 per tutte le altre imprese aderenti al contratto di rete, indipendentemente dalla natura dell'impresa.
L'imposta di bollo è pari a € 65 per le società di capitali, €59 in caso di società di persone o € 17,50 per le imprese individuali.

Soggetti obbligati
Il notaio, gli amministratori ed i titolari di impresa provvisti di firma digitale.

Termine di presentazione
Nessun termine.



Le modifiche al contratto di rete con personalità giuridica dovranno essere formalizzate con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata, ovvero attraverso un atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. firma elettronica autenticata) e dovranno essere depositate per l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Le modifiche al contratto di rete (privo di personalità giuridica) dovranno essere formalizzate con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata, ovvero attraverso un atto firmato digitalmente a norma dell'articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. firma elettronica semplice o autenticata) e dovranno essere depositate per l'iscrizione, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L’ ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione delle modifiche al contratto a tutti gli uffici presso cui sono iscritte le altre imprese.

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