Con la soppressione degli UU.PP.I.C.A., alle Camere di Commercio sono stati assegnati compiti di vigilanza, in ausilio del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata a garantire che i prodotti immessi in commercio siano sicuri e rispettino le varie disposizioni normative al fine di:
> Assicurare una corretta informazione all’acquirente circa le caratteristiche del prodotto acquistato, l’identità del produttore e/o responsabile dell’immissione in commercio e la conformità alle norme che regolano la produzione e la commercializzazione di un dato prodotto;
> Favorire la leale concorrenza tra le imprese di un determinato settore;
> Verificare le attività poste in essere dagli operatori e rimediare ad eventuali irregolarità riscontrate.
La vigilanza spetta al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - che si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza.
Svolgono attività di vigilanza anche la Polizia Municipale, NAS ecc. I funzionari della Camera di Commercio e egli enti citati possono procedere ad ispezioni negli stabilimenti, depositi, magazzini, laboratori e punti vendita nei quali si esercita l’attività imprenditoriale o commerciale.
Calzature
ETICHETTATURA CALZATURE
Le calzature destinate alla vendita al consumatore finale devono essere dotate di una etichetta che fornisca informazioni relative ai materiali utilizzati nella fabbricazione.
L’etichettatura delle calzature è disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recepita nell’ordinamento italiano dal D.M. 11 aprile 1996, successivamente modificato dal D.M. 30 gennaio 2001.
DEFINIZIONE DI CALZATURE
Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all’allegato II al D.M. 11.4.1996:
> Scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
> Stivali fino alla caviglia, a metà gamba fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
> Sandali, espadrilles, scarpe da tennis, da jogging e per altre attività sportive;
> Calzature speciali concepite per una attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono calzature anche quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle;
>Scarpe da ballo;
>Calzature in un unico pezzo formato in gomma o in plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
> Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
> Calzature "usa e getta" con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
>Calzature ortopediche.
PRODOTTI ESCLUSI
> Calzature d’occasione usate;
> Calzature aventi le caratteristiche d giocattoli;
> Calzature di protezione;
> Calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 904.
REQUISITI DI UNA CORRETTA ETICHETTATURA
> L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale del quale è composto l’80% di ogni parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna.)
> Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% è opportuno che l’etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
> L’etichetta può contenere simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le parti della scarpa alla quale si riferiscono.
> L’etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile al consumatore.
> La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta.
> L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale, deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta.
> Possono essere apposte sull’etichetta altre indicazioni supplementari scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
> Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa, in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.
RESPONSABILITA’
Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nell’Unione Europea o, in mancanza, chi introduce la merce sul mercato comunitario hanno l’obbligo di fornire l’etichetta e sono responsabili dell’esattezza delle informazioni in essa contenute.
E’ il venditore al dettaglio che, comunque, deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita.
Normativa di riferimento – Guide
Giocattoli
Il 20 luglio 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 54/2011, che recepisce la direttiva europea 2009/48/CE del 18 giugno 2009 e stabilisce nuovi e ulteriori principi che devono essere rispettati per tutelare la salute e l’incolumità fisica degli utilizzatori dei giocattoli.
Il D.Lgs. 54/2011, in particolare, individua le autorità nazionali preposte ai controlli sulla sicurezza dei giocattoli, disciplina la sorveglianza del mercato e stabilisce le modalità di autorizzazione degli organismi incaricati di valutare la conformità dei giocattoli.
Con l’entrata in vigore del Decreto 54/2011 è stato abrogato il D.Lgs. 27/9/ 1991 n. 313 che continua ad applicarsi per i giocattoli immessi sul mercato prima del 20 luglio 2011.
Sono giocattoli i prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utlizzati a fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 1 c. 1 D. Lgs. 54/2011).
Elenco dei prodotti espressamente non considerati giocattoli (All. I del D.Lgs. 54/2011)
Normativa di riferimento
Prodotti Elettrici
La vigilanza sulla sicurezza dei prodotti elettrici riguarda sia il materiale elettrico destinato ad essere usato entro determinati limiti di tensione sia la compatibilità elettromagnetica.
In particolare la direttiva europea 73/23, nota come Direttiva bassa Tensione, e le successive, nonché le norme nazionali di recepimento, si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere usato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 volt in corrente alternata e tra 75 e 1500 volt in corrente continua, ad eccezione:
- di materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericolo di esplosione
- materiale elettrici per radiologia ed uso clinico
- parti elettriche di ascensori e montacarichi
- contatori elettrici
- prese e spine di corrente per uso domestico
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici e altro ancora.
Tutti i prodotti elettrici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva bassa tensione devono essere provvisti di marcatura CE all’atto dell’immissione sul mercato comunitario e devono essere conformi ai principi generali in materia di sicurezza e alle norme armonizzate, cioè alle norme stabilite di comune accordo dagli organismi europei di normazione elettrotecnica ed elettronica, recepite con decreto dell’attuale Ministero per lo Sviluppo Economico – MISE.
L’obiettivo della legislazione sulla compatibilità elettromagnetica di cui alla direttiva 2004/108/CE è quello di assicurare che le apparecchiature che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni rispondano ad un livello di compatibilità elettromagnetica tale da:
- assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche prodotte dalle apparecchiature non pregiudichino il corretto funzionamento di altri apparecchi
- garantire che le apparecchiature abbiano un adeguato livello di protezione che consenta loro di funzionare come previsto.
La direttiva citata e le norme nazionali di recepimento si applicano ad una vasta gamma di apparecchi che contengono componenti elettrici o elettronici, quali ad esempio apparecchi per l’illuminazione muniti di regolatore di luminosità, apparecchi con lampade e fluorescenza con alimentatore o alogene con trasformatore, trasformatori di sicurezza, ecc.
Normativa di riferimento
Dispositivi di Protezione Individuale
I dispositivi di protezione individuale sono prodotti concepiti e fabbricati per proteggere chi li indossa o li porta con sé da rischi per la salute e la sicurezza e sono divisi in tre categorie, a seconda dell’entità del rischio dal quale proteggono.
In attuazione del Protocollo d'Intesa siglato tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere, le Camere di Commercio svolgono attività di vigilanza sui D.P.I. di I^ cat.
I dispositivi di protezione individuale di I^ categoria sono diretti a tutelare la persona da rischi di lieve entità; in questa categoria rientrano i DPI che hanno la funziona di salvaguardare la persona da:
- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili provocate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o all’urto con oggetti caldi che espongono a una temperatura non superiore a 50°;
- fenomeni atmosferici ordinari nel corso di un’attività professionale;
- vibrazioni e urti lievi che non sono in grado di raggiungere organi vitali e di provocare lesioni permanenti;
- azione lesiva dei raggi solari.
Appartengono alla categoria dei dispositivi di protezione individuale di I^ categoria:
- occhiali da sole (azione non correttiva);
- protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, sia per uso privato che per uso professionale;
- occhiali per il nuoto;
- maschere da sci;
- dispositivi di protezione della testa;
- indumenti di protezione;
- dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo
- dispositivi di protezione per mani e braccia.
Normativa di riferimento
Informazioni:
Ufficio Vigilanza Sicurezza Prodotti
Palazzo dei Servizi, Via Emanuele Mola n. 19 - 70121 BARI - Tel 0802174513
Orari di apertura al pubblico:
lunedì e giovedì: mattina ore 9.00 - 12.30 pomeriggio ore 15.30 - 16.30
Capo Servizio:
Isp. Lisena Giuseppe
Tel.: 080/2174576
e-mail:
giuseppe.lisena@ba.camcom.it
Responsabile Procedimento Ufficio Vigilanza Sicurezza Prodotti:
Isp. Gurrieri Angelo
Tel. 080/2174505
e-mail: angelo.gurrieri@ba.camcom.it
Pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it