La legge n. 125 del 30.10.2013 di conversione del decreto legge del 31.08.2013 ha ridefinito i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, individuandoli in:
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
Possono aderire a SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori, gli intermediari e i commercianti dei rifiuti non pericolosi.
Il termine di operatività del SISTRI e' fissato al:
1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
- 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Con uno o più decreti interministeriali devono essere definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
Con decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi, compreso il trasporto transfrontaliero effettuato da vettori esteri all'interno del territorio nazionale o in partenza dal territorio, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
Convertito in legge il d.l. n.150/13, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
L’art. 11 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 stabiliva un periodo transitorio in attesa della piena operatività del SISTRI , periodo nel quale convivono vecchi adempimenti "cartacei" (registri e formulari) e nuovi adempimenti "informatici” (SISTRI).
In base a quella norma per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, quindi fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste (ex articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006) per le violazioni agli adempimenti del SISTRI.
Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi (ex articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010) e le relative sanzioni: in questo periodo enti e imprese devono quindi utilizzare i nuovi strumenti applicativi del Sistri continuando però a rispettare gli obblighi previgenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione .
Ora la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvata anche dal Senato, interviene stabilendo che il regime transitorio viene esteso al 31 dicembre 2014.
Non vengono quindi modificate le scadenze per l'obbligo di utilizzo del SISTRI che il decreto legge n.101/2013 stabiliva.
Fino al 31 dicembre 2014 :
- continuano ad applicarsi gli adempimenti del formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico;
- non si applicano le sanzioni previste per il SISTRI;
- si continuano ad applicare le sanzioni previste per le violazioni alla disciplina sul formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico.
Si informa che le Camere di Commercio e le Sezioni Regionali dell'Albo hanno come unico compito, nell'ambito del Sistri, il rilascio dei dispositivi USB necessari per l'accesso al sistema o prenotare l'officina per l'installazione delle black box. Le Camere di commercio non hanno invece competenza sulle procedure operative di installazione black box sui mezzi, nè conoscenza in merito al funzionamento del sistema e non sono quindi in grado di dare indicazioni in merito a problemi per la lettura degli identificativi per l'accesso al sistema, per problemi nell'accesso alle applicazioni o per malfunzionamenti dell'hardware o del software dei dispositivi. Suggeriamo quindi, per tali problemi di contattare direttamente SISTRI ai seguenti recapiti:
email
iscrizionemail@sistri.it
infosistri@sistri.it
blackbox@sistri.it
telefono 800003836
fax 800003836
Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è un sistema informatico che sostituisce le tradizionali scritture in materia ambientale istituito su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con lo scopo di assicurare la tracciabilità dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.
La tracciabilità è garantita attraverso l' uso di un dispositivo elettronico (black box) che va installato su ciascun veicolo che trasporta rifiuti e di un dispositivo USB che permette alle imprese obbligate all' uso del SISTRI di accedere con user-id e password ad un sistema informatico che permette di gestire il carico/scarico dei rifiuti in tutte le fasi della filiera.
Informazioni e chiarimenti sulla consegna dei dispositivi USB |
Ufficio Mud |
Informazioni su iscrizione e variazioni SISTRI, normativa, ecc. |
Portale SISTRI |
8) Originale dell' eventuale autocertificazione, trasmessa a Sistri, in cui si dichiari che l'unità comunicata all' atto della registrazione, non è obbligata all' iscrizione al Registro delle Imprese.
RESE NOTE LE MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI DISPOSITIVI USB E DELLE BLACK BOX
Al fine di semplificare la procedura prevista dall’art. 21, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, il SISTRI, in data 29 aprile scorso, ha pubblicato sul sito www.sistri.it le modalità per la restituzione dei dispositivi elettronici:
Dispositivi USB: dopo aver comunicato al Sistri l’avvenuta variazione in tema di sospensione o cessazione dell’attività per il cui esercizio è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi - contattando il numero 800 00 38 36 oppure, accedendo all’applicazione "Gestione Azienda" (disponibile a breve nella versione completa di tutte le funzionalità) nell’area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese - il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI gli operatori iscritti invieranno il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Per quanto riguarda il caso specifico della cessazione di un’attività o di un ramo di azienda, si ricorda che in ottemperanza dell’articolo 178 e dell’articolo 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore. In altre parole, la cessazione del ramo d’azienda o dell’attività (e quindi la restituzione dei Token) presuppone che tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti siano stati ottemperati.
Black Box: vale quanto stabilito dalla circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28 febbraio 2011. La Black Box verrà ritirata dal SISTRI presso l’officina stessa che ha provveduto alla sua disinstallazione.
Video sorveglianza: in caso di cessazione delle attività di conferimento, l’operatore interessato dovrà comunicare al SISTRI, all’indirizzo mail discariche@sistri.it, tale circostanza. Il Ministero e il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente effettueranno tutte le necessarie verifiche dando seguito alle opportune azioni.
Al riguardo, il SISTRI ricorda che ai sensi dell’Allegato 1A del Testo Unico Sistri pubblicato il 26 aprile 2011, "Gli operatori dovranno utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i dispositivi medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei dispositivi stessi che ne impedisca l’utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti."
PUBBLICATO IL TESTO UNICO IN MATERIA
Si segnala, inoltre, che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011, il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Tale Decreto rappresenta una sorta di testo unico in materia di SISTRI, raggruppando in un unico provvedimento quanto contenuto nel D.M. 17/12/2009, istitutivo del SISTRI e nei successivi provvedimenti di modifica. Sul sito del SISTRI è stato pubblicato un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti nonché una tabella che evidenzia in modo analitico le differenze tra i singoli articoli.
L'articolo 21 c. 5 del Decreto prevede inoltre che, per i soli trasportatori di rifiuti, le variazioni nel caso di sospensione o cessazione dell’attività, di cessione dell'azienda o del ramo di azienda o di variazione dei dati identificativi comunicati in sede di iscrizione, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione regionale o provinciale dell’Albo nazionale gestori ambientali successivamente all’autorizzazione, da parte dello stesso Albo, delle variazioni medesime.