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Agenti di affari in mediazione


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procedura e regolamento esami per l’idoneità all’esercizio dell’attività

normative di riferimento


 

Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).

Specificatamente:
  • Il mediatore immobiliare si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali e non, di terreni, nonché della cessione o dell'affitto di aziende.
Anche la cosiddetta "mediazione atipica" (es. procacciatori d'affari) pur avendo un rapporto di incarico di una sola parte, è recentemente considerata da una sentenza della Corte di Cassazione del 8/7/2010 rientrante nelle disposizioni previste dalla legge 39/1989 sulla mediazione. Quindi, il procacciatore d'affari nel settore immobiliare deve attenersi alle disposizioni sottostanti in tema di requisiti e di scia a parte i formulari e la polizza assicurativa.
 
  • Il mediatore merceologico si occupa di affari relativi a prodotti e il mediatore in servizi vari ricomprende tutte quelle attività residuali non comprese nelle precedenti attività di mediazione.

Tutti i soggetti che esercitano l'attività nell'impresa o per conto dell'impresa devono possedere la qualifica di “agente di affari in mediazione”

Devono possedere la suddetta “qualifica” per l'esercizio della attività nella società:
  • tutti i legali rappresentanti della stessa,
  • eventuali preposti
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l’attività di agente di affari in mediazione per conto dell’impresa individuale o della società

L'esercizio dell'attività di mediazione è subordinato al possesso dei requisiti morali (vedi sotto sez. Tematiche di interesse) di cui all'articolo 5,lettera c, della Legg 3 maggio 1985, n.204 e al possesso dei requisiti professionali (vedi sotto sez. Tematiche di interesse) di cui all'art 2 Legge n. 39/1989 così come modificata dall'art. 18 Legge n. 57/2001.
 
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 73 è stato soppresso dall' 8 maggio 2010 il ruolo degli agenti di affari in mediazione mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
 
Come presentare la pratica di inizio attività

L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).  L'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo deve prevedere l'attività di mediazione

La data di inizio attività denunciata deve coincidere con la data di invio delle pratiche telematiche, quindi non può essere antecedente.
Dal 2 settembre 2019, la procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti obbligati/legittimati, non può essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative alla denuncia dell'attività economica di agente di affari in mediazione.

Pertanto, devono essere sottoscritte con firma digitale dai titolari di imprese individuali e legali rappresentanti di imprese societarie, oltre che la denuncia di inizio attività (ComUnica e distinta Registro Imprese), anche tutta la documentazione richiesta da allegare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle relative e specifiche normative (es.: modello SCIA ministeriale autocertificazione antimafia; polizza assicurativa per i mediatori ecc. ).
 
Allegati alla scia 
 
  • formulari (sui quali andrà inserito il n. rea camerale ed il codice fiscale) se vengono utilizzati i formulari standardizzati. Per la predisposizione dell'adempimento è possibile consultare l'apposita guida operativa formulari
  • polizza assicurativa
  • tessera personale di riconoscimento (vedi sotto sez. Tematiche di interesse) La tessera si richiede esclusivamente presentando alla Camera di Commercio una pratica telematica di Comunicastarweb. Per la predisposizione dell'adempimento è possibile consultare l'apposita guida operativa tesseraDiritti e bolli per il rilascio della Tessera Per ogni singola tessera il costo è di: euro 25,00 per diritti di segreteria, di euro 16,00 per imposta di bollo che viene assolta virtualmente, entrambi gli importi saranno addebitati al richiedente nel conto "Telemaco pay" della pratica telematica.

TEMATICHE DI INTERESSE

REQUISITI MORALI
Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
  • non essere sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle leggi 27/12/1956 n. 1423, 10/02/1962 n. 57, 31/05/1965 n. 575, 13/09/1982 n. 646 (ora D.Lgs. 06/09/2011 . 159 – Normativa Antimafia)
  • non essere interdetti o inabilitati o falliti: le incapacità personali del fallito derivanti dal fallimento cessano con la chiusura del fallimento dello stesso
  • non essere condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione dela giustizia, la fede pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto rapina, estorsione , truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
  • non avere cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i. (Normativa Antimafia).

REQUISITI PROFESSIONALI
  • superamento dell'esame
  • oppure iscrizione nell'apposita sezione rea persone fisiche (art.2 L.39/1989, modificato dalla L. n. 57/2001), da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con gli applicativi Infocamere alla competente Camera di Commercio per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in un paese terzo possedere titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del D. Lgs. n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo /esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di mediatore è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal seguente link presente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
  • per i soli cittadini comunitari possedere la tessera professionale europea per lo svolgimento dell'attività di mediatori immobiliari (EPC,European Professional Card). Tutte le informazioni utili sulle condizioni necessarie per ottenere la tessera professionale europea sono reperibili sul sito del Ministero dello sviluppo Economico al seguente link
Si ricorda che non è più possibile utilizzare l'iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività di mediatore (requisito valido fino al 31 dicembre 2019).

LA TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Chi deve richiedere la tessera
L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento del mediatore di cui al D.M.26/10/211. La tessera deve essere richiesta contestualmente alla denuncia di inizio attività presentata in modalità telematica al Registro delle Imprese.
Il rilascio è previsto per tutte le persone fisiche che a qualsiasi titolo ( legale rappresentante, preposto, dipendente, collaboratore ecc.), svolgono l'attività di mediazione per conto di un'impresa di mediazione. Il soggetto che esercita attività di mediazione presso più imprese deve possedere un tesserino per ciascuna di esse.
La tessera ha una durata quadriennale.
Alla scadenza dei quattro anni, se l'attività prosegue, è necessario presentare la richiesta di rinnovo della tessera. Nel caso di cessazione dell'attività il titolare della tessera è tenuto alla sua restituzione.
La tessera non è rilasciabile a coloro che sono iscritti come persone fisiche nell'apposita sezione del Repertorio Economico Amministrativo.
Per il rilascio occorre allegare una foto del richiedente firmata digitalmente dello stesso (non sono ammesse modalità di firma diversa, né possibilità di delega ad altre persone); il relativo file dece avere la stessa estensione degli altri file allegati, ovvero formato PDF. P7M e deve scaturire da una foto originale e non scansionata da precedente foto.

Caratteristiche della foto

Caratteristiche foto

Costo rilascio tessera imposta di bollo:
  • euro 16,00 diritti di segreteria
  • euro 25,00
La consegna del tesserino verrà effettuata all'indirizzo della sede legale della impresa.
 
Rinnovo tessera personale di riconoscimento Mediatori Immobiliari
Alla scadenza della stessa se l’attività prosegue, è necessario presentare la richiesta di rinnovo della tessera contestualmente alla pratica di richiesta di Verifica Dinamica dei Requisiti (ex. art.7 D.M.26/10/2011).


A tale scopo occorre inviare una pratica telematica ComUnica, con allegati i modelli I2, S5 o UL indicando nel riquadro note “richiesta tessera di riconoscimento per scadenza validità e verifica dinamica dei requisiti ex art. 7 D.M. 26/10/2011”.

Dovranno essere allegati necessariamente i seguenti documenti:
  • una foto, contenuta in un file PDF/A firmato digitalmente (utilizzando esclusivamente uno dei due codici E20 e/o 98) con il nome della persona corrispondente, con le seguenti caratteristiche, consuete a questa tipologia di proporzione circa 4 cm di altezza e 3 cm di larghezza che mostri interamente :- la testa e la sommità delle spalle - il viso del soggetto in posizione frontale chiaramente identificabile.
La foto deve essere recente e lo sfondo deve essere chiaro ed uniforme e non devono essere presenti altri elementi all'interno della foto SI RICORDA CHE LA TESSERA NON E' UN DOCUMENTO PERSONALE: E' RELATIVA ALLA IMPRESA DI MEDIAZIONE. UN MEDIATORE PUO' AVERE PIU' TESSERE SE E' INSERITO IN PIU' IMPRESE.
  • Modello antimafia
  • copia scansionata dell’ultima polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali regolarmente rinnovata e in corso di validità alla data di sottoscrizione del modello di autocertificazione Verifica dinamica requisiti – Mediatori.
Costi tessera: di 25 € per diritti di segreteria e 16 € per imposta di bollo per ogni tessera richiesta.

La consegna del tesserino di riconoscimento verrà effettuata direttamente alla sede legale dell'impresa, tramite il servizio postale.

La restituzione della tessera scaduta avviene :
  • c/o i nostri uffici nella giornata del lunedì
  • in busta chiusa con racc.a.r. alla CCIAA di Bari – Ufficio Protocollo
 
LE INCOMPATIBILITÀ
Novità con Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea – in vigore dal 26/05/2019

L'esercizio dell'attività di mediatore è incompatibile con:
  • l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita attività di mediazione
  • l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione
  • con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione
  • situazioni di conflitto di interessi
n.b. Con nota prot. n. 172491 del 02/07/2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha sostenuto che: “anche in relazione alla nuova disciplina permane l'incompatibilità dell'attività di mediazione con quella di amministratore condominiale: sia ove quest'ultima venga intesa come professione intellettuale afferente al medesimo settore merceologico per cui viene esercitata la mediazione, sia ove venga considerato l'aspetto imprenditoriale di rappresentanza di beni afferenti al medesimo settore merceologico; nonché trattandosi comunque di evidente conflitto di interesse per il mediatore immobiliare che, contemporaneamente a curare per il proprio cliente la vendita/acquisto di un immobile, lo amministra e lo gestisce per conto del condomino, peraltro in concomitanza con l'amministrazione di altri immobili.
 
Revisione - Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i. di disciplina dello svolgimento dell’attività di mediazione. Lo stabiliscono gli artt. 7 e 8 del D.M. 26.10.2011.

Specificatamente, sono tenuti alla compilazione del modello di revisione i soggetti richiamati dalla normativa di settore, tutti i legali rappresentanti, eventuali preposti a tale ramo di attività e tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di mediatore per conto dell'impresa.

La verifica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti si assolve con la presentazione della Comunicazione unica completa della seguente documentazione:
  1. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE compilato e sottoscritto dai legali rappresentanti di società, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono attività per l'impresa (es. collaboratori, dipendenti ecc.) - IL FILE VA CODIFICATO C47 - MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI. Il rappresentante di impresa è tenuto alla compilazione del riquadro “allegati” del modello e a sottoscrivere digitalmente il modello;
  2. modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA REQUISITI – INTERCALARE ANTIMAFIA compilato e sottoscritto da tutti i soggetti previsti dall'art 85 del D.Lgs.n. 159/2011, diversi dal legale rappresentante di società e dal preposto, che devono invece compilare il precedente “Modello Verifica dinamica dei requisiti -mediatori”: IL FILE VA CODIFICATO C47- MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI- ANTIMAFIA;
  3. copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, ha sottoscritto graficamente uno dei predetti modelli;
  4. copia dell'ultima polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali (n.b. IL FILE VA CODIFICATO C47);
  5. rinnovo tessera personale di riconoscimento per i soggetti interessati alla revisione che abbiano la tessera scaduta o in scadenza (la suddetta può essere richiesta 30 giorni prima della scadenza). Il rinnovo si effettua compilando la sezione “C”- altre dichiarazioni: “Rinnovo tessera”- del MODELLO VERIFICA DINAMICA REQUISITI MEDIATORI e allegando fototessera. Si ricorda che la tessera non è un documento personale: è relativa all'impresa di mediazione. Un mediatore può avere più tessere se è inserito in più imprese.
  6. Importi: Revisione: imposta di bollo esente; € 30,00 per diritti di segreteria Rinnovo tessera: € 16 per imposta di bollo e € 25 per diritti di segreteria
La compilazione della pratica telematica avviene con le seguenti modalità:
  • chi utilizza gli applicativi Infocamere sceglie, dalla sezione Dati impresa, la voce Conferma dei requisiti per attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere, mediatore marittimo;
  • chi utilizza Software diversi genera un modello S5 compilato nel riquadro note e allegare i modelli di autocertificazione.
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, così come il mancato possesso di un requisito obbligatorio comporterà l’inibizione alla continuazione dell'attività di mediazione. Tali atti verranno formalizzati con provvedimento del Conservatore del registro delle imprese che sarà notificato a ciascun soggetto interessato ed iscritto d'ufficio nel REA insieme all'annotazione della cessazione dell'attività medesima.

Nel caso l'impresa non abbia iscritto alcun indirizzo di posta eletteronica nel Registro Imprese ovvero lo stesso risulti non valido, si suggerisce, contestualmente, di regolarizzare il proprio domicilio digitale.

NOTA: la pratica telematica dovrà contenere solo i dati necessari per la verifica dei requisiti e l'eventuale rilascio del tesserino e non altre comunicazioni (es. variazione attività, soci, deposito moduli e formulari ecc.), che potrebbero confliggere con l’autocertificazione. Nel caso l’Impresa debba comunicare variazioni contingenti o correggere dati errati in visura, va fatto con pratica separata, da spedire preferibilmente prima di quella di revisione.
 
I RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge 39/1989 - D.M. 452/1990 • Legge 57/2001, art. 18
  • Legge 241/1990 art.19 modificato dalla legge 122/2010 art. 49 c.4bis
  • D.Lgs. 59/2010 art.73 (ex direttiva servizi)
  • Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3635/c del 6/5/2010 punto 13
  • Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3637/c del 10/08/2010
  • Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3648/c del 10/01/2012
  • Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3648/c del 10/01/2012
  • D.M. Sviluppo Economico del 23/4/2013 (proroga al 30/9/2013)
  • Risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del01/10/2009
  • Parere MISE del 03/02/2015 n. 14459 Ministero dello Sviluppo Economico
  • Legge 03/05/2019 n. 37 - Legge Europea in vigore dal 26/05/2019

   
REGIME TRANSITORIO

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro Imprese/REA l'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Coloro che risultano iscritti alla data del 12 maggio 2012 sia nel soppresso Ruolo che al Registro Imprese, che svolgono l’attività e che non hanno aggiornato la loro posizione al Registro Imprese/REA entro il termine previsto, sono soggetti alla sanzione del divieto di prosecuzione dell’attività con provvedimento del Conservatore del Registro Imprese.

L’aggiornamento sarà comunque tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento, fermo restando le sanzioni per tardivo adempimento.

Le persone fisiche, invece, iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione ma non esercitanti l'attività dal 1 ottobre 2013 non potranno più iscriversi nell'apposita sezione Rea per il mantenimento dei requisiti.