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AGENTI DI COMMERCIO

mercoledì 16 Settembre 2020

L’agente di commercio è colui che promuove la conclusione di contratti, per conto di una o più imprese che lo incaricano in maniera stabile, in una o più zone determinate.

Tutti i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa devono possedere la qualifica di “Agente di commercio”

 Devono possedere la suddetta “qualifica”, per l’esercizio dell’attività nella Società:
  • tutti i legali rappresentanti dell’impresa;
  • gli eventuali preposti;
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa societaria.
L’esercizio dell’attività di agente di commercio è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, lettera c), della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e al possesso dei requisiti professionali di cui allarticolo 5, punti 1), 2) e 3) della stessa legge.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall' 8 maggio 2010 il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

La qualifica di agente di commercio è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese/REA ed è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

Per essere abilitato allo svolgimento dell'attività di agenzia/rappresentanza è necessario dare inizio all’attività presentando una pratica telematica contenente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente.
La SCIA deve essere  presentata  presso  la Camera di  Commercio  ove  si  intende esercitare l'attività.
 

Come presentare la pratica di inizio attività

L'attività di agenzia/rappresentanza di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti (art. 19 della L. 241/1990 e s.m. e i.).

La data di inizio attività denunciata deve coincidere con la data di invio delle pratiche telematiche, quindi non può essere antecedente.
La domanda deve necessariamente essere firmata digitalmente dai diretti interessati.
 
Come compilare la SCIA

Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che esercita l'attività per conto dell'impresa.
 
Casi di immediato rifiuto delle domande con provvedimento motivato del Conservatore
 
Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali
 
Incompatibilità 
 
Riferimenti normativi 
 
L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti 
 
L'ufficio del Registro delle Imprese, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione della SCIA, effettua una verifica della permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività.