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Art. 1 commi 227 - 229 L. n. 197/2022. Annullamento parziale debiti a ruolo di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, (ruoli affidati nel periodo 2000-2015)

martedì 31 Gennaio 2023

Si porta a conoscenza che la Giunta camerale, con provvedimento n. 10 del 31/01/2023 adottato ai sensi dell’art. 1 comma 229 della Legge 19 dicembre 2022, n. 197, ha deliberato di non applicare le disposizioni previste dall’art. 1, commi 227 e 228, della stessa Legge 197/2022.

Pertanto, con riferimento ai debiti di importo residuo fino a mille euro (alla data di entrata in vigore delle legge) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, NON sarà disposto
 
  • PER IL DIRITTO ANNUALE (annualità diritto fino al 2012) l’annullamento automatico delle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE (Sanzioni Amministrative violazioni REA art. 1 L. 630/81 e s.m.i.) l’annullamento automatico delle somme dovute, alla medesima data, esclusivamente a titolo di interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si precisa che la decisione riguarda solo ed esclusivamente le sanzioni amministrative per le quali la Camera di Commercio è Ente creditore e non anche tutte le altre sanzioni che, pur comminate dall’ente camerale, vanno a beneficio dell’Erario che è l’ente creditore effettivo

Si richiama l’attenzione sul fatto che la suddetta decisione non fa venir meno i benefici - analoghi a quelli previsti dai suddetti commi 227 e 228 - a favore del contribuente che intenda ricorrere alla definizione agevolata disciplinata dai commi 231 e seguenti, che potrà essere
  • applicata anche ad importi residui superiori a 1.000,00 euro
  • riferita ad un periodo temporale più esteso (ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)
  • definita anche con pagamenti rateali.
 
La definizione agevolata di cui ai commi 231 e ss. dovrà essere attivata rivolgendosi esclusivamente all’agente incaricato della riscossione
(Agenzia delle Entrate – Riscossione – https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).