NUOVA SCADENZA 05 LUGLIO 2025
La novità è contenuta nell’art. 13 della legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, posticipando al 5 luglio 2025 il precedente termine per l’adeguamento, fissato al 5 gennaio 2024.
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si distingue in:
- MECCATRONICA
- CARROZZERIA
- GOMMISTA
Le precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.
A seguito di tale modifica le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica – motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 5 luglio 2025 (ultima scadenza stabilita dall'art. 13 della legge 15/2025, che ha convertito con modificazioni il D.L. 202/2024).
In considerazione di quanto premesso, entro il 5 luglio 2025, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti.
Si specifica che tali percorsi “ridotti” devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 05/01/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute.
Si precisa che a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio - per almeno un anno - dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare esperienza lavorativa.
Il decorso del termine del 5 luglio 2025, senza l’adeguamento alla norma, avrà come conseguenza che il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa e che, questa, pertanto, dovrà comunicare la cessazione/sospensione della propria attività.
In assenza della comunicazione della cessazione/sospensione dell’attività da parte dell’impresa/società, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà avviare il procedimento che condurrà alla inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.
Si ricorda che il 5 luglio 2025 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 05/01/2013 - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica – gommista – carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” (corsi da 180 ore per la sezione “carrozzeria” e da 150 ore per la sezione “gommista”) e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.