La Camera di Commercio di Bari, ai sensi dell'art. 37 della L. 120/2020, a partire dallo scorso mese di febbraio, ha attribuito d’ufficio a circa 18.000 imprese un indirizzo elettronico certificato; conseguenza diretta del mancato rispetto dell’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (PEC).
Pertanto, oggi, l’indirizzo del domicilio digitale che è stato attribuito d'ufficio a ciascuna impresa è visibile da chiunque - imprese, privati e pubblica amministrazione - consulti il Registro delle Imprese o l’INI-PEC e potrà essere utilizzato per inviare comunicazioni e notifiche tramite Posta Elettronica Certificata.
Al riguardo si sottolinea che le comunicazioni elettroniche trasmesse al domicilio digitale producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente. In particolare, le comunicazioni si intendono consegnate quando rese disponibili presso il domicilio digitale del destinatario a prescindere dalla lettura delle stesse.
Il Domicilio Digitale assegnato d'ufficio a ciascuna impresa ha funzionalità limitate rispetto una classica PEC: è accessibile esclusivamente dal Cassetto Digitale dell'imprenditore (impresa.italia.it ) ed è consultabile in sola ricezione.
Ulteriore conseguenza della mancata comunicazione del proprio domicilio digitale, sempre ai sensi della suddetta disposizione, è stata quella di aver contestualmente irrogato alle imprese interessate una sanzione amministrativa pecuniaria la cui notifica è possibile visualizzarla accedendo alla sezione "Domicilio Digitale" del Cassetto Digitale, articolata in due distinte pagine.
Nella prima è possibile consultare la lista dei messaggi disponibili nell'indirizzo PEC associato al Domicilio Digitale d'ufficio. Per ogni messaggio è mostrato:
- il mittente - l'oggetto
- la presenza o meno di allegati
- la data e l'ora di ricezione del messaggio.
Per una consultazione più agevole dei messaggi è consentita sia la ricerca puntuale mediante l'apposita buca, sia l'utilizzo del filtro "nuovi messaggi/messaggi già letti", o una combinazione dei due. La seconda pagina, definita "Scopri di più", ha invece una funzione informativa per sapere cos'è il Domicilio Digitale e perché te ne è stato attribuito uno d'ufficio.
Pertanto, tenuto conto che l’operazione di attribuzione d’Ufficio dei domicili digitali è iniziata nel mese di febbraio 2023 e che il pagamento ridotto della contestuale sanzione irrogata può avvenire nei successivi 60 (sessanta) giorni dalla notifica, tutte le imprese sono invitate a consultare il proprio Cassetto Digitale in modo da regolarizzare la propria posizione evitando, tra l’altro, che il mancato versamento della predetta oblazione nei termini previsti, determini le conseguenze stabilite dagli artt. 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ciascuna impresa che si è vista attribuire d'ufficio un Domicilio Digitale può regolarizzare, comunque, la propria posizione richiedendo l'attivazione di un proprio indirizzo PEC, scegliendolo tra i molteplici gestori accreditati. La lista dei gestori PEC è disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) alla pagina dedicata Elenco gestori PEC.
Si ricorda che la PEC dell'impresa, sulla base della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia emanata il 13 luglio 2015 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 580/1993 deve essere nella titolarità esclusiva della singola impresa (non è pertanto possibile utilizzare la stessa PEC per più imprese).
Una volta che l’impresa ha attivato una propria casella PEC, la stessa deve essere comunicata con una pratica telematica di Comunicazione Unica al Registro Imprese della Camera di Commercio competente territorialmente. Si rammenta, infine, che la pratica è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.