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Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa Decreto Legge 24 Agosto 2021, n. 118

martedì 01 Febbraio 2022

Dal 15 novembre 2021 l’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
 
L’istanza di nomina dell’esperto va presentata attraverso la piattaforma telematica nazionale www.composizionenegoziata.camcom.it

La piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, renderà disponibile un test pratico, per la verifica della perseguibilità del risanamento adeguato anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.
 
Pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio.
 
L’imprenditore commerciale e agricolo, oltre ad avviare la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, può chiedere, attraverso la compilazione e la sottoscrizione digitale di un apposito modulo da inserire nella piattaforma telematica nazionale, l’applicazione di misure protettive del proprio patrimonio che sarà pubblicata, unitamente all’accettazione dell’esperto, nel registro delle imprese .
Dal giorno di pubblicazione nel registro delle imprese della richiesta di applicazione delle misure protettive si produce un importante effetto: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Sempre dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui all’art. 6, comma 1, e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
Secondo quanto previsto dalle indicazioni operative fornite da UNIONCAMERE in data 29/11/2021, l’iscrizione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure, protettive unitamente all’accettazione dell’esperto, sarà eseguita “d’ufficio”.
 
 
E’ importante tener presente che l’articolo 7, comma 1 prevede che “L’imprenditore, con ricorso presentato al Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per la conduzione delle trattative”.
Al fine di agevolare il deposito del ricorso in Tribunale l’Ufficio del registro delle imprese avviserà il gli imprenditori - mediante comunicazione via PEC – dell'avvenuta pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
Sempre ai sensi dell’art. 7 del Decreto, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 “Entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra), l'imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato”.
Pertanto, quest’ultimo adempimento pubblicitario va richiesto dall’imprenditore mediante la presentazione e sottoscrizione digitale di un modello I2 (per le imprese individuali versando l’importo di 18 € come diritti di segreteria e 17,50 € a titolo di imposta di bollo) e S2 (per le società, versando l’importo di 90 € come diritti di segreteria e 59€ o 65€ a titolo di imposta di bollo, rispettivamente per le società di persone e per le società di capitali) compilando, rispettivamente, il riquadro XX “NOTE” e il riquadro 20 “Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito”, e allegando in formato pdf/A copia dell’attribuzione, da parte del Tribunale competente, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.