L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».
La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati, oltre ad aver precisato che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa. Inoltre, è stato definito al 31 dicembre 2025 il termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati.
Sono tenuti all’adempimento, in via alternativa, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione.
AVVERTENZA: si precisa che TUTTI gli amministratori delegati di una società presenti in visura devono eseguire l'adempimento (qualora fossero più di uno).
Sono,quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili.
Sono, invece, esclusi:
amministratori di società di persone e soggetti con cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).
Per i soggetti obbligati che non avessero già ottemperato ai sensi della precedente norma, il termine per mettersi in regola è il 31 dicembre 2025, comunicando al registro imprese un domicilio diverso da quello della società amministrata.
Di seguito le indicazioni fornite da Unioncamere con nota prot. 38050 del 07.11.2025 sulla nuova gestione operativa dell’adempimento.
Il Conservatore del Registro Imprese
Dott. Michele Lagioia
Persone soggette all’obbligo
La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.).
In particolare, si applica a:
1. coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
2. coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.
Soggetti obbligati
Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione. L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.
Termine
- Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
- Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
Domicilio digitale/PEC da indicare
Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.
Diritti di segreteria e imposta di bollo
Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo. Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.
La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.
AVVERTENZE
Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.