CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENERGIA
Per le controversie con gli operatori di
energia elettrica e di
gas il tentativo di conciliazione è una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice (Codice del consumo): i consumatori e le piccole e medie imprese possono svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Bari.
Il Servizio di Conciliazione è stato istituito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (
ARERA) - organismo indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori - per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione delle controversie con gli operatori.
La procedura di conciliazione può essere richiesta per il settore elettrico dai clienti domestici e non domestici connessi in bassa e media tensione, mentre per il settore gas da quelli connessi in bassa pressione. E' possibile attivare la procedura anche per i soggetti che sono al contempo consumatori e produttori di energia elettrica (prosumer).
La Camera di Commercio di Bari, aderendo alla
convenzione tra Autorità e
Unioncamere, offre un
servizio di conciliazione obbligatoria in tali materie che assolve la condizione di procedibilità prevista dalla legge per l'accesso alla giustizia ordinaria (
delibera Autorità).
Gli accordi conclusi hanno efficacia esecutiva, cioè possono essere fatti valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.
E' consentito alle parti partecipare alla procedura senza l'assistenza dell'avvocato. La controversia viene affrontata mediante l'intervento di un
conciliatore appositamente formato, che aiuta le parti a trovare un accordo di reciproca soddisfazione.
Tutti gli operatori, venditori o distributori, sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione.
La procedura di conciliazione può essere attivata solo dopo aver presentato reclamo scritto all'operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente, oppure decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo e, comunque, non oltre un anno dalla data di invio del reclamo stesso.
Non è possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia, sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione.
È possibile conciliare su tutto?
Sì, ad eccezione delle controversie: