Logo

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d ufficio dei dati

martedì 30 Giugno 2020

Art. 35 comma 3 D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.
Recapiti istituzionali per l'accesso d'ufficio ai dati da parte di altri Enti pubblici
PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

Decertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione
Dal 1 gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di Stabilità (legge 183/2011), gli uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre ad altre pubbliche amministrazioni.

I certificati camerali, pertanto, possono essere rilasciati solo ad uso privato e, pena nullità, riportano la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi procedenti non possono più né accettare né richiedere certificazioni, ma dovranno verificare, acquisendo i dati dalle amministrazioni certificanti, quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o negli atti di notorietà prodotti dagli interessati.

Il Sistema Camerale ha messo a disposizione lo strumento VerifichePA per la verifica dell'autocertificazione d'impresa: VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 183/2011), che ha sancito il principio della decertificazione".

Questo nuovo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

VerifichePA inoltre risponde a quanto previsto dal CAD all'articolo 6 co. 1-bis fornendo elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale.