Con l’entrata in vigore, dal 1° marzo 2026, della Legge 27 febbraio 2026, n. 26 – legge di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2026 –
il legislatore è intervenuto nuovamente sul cronoprogramma di attuazione del RENTRI, incidendo in modo significativo sulla tempistica
della digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.
Proroga dell’utilizzo del FIR cartaceo
La modifica di maggiore impatto operativo riguarda il differimento al 15 settembre 2026 del termine entro il quale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato cartaceo, in alternativa alla modalità digitale.
Si configura pertanto un periodo transitorio caratterizzato da un regime a “doppio binario”, compreso tra il 13 febbraio 2026 e il 15 settembre 2026, durante il quale gli operatori potranno:
- adottare immediatamente il FIR digitale, secondo le regole del RENTRI;
- continuare, in via alternativa, a utilizzare il formulario cartaceo.
La proroga risponde all’esigenza di garantire maggiore gradualità nell’implementazione del sistema informatico nazionale di tracciabilità, tenuto conto delle complessità organizzative e tecnologiche connesse alla piena operatività del RENTRI.
Differimento del regime sanzionatorio
La legge di conversione interviene altresì sull’art. 258 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), introducendo il comma 10-bis.
La nuova disposizione prevede il differimento al 15 settembre 2026 dell’applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi.
Il coordinamento tra proroga dell’obbligo digitale e sospensione del relativo apparato sanzionatorio rafforza l’impostazione transitoria del legislatore, evitando disallineamenti tra obblighi tecnici e responsabilità amministrative.
Geolocalizzazione ed iscrizione in categoria 5 dell’Albo
Ulteriore intervento riguarda i requisiti per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con specifico riferimento alla categoria 5 (trasporto di rifiuti pericolosi).
In un’ottica di gradualità attuativa, viene differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi costituisce requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione.
All’Albo è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei dispositivi, con conseguente necessità di monitorare i prossimi provvedimenti attuativi.
Considerazioni operative
Le proroghe introdotte offrono agli operatori una finestra temporale utile per:
- completare l’adeguamento dei sistemi gestionali e informatici;
- formare il personale sulle nuove modalità digitali;
- verificare la conformità dei processi interni alla disciplina RENTRI;
- programmare l’eventuale installazione dei sistemi di geolocalizzazione.
La fase transitoria non è, dunque, un mero rinvio dell’adempimento, bensì come un’opportunità per consolidare un sistema di tracciabilità più efficiente, trasparente e integrato, in linea con gli obiettivi di controllo ambientale perseguiti dal legislatore.
Per ulteriori informazioni:
Sezione Regionale Puglia dell’Albo Gestori Ambientali
c/o Camera di Commercio di Bari
Via Emanuele Mola, 19Bari
Tel. 080 2174502/503
P.E.C. albogestori.puglia@pec.it
Segreteria:
dott. Nicola Pice, segretario Sezione Puglia
rag. Nicola Grieco, coordinatore Ecocerved Puglia
RENTRI:
dott. Matteo Avello Ing. Angelo Becci