Il provvedimento stabilisce che si attui la sopra indicata pubblicità onde consentirne la corretta notifica agli interessati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2189, comma 3, del Codice Civile e del suddetto articolo di legge.
Decorso il termine ultimo previsto dal provvedimento, non gravato da ricorso ai sensi della predetta disposizione del Codice Civile, sarà eseguita l'annotazione della cancellazione delle posizioni incluse nell'elenco di cui all'Allegato A).