A decorrere dal 1°gennaio 2025, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – è stato esteso anche agli amministratori delle società.
Nello specifico, l’art. 1, comma 860 della Legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025), ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «
nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
L’articolo modificato, vigente dal 1° Gennaio 2025, dispone quindi come segue: “
L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
Nella relazione illustrativa alla legge si evidenzia come la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione. In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.
In data 12/03/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la
nota protocollo n. U.0043836 ha diramato i primi orientamenti interpretativi, volti a fornire alcune indicazioni operative alle Camere di commercio in vista della corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni normative, poiché ad una prima lettura non si sono rilevate perfettamente coordinate con il contesto normativo in cui sono state inserite.
Pertanto, dovendo dar seguito alle indicazioni ministeriali ricevute, questa Camera di Commercio ritiene comunque opportuno integrarle così come di seguito indicato, tenuto conto dell’incertezza interpretativa rispetto ad alcune specifiche tematiche che, necessariamente, saranno nuovamente sottoposte all’attenzione del Dicastero da parte di Unioncamere nazionale per consentirne una ulteriore valutazione al fine di applicarle conformemente alla ratio delle disposizioni vigenti e in modo uniforme sul territorio nazionale.
Pertanto, nell’attesa che vengano fornite ulteriori indicazioni da parte delle Autorità competenti, in relazione alle istanze presentate dalla data odierna, si rappresenta quanto segue: