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Metrologia Legale

giovedì 24 Settembre 2020

 

Comunicato verifica periodica degli strumenti di misura sottoposti a metrologia legale: fine periodo transitorio DM 93/2017 (14.03.2019) 
 

Le funzioni camerali ereditate dall' Ufficio Metrico Provinciale
Il D.Lgs. n. 112/1998 ha disposto la soppressione, oltre che degli UU.PP.I.C.A., anche degli Uffici Metrici Provinciali - Organi periferici della Pubblica Amministrazione tramite cui si realizza a livello territoriale la tutela della Fede Pubblica da parte dello Stato intesa come garanzia degli scambi di merci e servizi secondo sistemi di misurazione delle quantità - attribuendone le funzioni, il personale e le dotazioni tecniche, strumentali al loro esercizio, alle Camere di Commercio.
L' acquisizione, da parte degli Enti camerali, del personale e delle funzioni degli ex Uffici Metrici Provinciali, decorre dal 1° gennaio 2000 per effetto delle previsioni contenute nel D.P.C.M. 6.7.1999.
L' attività dell' ufficio Metrico in seno alle Camere di Commercio si esplica attraverso le seguenti funzioni:
 

Fabbricanti metrici

Il FABBRICANTE METRICO è la persona fisica o giuridica che:

a)    si assume la responsabilità della conformità dello strumento metrico (per pesare o misurare) ai requisiti indicati dalla normativa specifica;
b)    ha adottato tutte le misure necessarie ad assumersi tale responsabilità.

Questa assunzione di responsabilità si compie:
- realizzando la progettazione tecnica di uno strumento metrico (per pesare o misurare), oppure facendola realizzare a proprio nome;
- fabbricando uno strumento metrico, oppure facendolo fabbricare a proprio nome;
- ponendo in commercio, a proprio nome, lo strumento;
- riparando strumenti metrici nel rispetto dei requisiti indicati nei provvedimenti specifici.

Chiunque intende fabbricare e/o riparare strumenti di misura di tipo legale (destinati a far fede in rapporto con terzi), deve presentare all’Ufficio  Metrico competente per territorio (in relazione alla sede legale della azienda) la seguente documentazione:
 
  • a.   dichiarazione in bollo, indirizzata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Ufficio Metrico – Bari, di voler intraprendere l’attività di fabbricazione e/o riparazione di strumenti metrici (utilizzando il modello - Dichiarazione fabbricante metrico per lUfficio Metrico);
  • b.   analoga dichiarazione in bollo, indirizzata alla Prefettura di Napoli (utilizzando il modello - Dichiarazione fabbricante metrico per la Prefettura);
  • c.     due marche da bollo (una per il certificato di deposito d'impronta e una per la presa d'atto che rilascia la prefettura);
  • d.    due targhette recanti l’impronta della marca di fabbrica con la quale saranno contrassegnati gli strumenti metrici presentati a verifica (metalliche se l’impronta verrà riportata su punzone e/o cartacea se l’impronta verrà riportata su sigilli adesivi che si distruggono con la rimozione);
  • e.    autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori della società con relative copie dei documenti di identità dei dichiaranti (utilizzando il modello – Autocertificazione comunicazione Antimafia);
  • f.    autocertificazione di assenza di condanne penali, ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445 e s.m.i., prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori della società con relative copie dei documenti di identità dei dichiaranti (utilizzando il modello – Autocertificazione assenza condanne penali).
 
L’Ufficio Metrico invierà successivamente alla Prefettura la documentazione precedentemente elencata corredata del certificato di avvenuto deposito dell’impronta della marca di fabbrica per consentire il relativo rilascio della presa d’atto prefettizia.
La Prefettura prende atto di tale dichiarazione, che trasmette in copia all’Ufficio Metrico, e ne rilascia ricevuta all’interessato (presa d’atto prefettizia).
Il Fabbricante Metrico che intenderà presentare alla verifica strumenti metrici fuori dalla provincia di appartenenza, dovrà esibire la ricevuta di cui sopra.
 L’attività di fabbricante e/o di riparatore di strumenti di misura deve corrispondere all’attività effettivamente svolta dall’impresa e da questa comunicata al Registro delle Imprese; pertanto l’impresa deve, prima di presentare la pratica all’Ufficio Metrico, assicurarsi che questa condizione si verifichi in visura camerale.
Il Fabbricante Metrico dovrà  dotarsi di una collezione completa di pesi, di misure e di strumenti metrici, anch’essi di tipo legale, idonei all’attività che intende svolgere; detta collezione dovrà essere sottoposta a verificazione periodica prima che inizi l’attività e periodicamente ogni biennio entro la fine del mese di gennaio ;

VERIFICA PRIMA
Prima di essere immessi sul mercato, gli strumenti metrici devono essere sottoposti a una prima verifica (CE/UE oppure Nazionale) finalizzata ad accertare che essi siano conformi alle norme metrologiche pertinenti e siano contrassegnati dai relativi sigilli.
 
VERIFICA PRIMA CE/UE
La verifica iniziale CE/UE viene effettuata per i soli strumenti oggetto della Direttiva MID (e successive modificazioni), prima della loro immissione sul mercato ed è svolta dai Produttori siti nell'unione europea.
A seguito della verifica vengono apposte le seguenti marcature:  
  • una marcatura costituita dalle iniziali CE secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I lettera B) punto d) dell'allegato della decisione 93/465/CEE;
  • la marcatura metrologica supplementare costituita dalla lettera M e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, seguito dal numero dell'Organismo Notificato.


VERIFICA PRIMA NAZIONALE
La verifica prima nazionale riguarda gli strumenti che non rientrano tra quelli disciplinati dalla Direttiva MID.
La verifica prima a norme nazionali avviene tramite esame, prove e controlli dei requisiti metrologici posseduti da uno strumento nuovo.
Se gli strumenti sono di tipo elettronico, la richiesta deve essere integrata dalla dichiarazione del fabbricante, secondo la quale gli strumenti sottoposti a verifica prima devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
a) devono essere conformi alla documentazione tecnica depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico
b) non devono consentire alterazioni dei dati riguardanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi
c) non devono consentire la programmazione di parametri concernenti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di evidenti interventi dolosi.

Dopo aver accertato i requisiti (rispondenza dello strumento al corrispondente Decreto Ministeriale di approvazione), verranno effettuate delle prove metrologiche e funzionali. In caso di esito positivo, lo strumento sarà legalizzato. Si applicheranno, cioè, i sigilli caratteristici dell'Ufficio e dell'Ispettore che esegue la verifica, atti cioè a garantire l'inaccessibilità dello strumento e la sua inalterabilità metrologica.
Il  fabbricante deve presentare all’Ufficio Metrico la seguente documentazione:  
  • richiesta di verifica prima (vedi modello)
  • distinta modello 8 (vedi modello): presentazione ed attestazione della conformità degli strumenti alla documentazione tecnica dell’inalterabilità dei dati sulle caratteristiche metrologiche
  • manuale d'uso dello strumento


VERIFICA PERIODICA
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto 21 aprile 2017 n. 93 concernente il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Tale Decreto semplifica in maniera sostanziale il quadro normativo vigente abrogando una serie di regolamenti e decreti ministeriali ed unificando la normativa riguardante i controlli su strumenti MID e nazionali.
Rafforzando il ruolo di vigilanza dell’ Ufficio Metrico nel settore della Metrologia Legale, il decreto delega la verifica periodica esclusivamente ai laboratori accreditati, consentendo di convogliare tutte le risorse umane e strumentali nell’ambito esclusivo della vigilanza.
Gli strumenti dovranno essere unicamente verificati dagli organismi accreditati che risultano iscritti nell’apposito elenco predisposto da Unioncamere (consultabile al seguente link: http://www.metrologialegale.unioncamere.it/content.php?p=10), mentre le Camere di Commercio provvederanno esclusivamente alla vigilanza sugli strumenti metrici verificati dagli organismi e sulla corretta applicazione delle vigenti normative nell’ambito della Metrologia Legale.
Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV  del Decreto, che decorrono dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare; successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nel predetto allegato IV del Decreto, e decorre dalla data dell’ultima verificazione.
L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante la data di scadenza della stessa in colore nero su fondo verde.
L’esito negativo è attestato mediante l'applicazione di una targhetta autoadesiva, distruggibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso.
Si riportano di seguito gli obblighi dei titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica, i quali devono:   
  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio territorialmente competente la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti nonché quella di fine dell’utilizzo con le modalità previste dall’art.9, comma 2, del D.M. 93/2017;
  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori apposti dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico
  • richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico

 

STRUMENTI MID

La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura” es.m.i.
La Direttiva MID fa parte di un gruppo di Direttive cosiddette del “nuovo approccio” e regola gli strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali, specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità),i cosiddetti requisiti essenziali, per 10 tipologie di strumenti “legali”. Il vantaggio dell’introduzione dei requisiti essenziali è che essi si configurano non come specifiche di progettazione, ma come requisiti di prestazione prescindendo in quanto tali, e nella maggior parte dei casi, dall’evoluzione tecnologica degli strumenti, e quindi dal loro adeguamento al progresso tecnico.
La Direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura di seguito elencati e definiti negli allegati specifici:
  • contatori dell'acqua – allegato MI-001
  • contatori del gas e dispositivi di conversione del volume -  allegato MI-002
  • contatori di energia elettrica attiva ed i trasformatori di misura – allegato MI-003
  • contatori di calore - allegato MI-004
  • sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi   dall'acqua - allegato MI-005
  • strumenti per pesare a funzionamento automatico - allegato MI-006
  • tassametri – allegato MI-007
  • misure materializzate ed identificate come lunghezze e capacità - allegato MI-008
  • strumenti di misura della dimensione – allegato MI-009
  • analizzatori dei gas di scarico allegato MI-010

La valutazione della conformità di questi strumenti ai requisiti essenziali è effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione delle conformità descritte nell’allegato specifico dello strumento.
Tale valutazione  termina generalmente con una dichiarazione di conformità CE del fabbricante operante in regime di certificazione di qualità della produzione o con un attestato di esame CE di un organismo notificato; questi documenti attestano la conformità dello strumento ai requisiti della direttiva MID ad esso applicabile. 

Sullo strumento devono essere apposte le seguenti iscrizioni:
- la marcatura CE seguita dalla marcatura metrologica supplementare (la lettera maiuscola “M” seguita dalle ultime due cifre dell’anno    di apposizione della marcatura stessa, iscritte in un rettangolo) 
- marca o nome del fabbricante 
- classe di accuratezza dello strumento
come pure, se del caso: 
- numero dell’attestato CE del tipo
- marcatura d’identificazione
- dati pertinenti alle condizioni d’impiego 
- capacità di misurazione ed intervallo di misura 

Il compito di svolgere attività di vigilanza sugli strumenti cosiddetti MID è svolta dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorità competenti per i controlli metrologici.


CONTROLLI A RICHIESTA IN CONTRADDITTORIO

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 ha affidato alle Camere di Commercio l’esecuzione dei controlli a richiesta.
Sono controlli disciplinati dall’art. 5 comma 2 e devono essere svolti in contraddittorio a richiesta del titolare dello strumento o da soggetti interessati nella misurazione al fine di valutare l’idoneità dello strumento in servizio.
Con apposito Regolamento si sono disciplinate le modalità di accesso al servizio, l’esecuzione e la tariffazione dei controlli a richiesta sugli strumenti di misura in servizio ed utilizzati per funzioni di misura legale, previsti agli articoli 3, co. 1 lett. b).
La richiesta del controllo può essere inoltrata alla Camera di Commercio competente per territorio in riferimento all’ubicazione dello strumento.
Sono sottoponibili a controllo in contraddittorio tutti gli strumenti di misura utilizzati per le seguenti finalità:

  • motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico
  • protezione dell'ambiente
  • tutela dei consumatori
  • imposizione di tasse e di diritti
  • lealtà delle transazioni commerciali
Per titolare dello strumento si intende la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura.
Il soggetto richiedente dovrà provvedere a sostenere tutti i costi relativi al controllo da effettuare: spese per la gestione iniziale pratica e spese per lo svolgimento del controllo in base alla tipologia dello strumento.
Il controllo metrologico dello strumento di misura è richiesto con le seguenti modalità:
  1. mediante PEC al seguente indirizzo: cciaa@ba.legalmail.camcom.it
  2. mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: CCIAA BARI – Corso Cavour, 2 - 70121 – Bari (BA)
con la seguente specificazione obbligatoria sul plico o nell’oggetto della comunicazione via PEC:
Richiesta di controllo ex art. 5, co. 2, del DM 93/2017.

Il richiedente dovrà provvedere, inoltre, anche ai costi inerenti all’eventuale intervento dell’Organismo individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M.n. 93/2017, per l’esecuzione delle prove.
Per l’esecuzione del controllo in contraddittorio interverrà il personale camerale con le proprie attrezzature in dotazione, se idonee, o con l’ausilio di un Organismo di verifica. In data concordata verranno eseguite le prove in contraddittorio e successivamente l'ispettore dell'Ufficio metrico che presenzia e coordina le stesse, rilascerà una relazione con gli esiti del contraddittorio.
Per gli strumenti non verificabili sul posto d'installazione e che quindi dovranno essere rimossi (per esempio contatore energia elettrica, contatore gas, contatore del calore, contatore acqua), il personale dell'Ufficio Metrico concorderà una data con gli interessati e presenzierà alla rimozione dello strumento.
Il controllo in contraddittorio, in questo caso, sarà effettuato da un Organismo di verifica, ex art. 5 comma 3 D.M. n. 93/2017, su supervisione e coordinamento del personale camerale.

REGOLAMENTO E MODULISTICA
 
METALLI PREZIOSI (clicca per istruzioni e modelli) 
IL TACHIGRAFO (clicca per istruzioni e modelli)
LE CARTE TACHIGRAFE (clicca per istruzioni e modelli)


PRODOTTI PRECONFEZIONATI

Azione di sorveglianza presso i produttori di preconfezionati (prodotti confezionati ermeticamente in assenza dell`acquirente secondo quantità prestabilite) relativamente alla procedura utilizzata per il controllo dei medesimi e all`effettiva corrispondenza tra quantità reale e nominale di un campione di preconfezionati appartenenti allo stesso lotto di produzione.

SANZIONI
Potere sanzionatorio per violazioni di norme metriche(processo verbale di contestazione, ordinanza di ingiunzione, iscrizione nei ruoli esattoriali, sequestri, ricorsi, etc.).

La Camera di Commercio forma l`Elenco degli utenti metrici,
sulla base dei dati del Registro Imprese e di quelli forniti dai Comuni e dalle altre Amministrazioni Pubbliche, in funzione delle scadenze della verificazione periodica degli strumenti.



 


Informazioni:

Orari di apertura al pubblico:
Palazzo dei Servizi, Via Emanuele Mola n. 19 - 70121 BARI - Tel 0802174513
il lunedì e il giovedì: mattina ore 9.00 - 12.30     pomeriggio ore 15.30 - 16.30

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Rilascio Carte tachigrafiche

Sportello presso Palazzo dei Servizi, Via Emanuele Mola n. 19 - 70121 BARI - Tel 0802174513:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30
L’inoltro delle istanze può essere effettuato anche a mezzo pec, trasmettendo la documentazione al seguente indirizzo: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

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Capo Servizio e Responsabile  Procedimento Ufficio Metrologia Legale:
Isp. Lisena Giuseppe
Tel.: 080/2174576 e-mailgiuseppe.lisena@ba.camcom.it
Responsabile Procedimento Ufficio Metalli Preziosi: Isp. Cassano Domenico
Tel.:080/2174506 e-mail: domenico.cassano@ba.camcom.it
Responsabile Procedimento Ufficio Vigilanza Sicurezza Prodotti: Isp. Gurrieri Angelo
Tel. 080/2174505 e-mail: angelo.gurrieri@ba.camcom.it
 
Pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it