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Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

venerdì 12 Settembre 2008



MUD 2018 - indicazioni per la compilazione e presentazione

  ATTENZIONE - Non è più prevista la spedizione postale o la consegna a mano

Diritti di segreteria (€10,00 per il telematico e €15,00 a mezzo PEC ) e la scadenza del 30 aprile 2018. deve essere versato utilizzando un bollettino di conto corrente postale intestato a:
Camera di Commercio di Bari
Corso Cavour, 2 – 70121 - Bari
C/C POSTALE NR 10595700
indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - ANNO 20XX" - E' necessario allegare alla dichiarazione MUD l'attestazione di versamento.


- Modifiche – Integrazioni

E' possibile provvedere alla modifica o all'integrazione di una dichiarazione Mud già inviata.
• Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione rifiuti possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate per la prima comunicazione.
• La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 


 - Sanzioni

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la mancata presentazione.
La normativa vigente consente di presentare il MUD entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In questo caso l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria va da 26,00 euro a 160,00 euro.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).
L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.



- Informazioni

Informazioni specifiche in materia di MUD possono essere richieste a:
mud@ecocerved.itper i quesiti sulla compilazione.
softwaremud@ecocerved.itper i quesiti sul software (installazione, tracciati record, stampe).
info@mudtelematico.itper i quesiti sulla trasmissione telematica e sul software

Ufficio MUD
Responsabile del Servizio: Dott. Dario Patruno
Tel. 0802174572

Referente 
Antonio Stragapede 
Tel. 080.2174410

PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

·  Per ulteriori informazioni consultare il sito di Ecocerved: www.ecocerved.it

               MUD/SISTRI 2011

 


 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.


 

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha firmato in data 2 marzo 2011 la circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale (MUD) di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/04/2010 e all'articolo 12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010. La circolare è disponibile sul sito di Ecocerved        www.ecocerved.it.

Nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall’1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.

Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1/1/2011 – 31/5/2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

 

Il Ministero ha distinto tra i soggetti che devono comunicare le suddette informazioni tramite la "dichiarazione SISTRI", quelli che devono comunicarle tramite la "dichiarazione MUD" e quelli che non devono presentare alcuna dichiarazione.

 

- Soggetti obbligati alla dichiarazione


Devono presentare la Dichiarazione SISTRI i seguenti soggetti:

·      le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del MUD di cui alla Legge 70/94;

·      le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000 Euro);

·      Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi, con un numero di dipendenti superiore a 10, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),d) e g) del D.lgs 152/2006, derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento dei fumi, rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. In merito all'esenzione dalla presentazione della comunicazione rifiuti relativa alle imprese aventi fino a 10 dipendenti, si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.

 

Devono presentare la Dichiarazione MUD, con riferimento ai dati del 2010, i seguenti soggetti:

·      il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'art.224 del d.lgs 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo;

·      i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, che devono presentare la Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso), esclusivamente su supporto magnetico; per scaricare il software necessario alla compilazione della dichiarazione e per le istruzioni collegarsi al sito di Ecocerved all'indirizzo www.ecocerved.it

·      i soggetti di cui all'articolo 13 commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, che trasmettono i dati di cui al capitolo 3 del DPCM 27/04/2010 collegandosi per via telematica al sito www.registroaee.it;

·      i Comuni o loro consorzi e le comunità montane, ai sensi dell'art.189, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato con d.lgs. n. 205/2010. Tuttavia, ai sensi dello stesso art.189, commi 4 e 5, a decorrere dall'entrata a regime del Sistri i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al Sistri, e i comuni che aderiranno su base volontaria, non saranno più tenuti a presentare il MUD di cui al DPCM 27/04/2010, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d).



               - Soggetti non obbligati

La circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 2 marzo 2011 stabilisce che NON devono presentare nessuna dichiarazione, a decorrere dall'anno 2010:

·      i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti (solo per l'attività di trasporto);

·      i soggetti che effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;

·      i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

NON devono presentare la dichiarazione Sistri/ MUD se producono solo rifiuti non pericolosi:

·      imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali o industriali, attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento dei fumi e che hanno complessivamente meno di 10 dipendenti

·      imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di servizio quali Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari

·      imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali quali Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie

·      imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione quali imprese di costruzioni, installatori

·      imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie

NON devono presentare la dichiarazione Sistri/MUD (anche in presenza di rifiuti pericolosi):

·      gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000, anche se producono rifiuti pericolosi

·      i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" (ad esempio privati, condomini)

·      gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in qualsiasi forma di impresa

·      produttori di rifiuti pericolosi se conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per il territorio previa apposita convenzione e limitatamente alla quantità conferita

Chi, durante l'anno 2010, non ha prodotto, trasportato, recuperato o smaltito rifiuti o non ha effettuato attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali, non deve presentare la dichiarazione.


               Mud - Sezione veicoli fuori uso (capitolo 2)

// //

La dichiarazione Mud-Veicoli deve essere regolarmente presentata entro il 30 aprile 2011, con riferimento all'anno 2010. Ciò deriva dal fatto che il D.lgs n.205/2010 ha introdotto nell'art.264 bis, al comma 1 lettera b), l'abrogazione del capitolo 2 DPCM 27.4.2010, con effetto solo a partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2011.

 Sono tenuti alla presentazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso gli autodemolitori, i rottamatori, i frantumatori, cioè tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà:

·      compilare la Comunicazione Rifiuti – Sezione Rifiuti Speciali, per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

·      compilare la Comunicazione veicoli fuori uso del MUD per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003

Deve essere presentata una comunicazione relativa ai veicoli fuori uso per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alle presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso si può compilare solo tramite l'apposito software e va presentata su supporto informatico o tramite invio telematico. La registrazione dei dati su supporto informatico deve essere organizzata secondo specifiche e tracciati records prestabiliti.

 


               Apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (capitolo 3): soggetti obbligati

Restano obbligati alla presentazione del Mud, come previsto dal DPCM 27 aprile 2010 i soggetti  iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) attraverso il sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte.

 


               Emissioni (capitolo 4)

Il capitolo 4 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui al regolamento (CE) n.166/2006. Per la trasmissione dei dati ci cui al cap. 4 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.eprtr.it e seguire le istruzione ivi esposte.


               - Modulistica e invio dichiarazione Sistri/Mud

La presentazione della Dichiarazione SISTRI deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2011, alternativamente, a scelta dell'interessato:

·      compilando per via telematica gli appositi modelli, predisposti dal Ministero, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, che saranno poi inviati telematicamente direttamente al SISTRI;

oppure

·      compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

La modulistica cartacea per la Dichiarazione SISTRI/MUD da trasmettere alla Camera di Commercio è identica a quella già utilizzata lo scorso anno.

 


               - Dichiarazione Sistri/Mud - dove va presentata

Il Mud deve essere presentato alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce.

La dichiarazione Mud, se presentata su modulistica cartacea o supporto magnetico, deve essere:

·      inviata tramite posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno all'indirizzo: Camera di Commercio I.A.A. - Corso Cavour, 2 – 70121 – Bari.

·      oppure consegnata a mano allo sportello della sede di Corso Cavour, 2 – Bari (orario 9.00-12.00).

L'invio telematico deve avvenire, esclusivamente, attraverso il sito Internet www.mudtelematico.it



               - Dichiarazione Sistri/Mud - Diritti di segreteria

La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di Commercio per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge medesima.

Il diritto di segreteria ammonta a:

·      Euro 10,00 per ogni dichiarazione presentata su supporto magnetico

·      Euro 15,00 per ogni dichiarazione presentata su supporto cartaceo

e deve essere versato utilizzando un bollettino di conto corrente postale intestato a:
Camera di Commercio di Bari
Corso Cavour, 2 – 70121 - Bari
C/C POSTALE NR 778704

indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - ANNO 2011" - E' necessario allegare alla dichiarazione MUD l'attestazione di versamento.



               - Modifiche – Integrazioni

E' possibile provvedere alla modifica o all'integrazione di una dichiarazione Mud già inviata.


·      Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione rifiuti possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate per la prima comunicazione.

·      La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

·      Sulla busta contenente tale nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura "Annulla e sostituisce la precedente del GG/MM/AA".



               - Sanzioni

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del Mud o per la mancata presentazione.

La normativa vigente consente di presentare il MUD entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine. In questo caso l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria va da 26,00 euro a 160,00 euro.
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro (così come previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006).
L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.


               - Informazioni

Informazioni specifiche in materia di MUD possono essere richieste a:

·      mud@ecocerved.it per i quesiti sulla compilazione.

·      softwaremud@ecocerved.it per i quesiti sul software (installazione, tracciati record, stampe).

·      info@mudtelematico.it per i quesiti sulla trasmissione telematica e sul software.

 


Ufficio MUD

Responsabile del Servizio: Dott. Francesco Palladino

Referenti per la consegna:
Sig. Solimini Nicola

Rag. Carlo Bitetto

Informazioni: Ufficio MUD
Tel. 080.2174303
e-mail: nicola.solimini@ba.camcom.it