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Note generali

mercoledì 10 Settembre 2008

ATTI SOCIETARI


Fermo restando le indicazioni fornite in questa sezione, si invitano i sigg.ri utenti ad un' attenta lettura delle istruzioni per la compilazione della modulistica informatica per l' iscrizione e il deposito nel registro imprese contenute nellacircolare ministeriale n. 3649/C del 29.11.2011

Inoltre, al fine di uniformarsi al Decreto M.A.P. del 06 agosto 2004, pubblicato in G.U. il 23 agosto u.s. (scaricabile dal sito .:www.minindustria.it:.), si invitano tutti gli operatori a trasmettere le domande R.I. e le denunce R.E.A., esclusivamente, tramite la sottoscrizione digitale dell' obbligato (amministratore, sindaco, socio, etc.) ovvero del professionista incaricato ai sensi dell' art. 32 della L. 340/2000 (dottore commercialista, ragioniere commercialista, perito commerciale). A tal proposito si rammenta la distinta deve essere sottoscritta digitalmente anche dall' intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall' obbligato, al fine dell' accettazione della dichiarazione di domiciliazione. Pertanto si riterranno irregolari tutte le domande e le denunce che non saranno firmate digitalmente dai su indicati soggetti.

 

Sempre in applicazione del citato decreto si rammenta che nel caso in cui l' atto da depositarsi per l' iscrizione al Registro delle Imprese contenga allegati non generati con sistema informatico, composti da un numero di fogli non inferiore a trenta, è in facoltà dell' obbligato presentarlo, alternativamente, o su supporto informatico firmato digitalmente, a mezzo plico raccomandato, ovvero depositandolo c/o gli sportelli dell' Ufficio in copia conforme rilasciata da un pubblico Ufficiale.


Infine si informano tutti gli operatori che, ai sensi dell' art. 6 del Decreto in esame, è stata concessa la facoltà di utilizzare il sistema della posta elettronica per la definizione di tutte le istanze non regolarmente trasmesse e/o per qualsivoglia richiesta finalizzata alla loro integrazione o rettifica ai sensi del comma 11, dell' art. 11 del D.P.R. 581/95. Pertanto, in sede di compilazione di ogni pratica telematica, qualora si voglia usufruire di questo sistema, si invitano tutti gli utenti ad esprime il proprio esplicito assenso nella modulistica informatica, attraverso la compilazione del riquadro XX "note".



Atti da iscrivere nel Registro delle Imprese per i quali è previsto l' intervento del Notaio (senza distinzione alcuna) Come presentare gli allegati.

Le copie informatiche predisposte dai Notai devono essere autenticate in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 82/2005 (CAD). In particolare dovrà essere apposta la seguente formula di autenticazione in calce alla copia informatica: "Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese".

Il documento così formato dovrà essere sottoscritto dal Notaio esclusivamente mediante dispositivo di firma digitale rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato.



Iscrizioni di nomine

Qualora i componenti degli organi sociali abbiano partecipato all' atto notarile che ha attribuito loro la carica, sarà sufficiente che il notaio rogante sottoscriva digitalmente la distinta ed inserisca nel riquadro note "XX" della modulistica informatica la circostanza che tutti gli interessati erano presenti al momento della nomina e non hanno rinunciato alla carica.


Imposta di registro

Le copie degli atti che il Notaio è tenuto per legge a depositare presso il Registro Imprese possono essere trasmesse senza gli estremi di registrazione ai sensi dell' art. 66 D.P.R. n. 131/86.Per quanto riguarda invece le copie delle scritture private autenticate "non a raccolta", che il Notaio ha solo "facoltà" di trasmettere al Registro Imprese, le stesse dovranno recare gli estremi di registrazione (o, quantomeno, l' indicazione della data e luogo di registrazione).


Diritto annuale

Per le società di nuova costituzione il diritto annuale dovrà essere corrisposto al momento della presentazione della relativa istanza mediante un esplicito assenso inserito nel riquadro Note "XX" del modello informatico ovvero attraverso l' allegazione alla pratica telematica della scansione del Modello F24. Si precisa che il pagamento attraverso il modello F24 dovrà obbligatoriamente avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dell' istanza.


Atti da iscrivere nel Registro delle Imprese per i quali non è previsto l' intervento diretto di un Notaio (per gli atti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione). Come presentare gli allegati


a. originale informatico sottoscritto digitalmente dal soggetto/i firmatario/i per legge:

b. copia informatica dell' originale cartaceo (ottenuta mediante scansione) ovvero riproduzione informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato.

In calce ad ogni singolo allegato, firmato digitalmente dall' amministratore, deve essere apposta la seguente dichiarazione di corrispondenza all' originale:

"Il sottoscritto ..................................... in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale analogico rilasciato o conservato da pubblica amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000".



Imposta di Registro

Nel caso di scritture private soggette a registrazione, qualora gli estremi di registrazione non siano desumibili dalla copia informatica dell'atto, sarà necessario allegare alla pratica un file (utilizzando lo scanner) contenente la ricevuta rilasciata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato.



Verbali e decisioni di rinnovi cariche e verbali di delega di poteri (per i quali la legge ne prevede solo l'acquisizione per fini istruttori e non la loro iscrizione). Come presentare gli allegati

Va allegato alla pratica un file contenente il documento (ottenuto mediante scansione del documento originale o riproduzione dello stesso) sottoscritto digitalmente dall'obbligato.


Iscrizioni di nomine

In caso di nomina di amministratori, sindaci, revisori, etc. che non abbiano rinunciato all' incarico e che non siano sprovvisti del dispositivo di firma digitale, eccezionalmente, il soggetto obbligato alla presentazione dell'istanza, assumendosene la responsabilità, comunicherà la loro iscrizione attraverso la compilazione di tanti intercalari "P" quante sono le persone interessate e con l' inserimento nel riquadro note (XX) della modulistica informatica delle seguente dichiarazione sostitutiva:
"Il sottoscritto .................................... in qualità di amministratore della società ...................................., ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all' art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta, relativamente ai su indicati soggetti, l' esistenza di tutti i presupposti di legge ai fini dell' iscrizione della loro nomina nel Registro delle Imprese".Resta inteso che nel caso in cui le persone nominate siano in possesso del dispositivo di firma digitale, queste ultime dovranno sottoscrivere la distinta Fedra insieme a quella del soggetto obbligato.


Provvedimenti autorizzativi, giudiziari o comunque depositati c/o un' altra Pubblica Amministrazione. Come presentare gli allegati

 

Va allegato alla domanda un file contenente il provvedimento scansionato e sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato alla presentazione.

 

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Imposta di bollo


Salve le esenzioni previste dalla legge, la pratica telematica sconta un' imposta in misura fissa pari a Euro 59,00 per le società di persone; Euro 65,00 per le società di capitali, per le società cooperative e per i consorzi. E' esente da imposta di bollo la denuncia di dati R.E.A. (moduli S5, UL e R). Il modulo S5 è soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere o cancellare la società dalla sezione speciale in qualità di imprenditore agricolo.

Al fine di regolamentare, sotto l' aspetto dell' esazione dell' imposta di bollo e dei diritti di segreteria, i casi dubbi più comuni di istanze "plurime", anche alla luce del citato chiarimento ministeriale, si forniscono le seguenti indicazioni:

 


Casi considerati come "unica" istanza con pagamento di una imposta di bollo e un diritto di segreteria

- Modello S2 + S3 per deposito dell' atto di scioglimento e trasferimento sede nella stessa provincia.
- Modello S2 + S3 per deposito dell' atto di revoca della liquidazione e modifiche strettamente conseguenti (es.nomina organi sociali).

- Modello S1 + S5 o UL per la denuncia di prima attività.

- Modello S2 + S5 o UL per modifica oggetto sociale e variazione attività conseguente.

- Modello S3 + S5 o UL per deposito atto di scioglimento e cessazione attività conseguente.

- Modello S2 + S3 per atto di cessazione soci di società di persone, conseguente scioglimento (per

mancata ricostituzione della pluralità dei soci ovvero per volontà dell' unico socio) ed istanza di cancellazione.

- Modello S2 per l' iscrizione delle cariche sociali con deposito del verbale di assemblea (per la nomina di amministratori e/o sindaci) e del verbale del consiglio ai amministrazione (per il conferimento di poteri o nomina Presidente), entrambi redatti nella stessa data. L' ipotesi di verbale del c.d.a. incorporato nel verbale di assemblea sarà trattato alla stessa stregua.

- Modello S2 per deposito atto notarile con parte straordinaria e parte ordinaria strettamente collegate (es. modifica statutaria della forma amministrativa e nomina nuovo organo amministrativo). Tuttavia in questo ultimo caso, l'Ufficio si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni previste per i casi considerati come “unica istanza”, onde evitare il pagamento di ulteriori diritti e bolli.


Casi considerati come "istanza plurima" con pagamento di tante imposte di bollo e diritti di segreteria quante sono le "domande" di cui si compone


- Modello S2 per l' iscrizione delle cariche sociali con deposito del verbale di assemblea (per la nomina di amministratori e/o sindaci) e del verbale del consiglio ai amministrazione (per il conferimento di poteri o nomina Presidente), redatti in date differenti

- Modello S2 + S5 o UL non strettamente collegate tra loro.

- Modello S2 per deposito di atto notarile con parte ordinaria e parte straordinaria non strettamente collegate (es. modifica oggetto sociale e nomina organi sociali).

- Modello S2+S3 per deposito atto di scioglimento e modifica statutaria non conseguente (e che non sia il trasferimento sede nella stessa provincia).



DEPOSITO SU SUPPORTO INFORMATICO


Al fine di rendere più celeri le operazioni di presentazione delle pratiche, nell' interesse dell' utenza, si SCONSIGLIA l' utilizzo del supporto informatico come mezzo alternativo alla trasmissione telematica.
Ciò in quanto le operazioni di controllo dei documenti informatici allegati richiedono lunghi tempi di attesa, con la conseguenza che l' Ufficio non può garantire il rilascio, in giornata, delle ricevute di protocollazione.
Nel caso ECCEZIONALE di presentazione su supporto informatico, l' utenza è INVITATA a trasmettere l' istanza a mezzo raccomandata all' indirizzo "CCIAA di Bari - Servizio Registro Imprese - Atti Societari", unitamente ad una lettera di presentazione con l' indicazione degli estremi della Società e a versare i diritti di segreteria sul c/c n. 797704 - CCIAA di Bari (n.b. l' attestazione del versamento dovrà essere allegata mediante scansione dell' originale).
L' Ufficio provvederà al recapito della ricevuta di protocollazione.



SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI DEPOSITO


A decorrere dal mese di Agosto 2005, al fine di semplificare e snellire le procedure di deposito e/o iscrizione degli Atti, le modalità di presentazione di alcune comunicazioni, saranno modificate secondo le disposizioni seguenti.


1) Le sotto indicate iscrizione dovranno essere richieste attraverso la compilazione della sola modulistica informatica, senza l' allegazione di alcuna documentazione:


· comunicazione unico socio di S.P.A.. e di S.R.L..;

· comunicazione di ricostituzione della pluralita' dei soci di S.P.A.. e di S.R.L.;

· comunicazione avvenuto versamento capitale sociale;

· variazione del numero di C.F.;

· trasferimento sede per variazione toponomastica.


2)Per le istanze aventi ad oggetto l' iscrizione di cariche sociali si stabilisce che il soggetto obbligato comunicherà la loro iscrizione mediante la compilazione di tanti intercalari "P" quante sono le persone interessate ed attraverso l' inserimento nel riquadro note (XX) della modulistica informatica delle seguente dichiarazione sostitutiva: "Il sottoscritto .................................... in qualità di amministratore della società ...................................., ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all' art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta, relativamente ai su indicati soggetti, l' esistenza di tutti i presupposti di legge ai fini dell' iscrizione della loro nomina nel Registro delle Imprese". Questa modalità si seguirà solamente nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano rinunciato espressamente all'incarico ricevuto e non siano presenti nell'atto di nomina. Si sottolinea che per usufruire di questa facoltà, il rappresentante legale deve essere in possesso del dispositivo di firma digitale. //