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Abilitazioni e Ruoli

lunedì 31 Luglio 2023

La tenuta dei  ruoli insieme agli  albi, elenchi e registri rientra nei compiti istituzionali della Camera di Commercio.   E’ affidata all’Ente camerale in quanto organismo pubblico, diretto a promuovere e coordinare lo svolgimento delle attività economiche della provincia, nonché a curare la pubblicità dei soggetti regolarmente iscritti.

L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti morali e  professionali, stabiliti dalle norme di riferimento che istituiscono quello specifico Albo, Ruolo ed Elenco.

In alcuni casi, per accertarne il grado di preparazione, occorre il superamento di uno specifico esame scritto ed orale, oppure di un colloquio dei candidati. I requisiti devono essere mantenuti al fine di non incorrere nel rischio di cancellazione.

I ruoli attualmente tenuti dalla Camera di Commercio sono:

 - Periti e  degli esperti    

 - Conducenti servizi pubblici non di linea  

 - Agenti d’affari in mediazione  - ruolo soppresso dall’art. 73 del D.Lgs. 26 marzo 2010,n. 59    ( attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)  

 - Agenti e rappresentanti di commercio - ruolo soppresso  dal  D.Lgs. 26 marzo 2010,n. 59 ( attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)  

 - Mediatori marittimi - ruolo soppresso dal  D.Lgs. 26 marzo 2010,n. 59 ( attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)   

 - Stimatori e pesatori pubblici - ruolo soppresso  dal D.Lgs. 26 marzo 2010,n. 59 ( attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno)   

Detti Ruoli, sebbene soppressi, restano comunque soggetti al possesso dei requisiti professionali/morali di cui alle leggi costitutive ; tali requisiti vengono verificati dall’ufficio registro imprese.

I decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, danno attuazione alla delega contenuta nell’articolo 80 del D. Lgs. N. 59 del 26 marzo 2010, attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno. Questi, disciplinano le nuove procedure relative alla iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dell’attività di mediazione e rappresentanza.

Regoleranno, inoltre, durante un periodo transitorio di durata annuale ( fino al 12 maggio 2013), il passaggio dei dati contenuti nei soppressi Ruoli nel Registro delle Imprese e nel Rea; questo aggiornamento delle posizioni è a “richiesta” e non in modalità automatica al fine di evitare riversamento di dati posseduti negli ex ruoli, non aggiornati.

I suddetti adempimenti devono essere presentati con modulistica unica a livello nazionale esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA”.

A partire dal 13 maggio 2013, nel caso in cui gli invii telematici del periodo transitorio non siano effettuati, si potranno verificare le seguenti conseguenze:

imprese attive ed iscritte al ruolo  di propria pertinenza al 12 maggio 2012: inibizione della prosecuzione dell’attività mediante provvedimento del Conservatore del Registro Imprese che procede anche alla iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività dal REA. L’impresa potrà porre rimedio alla cessazione, presentando istanza al RI/REA con presentazione della  SCIA ai sensi dell’art. 2 dei decreti;

persone fisiche che alla data del 12 maggio sono iscritte ai ruoli di riferimento e non esercitano l’attività : trascorso un anno questa persone decadono dalla possibilità di essere iscritte nella apposita sezione del  REA. Ciò nondimeno, l’iscrizione nel ruolo soppresso , anche se non regolarizzata, costituisce requisito professionale per l’avvio dell’attività nei 5 anni – per gli agenti – e nei 4 anni – per i mediatori – successivi all’entrata in vigore dei decreti (entro il 13 maggio 2017).