A breve sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini al Trust.
Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:
Per farlo si può sottoscrivere la pratica con ID InfoCamere, la Firma Digitale garantita dalle Camere di Commercio d’Italia, dotata di CNS Carta Nazionale dei Servizi – l’Identità Digitale che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.
Puoi richiedere ID InfoCamere anche online identificandoti in completa autonomia con SPID Livello 2 oppure prenotando un video-riconoscimento con un operatore.
Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.
Si tratta di una figura di trasparenza antiriciclaggio: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti.
È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.
È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:
È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale, avvenuta il 9 giugno 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attesterà l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo e i soggetti interessati già esistenti avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione.
Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all’obbligo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione.
La pratica deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
Per la compilazione e l’invio è possibile utilizzare, tra gli altri, anche DIRE, il sistema informatico messo a disposizione dalle Camere di Commercio.
I dati dichiarati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del Registro Imprese:
Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:
La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.
Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare la violazione dell’obbligo.
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.
La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.