Logo

IL TACHIGRAFO


Il tachigrafo è lo strumento che registra la velocità ed i tempi di guida i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri.
L’utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi di guida nasce dall’applicazione di una normativa europea sull’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale. 
 
Il tachigrafo analogico o CEE è un apparecchio di controllo analogico destinato ad equipaggiare alcuni tipi di veicoli stradali. Indica e registra velocità, distanze e tempi di lavoro. È stato introdotto nel 1985 e si è dimostrato nel tempo poco affidabile in termini di sicurezza e rilevazione dei dati e conseguentemente l’Unione Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo, grazie alla nuova tecnologia digitale, più efficace nelle prestazioni e nella capacità di utilizzo.
L'installazione e la riparazione di cronotachigrafi CEE possono essere eseguite esclusivamente dalle officine già autorizzate dall’allora Ministero delle Attività Produttive.
Al rilascio dell'autorizzazione, il Ministero ha assegnato un marchio, costituito dalla parola "MICA" e da un numero identificativo preceduto dalla sigla della provincia, con il quale l'officina deve contrassegnare i cronotachigrafi montati e/o riparati.
Con l’emanazione dei Decreti Ministeriali del 10/08/2007 e del 23/02/2023, le autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione dei Tachigrafi CEE (analogici) non sono più rilasciate, ad esclusione per i Centri Tecnici già autorizzati ad effettuare interventi sui tachigrafi digitali.

Il Tachigrafo Digitale, introdotto nel 2005, serve per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri e nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode). Inoltre, problemi d’utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i controlli da parte delle Autorità competenti.
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:
  1. un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
  2. una smart-card.
 
Il controllo dei dati
Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).

Le altre funzioni
L’apparecchio registra inoltre:
  • i dati identificativi del veicolo (a vita);
  • la distanza percorsa;
  • le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
  • la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.

Le smart-cards
Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina.

Il Tachigrafo intelligente - Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l’obbligo del tachigrafo, dovranno essere dotati del nuovo Tachigrafo “intelligente”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 165/2014 che ne ha disposto l'introduzione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii. che ne ha definito le caratteristiche tecnologiche.
A partire dalla stessa data potranno essere rilasciate solo Carte Tachigrafiche “intelligenti” (nuova generazione).
Numerose e innovative funzionalità vengono introdotte con i nuovi dispositivi, prima fra tutte la funzione di controllo da remoto, che renderà possibile per le autorità di controllo l'esame dei dati anche con veicolo in movimento; le aziende potranno ottimizzare la gestione delle flotte e per i conducenti sarà più semplice monitorare i propri tempi di guida e riposo.
Va evidenziato che la nuova generazione di tachigrafi sarà obbligatoria soltanto per i veicoli di nuova immatricolazione e continueranno, dunque, a coesistere mezzi muniti di ogni diversa generazione di dispositivi: dall'analogico, al digitale fino all'ultima versione dell'intelligente.

Cosa cambia per i conducenti
Con i nuovi strumenti i controlli su strada saranno effettuati anche in modalità wireless con veicolo in movimento, ma i dati trasmessi non conterranno informazioni personali dei conducenti. Questa nuova funzione ha lo scopo di selezionare nei controlli stradali i veicoli che non viaggiano nel rispetto delle norme esistenti, consentendo di programmare controlli mirati. Tuttavia, non sono previste sanzione sulla base dei dati acquisiti da remoto.
 
LE COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il citato decreto ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali:
I - Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche.
Ha conferito, inoltre, poteri di accertamento per
II - la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
III - la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.

Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza attribuita alle Camere di Commercio con DM 23 febbraio 2023 dell’attività istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione ai centri tecnici da parte del Ministero Sviluppo Economico e del rinnovo annuale di tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto.
IV -  la formazione per i Centri tecnici che dovranno abilitarsi per operare sul Tachigrafo Digitale.
 
I CENTRI TECNICI PER IL TACHIGRAFO

Il sistema del nuovo tachigrafo digitale si fonda su specifiche norme di sicurezza, che mirano ad assicurare l’impossibilità della manipolazione dell’apparato digitale allo scopo di garantire la correttezza dei dati sulla velocità ed i tempi di guida, il cui rispetto è considerato determinante per la sicurezza stradale. In tale contesto assume estrema rilevanza la serietà e la capacità tecnica e professionale delle officine abilitate al montaggio ed alla manutenzione del tachigrafo digitale. Al riguardo la normativa europea e le conseguenti disposizioni nazionali hanno stabilito i requisiti necessari delle officine e dei montatori che possono operare con il nuovo apparato ed hanno individuato i criteri per l’autorizzazione dei centri tecnici.

In Italia l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le domande sono presentate per il tramite delle Camere di Commercio, che predispongono l’istruttoria.
Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici:
  1. I fabbricanti dell’Unione europea di veicoli soggetti all’installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
  2. i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all’obbligo di installazione del tachigrafo;
  3. i fabbricanti di tachigrafi dell’Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonché le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
  4. le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o meccatronico.
È necessario disporre della certificazione del sistema di gestione per la qualità (ISO 9001), comprendente l’attività oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, per svolgere anche i controlli periodici e le riparazioni, oltreché l’installazione.
I soci, i dirigenti e il personale del centro tecnico non possono partecipare a imprese che svolgono attività di trasporto su strada.
 
Il Centro Tecnico, tramite il suo titolare o legale rappresentante, deve presentare all’ufficio Metrologia Legale della Camera di Commercio la domanda compilata sull’apposito modulo allegando la documentazione richiesta al punto A .

Sono dovuti i seguenti diritti, il cui pagamento deve esser eseguito tramite la piattaforma pagoPA, dell'importo di:
  • 370 EUR (prima autorizzazione)
  • 260 EUR (autorizzazioni successive)
  • 185 EUR (rinnovo biennale)
L’Ufficio, nel riscontrare l’ istanza, emetterà ed inoltrerà all’interessato (tramite pec mittente: avviso.pagopa@cert.camcom.it) un Avviso di Pagamento.
Nell’Avviso sarà riportato un QR Code con cui si potrà procedere al pagamento dei diritti dovuti recandosi presso gli esercizi convenzionati pagoPA (ad esempio tabaccai abilitati, sportelli Lottomatica o Bancari) e visionabili al seguente link: https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/

L'autorizzazione ha durata biennale ed è rinnovabile.
Nei novanta giorni prima della scadenza biennale dell'autorizzazione, le imprese dovranno presentare richiesta di rinnovo autorizzazione all’ufficio Metrologia Legale della Camera di Commercio.
La Camera di Commercio, verificata la permanenza dei requisiti, rilascia il rinnovo dell’autorizzazione.
I centri tecnici già autorizzati per i tachigrafi digitali, per poter operare sui tachigrafi intelligenti, presentano domanda di estensione dell’autorizzazione allegando la documentazione richiesta al punto D al Ministero per il tramite della Camera di Commercio (autorizzazione successiva).
Il provvedimento di estensione dell'autorizzazione ad operare sui tachigrafi intelligenti acquisisce le prescrizioni e le condizioni presenti nell'autorizzazione originaria.

Il Centro tecnico comunica le eventuali variazioni dell’organigramma tecnico alla Camera di Commercio. In caso di nomina di nuovo responsabile tecnico o nuovo tecnico, trasmette l’idonea documentazione e presenta, con comunicazione separata, la domanda di rilascio della carta officina ai nuovi tecnici.

Le carte officina scadute, di tecnici non più in servizio o non più autorizzati, devono essere restituite.

Il Centro tecnico comunica al Ministero e alla Camera di Commercio le eventuali variazioni di elementi essenziali (mutamento della titolarità dell’impresa, della natura giuridica, della sede operativa, la cessione o l’affitto di ramo d’azienda inerente l’attività del Centro tecnico, la donazione o l’acquisizione per eredità). Per tali casi il Centro Tecnico presenta al Ministero (per il tramite della Camera di Commercio) domanda in bollo di mantenimento dell’autorizzazione a operare sui tachigrafi a seguito di variazione sede operativa allegando la documentazione richiesta al punto G  oppure istanza in bollo di mantenimento autorizzazione a operare sui tachigrafi a seguito di variazione diversa da quella relativa alla sede operativa (titolarità dell’impresa, natura giuridica, cessione o affitto di ramo d’azienda, …), allegando la documentazione richiesta al punto H .
 
Variazioni di sede legale, toponomastica e compagine sociale saranno comunicate alla Camera di commercio senza istanza in bollo rivolta al Ministero, perché non costituiscono variazioni di elementi essenziali dell’autorizzazione.
Riferimenti utili possono essere consultati ai seguenti link:
Ministero delle Imprese e del Made in Italy 
Unioncamere – Metrologia Legale 
Elenco dei Centri Tecnici autorizzati (Clicca qui

 
Centri tecnici autorizzati ad operare solo sui tachigrafi analogici

In data 21 aprile 2023 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Decreto 23.02.2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy recante “modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31/10/2003, n. 361”.

Le autorizzazioni ad operare soltanto sui cronotachigrafi analogici o CEE resteranno valide, ai sensi dell’art.26 c.1 del D.M. 23/02/2023, per 18 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (06/05/2023).

Al termine di tale periodo transitorio (06/11/2024) le autorizzazioni automaticamente decadono.
Le officine che attualmente operano sui soli tachigrafi analogici e che intendono proseguire la propria attività solo per i tachigrafi analogici dovranno presentare apposita istanza per adeguarsi alle disposizioni del D.M. 23/02/2023.
L’ufficio metrologia legale della Camera di Commercio provvederà all’istruttoria dell’istanza di mantenimento dell’attività sui tachigrafi analogici, la trasmette al Ministero delle imprese e del Made in Italy, il quale assegna un codice identificativo e rilascia idonea autorizzazione con contestuale decadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi a far data dal suddetto rilascio.

In alternativa, le officine già autorizzate per il solo Tachigrafo analogico, se dispongono dei requisiti ed intendono intraprendere tale percorso, possono chiedere l’autorizzazione ad operare come Centro Tecnico sui tachigrafi digitali e viene loro attribuito il codice identificativo I3 000 0000; diversamente, decorso inutilmente il termine del periodo transitorio, le autorizzazioni per solo analogico decadono.
 
RIFERIMENTI
Ufficio Metrologia Legale presso Palazzo dei Servizi in Via E. Mola n. 19 – IV Piano – Bari
Tel. 080 2174576
e-mail: metrico@ba.camcom.it
pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it