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METALLI PREZIOSI


Le normative che disciplinano il settore dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi sono il Decreto Legislativo n. 251 del 22/05/1999 ed il D.P.R. . n. 150 del 30/05/2002.


I metalli preziosi considerati ai fini della citata legislazione sono i seguenti:


Platino – Palladio - Oro - Argento

Le materie prime [i metalli preziosi puri e le loro leghe ovvero prodotti ricavati da fusione e prodotti predisposti ad ogni processo di trasformazione (pani, lingotti, verghe, barre, laminati, ….), i semilavorati di qualsiasi forma o dimensione cioè i prodotti da inserire in oggetti compositi, le polveri prodotte con processi di natura chimica, elettrochimica, meccanica, le leghe brasanti] e gli oggetti finiti in metallo prezioso sono post i in commercio sul territorio nazionale con impresso il marchio di identificazione e il titolo legale (definito come il rapporto in peso tra il fino e il complesso dei metalli contenenti la lega).

I titoli legali ammessi sono;

Platino: 950 o 900 o 850 millesimi - Palladio: 950 o 500 millesimi -
Oro: 750 o 585 o 375 millesimi - Argento: 925 o 800 millesimi.

Sono ammesse le seguenti variazioni:

La impressione del titolo effettivo quando questi risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale.

Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio nonché sui titoli legali ad eccezione dei casi ammessi dalla normativa (art. 3, comma 4, D.L.vo 251/1999)

Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante in cifre in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli impressi (esempio: “oro 750/1000” , “argento 800/1000”,. ).

Per marchio di identificazione si intende il marchio costituito da una impronta poligonale, recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punti, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale.

L'obbligo del marchio di identificazione e della indicazione del titolo si applica alle materie prime ed ai lavori in metalli preziosi anche se eseguiti per conto del committente e con materiali da questi forniti.

Le materie prime e gli oggetti di metallo prezioso si intendono pronti per la vendita quando recano impresso il titolo e il marchio di identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o comunque quando lasciano la sede del fabbricante o importatore o commerciante di materie prime per essere consegnate all'acquirente.

I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, la effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti ed ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dal regolamento di applicazione al Decreto Legislativo n. 251/199 .

Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio sul territorio della repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dalla normativa italiana vigente e comprensibile per il consumatore; una tabella esposta deve indicare la corrispondenza del titolo impresso sull'oggetto con il titolo legale e la indicazione dell'Ente che ha posto il marchio di responsabilità equivalente al marchio di identificazione italiano. I prodotti in metallo prezioso provenienti da Paesi che non siano membri della unione Europea o dello stato economico europeo che presentano il marchio di responsabilità legalmente riconosciuto dal proprio Paese e da quello italiano (mutuo riconoscimento) e il titolo uguale o superiore a quelli previsti dalla normativa nazionale possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore ; negli altri casi i prodotti in metallo prezioso devono riportare il marchio dell'importatore.

L'importatore si assume in ogni caso le responsabilità dei marchi e dei titoli applicabili ai fabbricant i italiani dalla normativa.
 

Tabella di comparazione per i Titoli e Marchi riportati su oggetti importati

Titoli e marchi riportati sugli oggetti importati:

Riproduzione del punzone indicante il titolo       ↔         corrispondente titolo legale ammesso in Italia

Riproduzione del marchio di responsabilità previsto nel paese di provenienza        ↔         Specificazione del Paese di provenienza e dell'organismo, ufficio o altro ente che ha apposto il marchio

 

L'esportatore - produttore di oggetti in metallo prezioso risponde per la marchiatura alle clausole internazionali e alle norme dei Paesi importatori.

Saggio facoltativo

I metalli e gli oggetti contenenti metallo prezioso possono essere sottoposti a saggio facoltativo, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio che appongono sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio regolamentato. La camera di commercio interessata si avvale del proprio laboratorio o, di quello di altra camera di commercio, o del laboratorio dell'azienda speciale ad esse associate.


 

Oggetti dorati, argentati, platinati, palladiato

Gli oggetti costituiti di metalli comuni rivestiti di oro, argento, platino, palladio possono portare impresso il termine, rispettivamente, “dorato, argentato, platinato, palladiato” a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore a 0,01 g su ciascun cm2 di superficie dello stesso oggetto (la massa, avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore, deve essere rilevabile secondo i metodi di analisi del regolamento). Possono portare impresso i termini “laminato” o “placcato”, seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso.

Nota_ per “laminazione” si intende il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;
per “placcatura” l'applicazione mediante trattamento meccanico o termico di una sottile lastra di metallo prezioso su un'altra lastra di altro metallo.

Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo prezioso applicata su una lastra di metallo comune è consentita l'apposizione, nell'ordine, della sigla della provincia in cui l'azienda ha sede legale, del simbolo chimico del metallo prezioso, della indicazione in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita dal simbolo “g”, della sigla del produttore coincidente con il numero caratteristico assegnato dalla camera di commercio ai sensi dell'articolo 29 del regolamento.

Sugli oggetti sopra descritti per costruttività è vietata l'impressione del marchio di identificazione e del titolo in millesimi o in carati e non è applicabile la denominazione “gioielleria, oreficeria, argenteria”.

Deposizione elettro galvanica

Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche, recanti rivestimenti di metallo prezioso mediante il procedimento di deposizione elettro galvanica, è consentita l'apposizione del particolare marchio di fabbrica costituito da una impronta secondo il modello unificato di cui all'allegato XI del regolamento (il materiale ricoperto non è alterabile né degradabile , il rivestimento ha uno spessore tale da consentire autonomamente l'applicazione delle indicazioni regolamentari). Il particolare marchio di fabbrica è realizzato e depositato presso la camera di commercio dal produttore interessato. E' vietata l'impressione del marchio di identificazione e del titolo in millesimi o in carati e non è applicabile la denominazione “gioielleria, oreficeria, argenteria”.



Concessione del marchio di identificazione

Il marchio di identificazione è attribuito alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:

  • vendita di metalli preziosi o loro lega allo stato di materie prime o semilavorati;

  • fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;

  • importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

Il marchio di identificazione è anche assegnato a quelle aziende commerciali che , pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.

L’attribuzione del marchio di identificazione è subordinata alla domanda di iscrizione al Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione della provincia ove la azienda richiedente ha la propria sede legale.

Le aziende della provincia di Bari devono presentare l’istanza di iscrizione presso la sede del Servizio Attività Ispettive  - Ufficio Metalli Preziosi - 

  • alla domanda sono allegate:​
  1. copia della licenza di pubblica sicurezza,
  2. autocertificazione per quelle aziende industriali per le quali va indicato il numero di dipendenti .

La Camera di Commercio provvede ad eseguire un controllo preventivo finalizzato all'accertamento dell'idoneità della azienda richiedente richiedendo il pagamento dei diritti dovuti (iscrizione nel registro degli assegnatari e diritto di concessione) secondo vigente modalità di pagamento (paragrafo modalità di richiesta) ed attribuisce il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione nell'ordine di ricevimento delle rispettive domande di concessione , rispettando la numerazione pregressa.


Rinnovo della concessione

La concessione è soggetta a rinnovo annuale (anno solare) previa presentazione di istanza e pagamento di un diritto dell’importo indicato in tabella, da effettuarsi entro il mese di gennaio.
L’istanza deve essere presentata al Servizio Attività Ispettive, Ufficio Metalli Preziosi che richiederà il pagamento dovuto secondo le modalità vigenti della Pubblica Amministrazione.

Per gli inadempienti si applica un'indennità di mora del diritto dovuto relazionata alla data di presentazione della domanda di rinnovo come da tabella seguente:

Concessionari

Diritto per il rinnovo (euro)

Indennità di mora

Totale rinnovo

Artigiani orafi o venditori di metallo prezioso con annesso laboratorio orafo

32,00

1/12 di 32,00
moltiplicato per i mesi di ritardo

32,00 +
n. di mesi x 1/12 di 32,00 euro

Aziende industriali con meno di 100 dipendenti

129,00

1/12 di 129,00
moltiplicato per i mesi di ritardo

129,00 +
n. di mesi x 1/12 di 129,00 euro

Aziende industriali con più di 100 dipendenti

258,00

1/12 di 258,00
moltiplicato per i mesi di ritardo

258,00 +
(a) n. di mesi x 1/12 di 258,00 euro

 

Trasferimento di proprietà dell'impresa o del ramo di azienda

Il marchio di identificazione di identificazione è assegnato alla Impresa e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta.
Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo di Azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27 comma 2, lettera a), b) e d) del regolamento 150/2002 entro il termine di 30 giorni.


Marchi tradizionali di fabbrica

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.
I produttori che intendono avvalersi della facoltà di apporre il proprio marchio tradizionale di fabbrica, presentano formale dichiarazione alla Camera di Commercio competente per territorio, accompagnandola con le impronte di tali marchi, impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.
(fac-simile per il deposito marchio tradizionale di fabbrica o sigle particolari)


Impronta materiale del marchio di identificazione

I concessionari dovranno far richiesta, a proprie spese, dell'allestimento dei punzoni riportanti il marchio di identificazione assegnato, che saranno ricavati da matrici in custodia presso la Camera di Commercio, indicando le aziende che provvederanno alla loro fabbricazione. La fabbricazione dei punzoni avviene alla presenza dell'incaricato della Camera di Commercio dove ha sede il laboratorio indicato dal titolare della Azienda concessionaria .

I punzoni riportanti i titoli legali ammessi (750, 800, …) sono fabbricati secondo le caratteristiche stabilite dalla normativa (art. 16 del D.P.R. 150/2002) a cura della Azienda concessionaria del marchio di identificazione.


Impronta elettronica del marchio di identificazione


MARCATURA LASER

(MISE - decreto 17 aprile 2015 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29/05/2015)

Tecnologia laser per l'impronta del marchio di identificazione e del titolo legale sugli oggetti di metallo preziosi

I soggetti assegnatari del marchio di identificazione metalli preziosi possono avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione previa sottoscrizione delle condizioni generali di contratto per il rilascio del token USB.

Definizioni

  • per tecnologia laser si intende un dispositivo in gradi di emettere un raggio luminoso amplificato che altera lo stato cromatico di una superficie (processo di riscaldamento termico);

  • per marcatrice laser la combinazione di un dispositivo di produzione di un raggio laser e di un controller (un computer);

  • per token USB il dispositivo di memoria di massa , dotato di misure ed accorgimenti antintrusione, utilizzato dalla aziende assegnatarie del marchio per l'applicazione del medesimo sugli oggetti in metallo prezioso;

  • per prima impronta, l'applicazione del marchio di identificazione su una piastrina di metallo per il controllo della autenticità, (associazione token e marcatrice laser) da custodire presso la camera di commercio ove ha la sede legale l'Azienda;

  • per codice di sblocco (PIN) il codice assegnato al token USB per il suo utilizzo con la consegna della tessera id.;

  • per elemento di univocità è l'elemento che viene applicato casualmente all'immagine originale del marchio, non visibile ad occhio nudo e accessibili, ai fini del controllo, alla camera di commercio mediante l'utilizzo del sistema informatico per la gestione del servizio camerale


Manuale d'uso / quesiti marchiatura laser




MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI E LA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI

  • modello a) – istanza di assegnazione del marchio di identificazione metalli preziosi;
  • note) - informativa sul rilascio della concessione.


Modalità per la riproduzione del marchio di identificazione metalli preziosi in acciaio temprato

  • modello b) – istanza per la produzione di punzoni in acciaio temprato (allegato IV del Regolamento 150/2002) riportanti le impronte del marchio di identificazione secondo le quattro grandezze (2^ - 3^ - 4^ - 5^) previste dall'allegato III del Regolamento 150/2002;
  • note) - informativa sulla produzione dei punzoni meccanici e alcune Aziende interessate.


Modalità per la riproduzione del marchio di identificazione metalli preziosi per tecnologia laser

  • Condizioni generali di contratto per il rilascio di token USB previa consultazione della Informativa sul trattamento dei dati personali da formalizzarsi presso la Camera di Commercio;
  • Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
  • modello k) – istanza per il rilascio di 1 token USB contenente i file delle impronte del marchio di identificazione attribuito nelle 5 (cinque) grandezze stabilite dall'allegato III del Regolamento 150/2002;
  • modello X) – modulo da allegare al modello k) per l'associazione tra il token USB e la marcatrice laser;



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI E DEL TOKEN USB

  • modello c rev2) istanza di rinnovo del marchio di identificazione dei metalli preziosi (per tutti i concessionari del marchio di identificazione);
  • modello c1 rev2) – istanza di rinnovo della concessione del token USB (per i concessionari della marcatura laser); nota bene: la marca da bollo vigente per importo va applicata sulla istanza di concessione del marchio di identificazione;
  • note) - informativa sul rinnovo concessione.


MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEI PUNZONI IN ACCIAIO TEMPRATO E DEL TOKEN USB

  • modello d) – modulo per la restituzione di punzoni per cessazione di attività o per usura dei medesimi;
  • modello Y) – modulo per la restituzione del token USB;


DICHIARAZIONE DI  SMARRIMENTO  PUNZONI  IN ACCIAIO TEMPRATO E/O TOKEN USB

  • modello Z) – modulo per la dichiarazione di smarrimento punzoni e/o token USB.


MODALITÀ DI DEPOSITO DEL MARCHIO TRADIZIONALE DI FABBRICA O DI SIGLE PARTICOLARI

  • modello e) – fac – simile di deposito marchio tradizionale di fabbrica e sigle particolari ;


COMUNICAZIONE DI SUBENTRO CONCESSIONE MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI

  • modello f) – comunicazione subentro concessione marchio di identificazione metalli preziosi.



FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO NEL SETTORE METALLI PREZIOSI

Il personale della camera di commercio, che ha conseguito l'idoneità per l'esercizio delle funzioni di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, effettua visite ispettive non preannunciate presso le aziende che producono e commercializzano metalli preziosi nei tempi di apertura al pubblico. Sono tenuti all'esibizione della tessera di riconoscimento delle funzioni di agente e ufficiale di polizia giudiziaria. A tal fine ha libero accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, per accertare l'osservanza alle prescrizioni di legge;

In caso di rifiuto del libero accesso da parte del titolare o di chi lo sostituisce il personale preposto può far ricorso all'ausilio della forza pubblica;

L'assenza del titolare o rappresentate legale non pregiudica l'azione di sorveglianza del personale ispettivo della Camera di Commercio;

Il personale ispettivo può procedere oltre ad una verifica oggettiva dei marchi e dei titoli impressi sui lavori di metalli preziosi, al prelievo di oggetti (prodotti finiti o materie prime) per accertare l'esattezza del titolo dichiarato e impresso, mediante saggi da eseguirsi presso laboratori abilitati (articolo 18 del decreto legislativo 251/1999). L'attività del personale ispettivo della camera di commercio viene verbalizzata e sottoscritta dagli attori presenti. Gli oggetti eventuali da saggiare sono racchiusi in buste sigillate e possono essere trasportate presso la camera di commercio dal personale ispettivo o dal rappresentate nominato dall'Azienda in sorveglianza.

Il saggio eseguito sul campione prelevato non da luogo ad indennizzo ed i residui dei campioni prelevati sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla normativa.


SANZIONI

 sanzioni previste nell'articolo 25 del decreto legislativo 251/1999

  1. chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione de marchio, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1549,00;

  2. chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi del marchio di identificazione o del titolo, ovvero muniti di marchio illeggibile o diverso da quelli legali è punito con la sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 1549,00;

  3. chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso è punito con la sanzione amministrativa da euro 309,00 a euro 3098,00;

  4. chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso è punito con la sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 774,00 salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

  5. chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla normativa, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 309,00;

  6. chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 309,00 euro;

  7. la sanzione di cui al punto V si applica anche per le inosservanze relative alla marchiatura degli oggetti in base alla loro compostaggio, alla illeggibilità del marchio per usura degli stessi, per l' impressione del marchio di identificazione su oggetti non in metalli preziosi e non marchiabili per dati costruttivi indicati dalla normativa.

 

Sanzioni amministrative previste nell'articolo 55 del D.P.R. 150/2002

  • la inosservanza alle disposizioni del regolamento DPR 150/2002, non rientranti in quelle già previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 251/199 è punita con la sanzione amministrativa da euro 30,99 a euro 309,87 , salvo che il fatto non costituisca reato.

Sanzioni accessorie

  • si procede al sequestro per dubbia autenticità dei marchi e all'inoltro all'autorità giudiziaria;

  • si procede al sequestro per l'eccessiva usura dei marchi, per l'assenza o incompletezza o illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo sulle materie prime e sugli oggetti finiti;

  • si procede al sequestro per gli oggetti posti in commercio privi delle indicazioni prescritte.

Comunicazioni al Questore

  • se il titolo è riscontrato non conforme a quello legale o dichiarato, la Camera di Commercio applica le sanzione amministrativa prevista e ne dà comunicazione al Questore.

  • La Camera di Commercio da notizia al Questore delle concessioni decadute e della cancellazione dal Registro degli assegnatari del marchio di identificazione per dli adempimenti di competenza (rilascio di licenza di P.S. solo per l'uso del marchio di identificazione).


REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI D'IDENTIFICAZIONE

Il Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione rilasciati dalla Camera di Commercio di Bari è consultabile cliccando qui - (Det. 131 del 11.03.2024)


Normativa
www.normattiva.it 

D. Lgs. n. 251 del 22/05/1999 : “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128”.

D.P.R. . n. 150 del 30/05/2002 : “Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” e successive integrazioni e modificazioni.

Decreto 17 aprile 2015 MISE (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29/05/2015) “Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser”



 


Informazioni:

Orari di apertura al pubblico:

Palazzo dei Servizi, Via Emanuele Mola n. 19 - 70121 BARI
Tel 0802174576 Fax 0802174514:
lunedì e giovedì: ore 9.00 – 12.30 / ore 15.30 – 16.30
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