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REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE 2017

venerdì 10 Novembre 2017

Si porta a conoscenza di tutti i soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale per l'anno 2017, che non hanno provveduto ad eseguire il pagamento entro il termine di scadenza previsto ovvero che hanno effettuato un pagamento inferiore a quello complessivamente dovuto (comprensivo quindi della maggiorazione autorizzata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/5/2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017), che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcuni casi esemplificativi utili alla verifica ed alla eventuale regolarizzazione della posizione per l'anno in corso, che di seguito si riportano.

 

Caso A: imprese che hanno già versato, entro il 28 giugno 2017, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di cui al citato decreto 22 maggio 2017.

 

Tali imprese verseranno con le previste modalità, senza alcuna sanzione, il conguaglio dovuto per l'incremento – ai sensi del decreto 22 maggio 2017 – della misura del diritto annuale per 2017, entro il 30 novembre 2017.

 

Caso B: imprese che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari.

 

Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2017 (diritto base + incremento).

 

Caso C: imprese che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 28 giugno 2017, e che, alla data del 1° dicembre 2017 hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto 22 maggio 2017.

 

Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2017 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54. In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.

 

Pertanto i soggetti ricadenti nelle ipotesi di cui ai precedenti punti B e C potranno avvalersi dell'istituto del “ravvedimento” di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che l'art. 6 del D.M. 27/1/2005 n. 54 estende alla disciplina delle sanzioni in materia di diritto annuale.

 

In particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b) del citato D.M. 54/05, consente di regolarizzare la posizione entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, con l'applicazione di una sanzione in misura ridotta (3,75%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero 6%, se il pagamento viene eseguito entro un anno) rispetto a quella ordinaria del 30%.

 

Il ravvedimento può riguardare esclusivamente violazioni non ancora contestate e si perfeziona a condizione che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto - o della differenza, quando dovuti - nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale sul solo importo del diritto omesso con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

 

Il foglio di calcolo per determinare l'importo complessivamente dovuto è raggiungibile da questi link in excel o opendocumet  (Ravv2017.xls - Ravv2017.ods ); inoltre, nella Sezione Avvio/Gestione Impresa - Diritti e Sanzioni di questo portale, troverà ulteriori approfondimenti sulla disciplina del Diritto Annuale.

 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza rivolgersi a

Ufficio Diritto Annuale, Corso Cavour n. 2, Bari

Tel. 080/2174270 - 080/2174364 – PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it

Responsabile del Procedimento - Sig. Francesco Boezio.

Responsabile del Servizio - Dott. Giorgio Di Ponzio