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Conciliazione Trasporti - ART


Cosa è

Per le controversie che insorgano nel settore di competenza dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell'azione da proporre all'Autorità Giudiziaria. Alla stessa ART è stato attribuito il potere di regolamentare le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

In caso di controversie tra utenti e operatori economici l’Autorità di Regolazione dei Trasporti individua come tentativo obbligatorio di conciliazione, oltre al proprio servizio di Conciliazione, anche la procedura alternativa svolta presso la Camera di commercio, previa stipula di un protocollo di intesa tra Unioncamere e l’Autorità, come definito nella Delibera 21/2023 dell’8/2/2023 dell’ART “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’art. 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

In data 9 marzo 2023 l'Autorità e Unioncamere hanno stipulato una specifica convenzione a cui aderisce la Camera di commercio di Bari: le relative conciliazioni possono quindi essere svolte presso il Servizio di Mediazione della Camera di commercio di Bari.

Per le controversie insorte fra, da una parte, operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporti e, dall’altra, utenti di tali servizi, gli interessati possono usufruire del servizio camerale di conciliazione, secondo un procedimento disciplinato dal Regolamento di mediazione.

L'eventuale accordo raggiunto in esito alla procedura avrà valore di titolo esecutivo.

Le parti hanno facoltà di partecipare al procedimento senza l'assistenza di un avvocato.
 
Come depositare la domanda

La domanda, da compilarsi utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo di mediazione, può essere depositata presso la sede di Bari, oppure trasmessa all’indirizzo pec cciaa@ba.legalmail.camcom.it.

Costi

I costi della procedura comprendono le spese di avvio e le spese di conciliazione. E’ inoltre dovuto il rimborso delle spese vive documentate, dalla parte in nome e per conto della quale sono state anticipate dall'Organismo di mediazione.

Spese di avvio (da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento):
  • € 30,00 + IVA per le liti di valore non superiore a € 50.000,00
  • € 60,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00

 Spese di conciliazione: 
Valore della lite fino a € 50.000,00 -  Spese (per ciascuna parte) € 40,00 + iva
Valore della lite oltre € 50.000,00 -  Spese (per ciascuna parte) € 100,00 + iva

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese può avvenire:
  • con avviso di pagamento pagoPA da richiedere all’operatore camerale