News 06.09.2019 - "Richiesta credenziali per accesso alla Banca Dati F-GAS"
Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per gas fluorurati
Che cosa è
È il registro in cui si devono iscrivere le persone che svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra.
Il registro è costituito dalle seguenti sezioni:
A. organismi di certificazione e organismi di valutazione della conformità e di attestazione;
B. persone e imprese in possesso di un certificato provvisorio;
C. persone e imprese certificate;
D. persone che hanno ottenuto l'attestato rilasciato dall'organismo di attestazione a seguito di un corso di formazione;
E. persone che non sono soggette a obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste;
F. persone e imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato alla Camera di commercio competente
A chi interessa
A) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati a effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati a effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2. recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
B) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati a effetto serra;
2. recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
C) persone addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
D) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
E) persone addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
Che cosa fare
I soggetti obbligati sono tenuti a iscriversi, esclusivamente per via telematica, al registro nazionale delle persone e delle imprese certificate. Il registro è gestito dalle Camere di commercio del capoluogo di regione o della provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o dove risiede la persone fisica. L'iscrizione al registro deve avvenire entro 60 giorni dalla sua istituzione (sarà resa nota in GU e sul sito del Ministero dell’ambiente).
Diritti di segreteria
Organismi di certificazione e di valutazione della conformità:
Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni € 25,00 Inserimento di informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati € 10,00Imprese:
Iscrizioni € 21,00 Variazioni € 9,00 Riconoscimento di certificati rilasciati all'estero € 25,00Persone:
Iscrizioni € 13,00 Variazioni € 9,00 Riconoscimento di certificati rilasciati all'estero € 15,00 Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o la deroga € 13,00Rilascio di:
Certificati provvisori, attestati di iscrizione, attestati di esenzione, deroga o riconoscimento di certificato estero: € 5,00 Visure: € 7,00Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012 "Attuazione del Regolamento (CE)n. 842/2006 in materia di gas fluorurati a effetto serra" pubblicato sulla G.U. del 20 aprile 2012.
GAS FLUORURATI: e'operativo il REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE delle persone e delle imprese certificate.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell' 11 febbraio 2013.
Si comunica che a seguito dell’annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013 il Ministero dell’Ambiente ha reso disponibile il formato della dichiarazione contenente le Informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012.
La comunicazione deve essere inviata dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra per comunicare informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas