Logo

Protesti


In base alla legge n. 75 del 1955, alla Camera di Commercio compete, in via esclusiva, la pubblicazione dell’Elenco ufficiale dei protesti cambiari per mancato pagamento di tratte accettate, vaglia cambiari ed assegni bancari. Per effetto della legge n. 480/1995, attuata con il regolamento ministeriale di cui al D.M. 9 agosto 2000 n. 316, la pubblicazione cartacea dei bollettini dei protesti è stata abolita, con l' introduzione del Registro informatico dei protesti (Repr), che assicura trasparenza, completezza, organicità e tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale, a tutela del credito e degli scambi. Gli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, per effetto della legge n. 235 del 18 agosto 2000 e del D.M. del 14 novembre 2018, vengono trasmessi esclusivamente per via telematica con firma digitale al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio entro il giorno feriale successivo alla fine di ogni mese e, nei dieci giorni successivi, i relativi dati vengono immessi nel Repr, in modo da consentire a tutti (banche, società finanziarie, professionisti, imprese e singoli cittadini) di verificare l' affidabilità dei propri clienti, fornitori o partner commerciali, o di certificare la propria.

L' Ufficio Protesti della Camera di Commercio rilascia, a richiesta di chiunque e dietro pagamento di un diritto di segreteria, visure e certificati dei protesti per l'intero territorio nazionale. I dati relativi ai protesti vengono conservati nel Repr per cinque anni dalla data di registrazione; termine dopo il quale vengono cancellati automaticamente, con diritto all' oblio.

La legge n. 235/2000, entrata in vigore il 27 dicembre 2000, ha previsto, inoltre, che il protestato il quale dimostri, attraverso l'esibizione del titolo originale, debitamente quietanziato, di aver adempiuto il proprio debito, unitamente agli interessi e alle spese, nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto, ha diritto di ottenerne la cancellazione dal Repr. La cancellazione viene disposta, entro venti giorni dall' istanza, con provvedimento del Dirigente competente in base alla legge 273/2002. Contro l’eventuale provvedimento di diniego, o in caso di inutile decorso del termine di venti giorni previsto per la cancellazione da parte della Camera di Commercio, è possibile ricorrere al giudice di pace del luogo di residenza del debitore protestato. La domanda di cancellazione per avvenuto pagamento nei 12 mesi può essere presentata solo in forma cartacea mediante compilazione di apposita istanza sottoscritta in originale dal soggetto protestato e corredata da:
  • copia del documento di identità del debitore (rappresentante legale se trattasi di società);
  • ricevute di versamento del bollo pari ad euro 16,00 e dei diritti di segreteria pari ad euro 8,00 per ogni titolo (i diritti di segreteria possono essere versati presso le casse camerali o tramite PagoPA mediante il link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA - servizio protesti ed il bollo tramite apposizione di marca, o presso le casse camerali, o tramite il suddetto link di PagoPA);
  • titoli cambiari in originale con accluso atto di protesto
  • quietanza liberatoria in originale, o anche inviata via PEC alla PEC camerale, sottoscritta dal creditore cartolare, con acclusa copia del suo documento di identità.

Il diritto alla cancellazione spetta soltanto ai debitori di tratte accettate e vaglia cambiari che dimostrino di aver pagato entro i 12 mesi dal protesto. Al pagamento sono equiparati la remissione del debito e l'accordo omologato di ristrutturazione del debito ai sensi dell'Art. 182 bis della Legge fallimentare, purché avvenuti entro i 12 mesi dal protesto.

Per i titoli cambiari pagati dopo l'anno dal protesto e, in ogni caso, per gli assegni, non si applica la cancellazione di cui alla legge 235/2000, ma occorre chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale o ad un Notaio ai sensi dell’Art. 17 della Legge n. 108/1996 come modificato – da ultimo – dall’Art. 23 del D.lgs. 150/2022 (cd. “Riforma Cartabia”), a patto che sia decorso un anno dal protesto e non vi siano successivi e ulteriori protesti. Solo sulla base del decreto del Presidente del Tribunale o dell’apposito atto notarile è possibile ottenere la cancellazione dal Repr di assegni e cambiali pagate oltre l'anno.

La domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione può essere presentata in forma cartacea, mediante compilazione di apposita istanza sottoscritta in originale dal soggetto protestato e corredata da:
  • copia del documento di identità del debitore (rappresentante legale se trattasi di società);
  • ricevute di versamento del bollo pari ad euro 16,00 e dei diritti di segreteria pari ad euro 8,00 (i diritti di segreteria possono essere versati presso le casse camerali o tramite PagoPA mediante il link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA - servizio protesti ed il bollo tramite apposizione di marca, presso le casse camerali, o tramite il suddetto link di PagoPA);
  • Decreto o atto notarile di riabilitazione in originale o copia cartacea conforme all'originale. Per i decreti di riabilitazione rilasciati dal Tribunale di Trani non è necessaria la conformità all'originale in quanto tali decreti vengono trasmessi dal Tribunale direttamente alla Camera di Commercio di Bari, via Pec

In alternativa, la conformità del decreto o atto notarile di riabilitazione all'originale potrà essere attestata dal notaio o dall'avvocato munito di apposito mandato per il relativo procedimento, allegando all'istanza la copia analogica (cartacea) del decreto estratta dal fascicolo telematico del procedimento di volontaria giurisdizione o dal repertorio notarile. In quest'ultimo caso - ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 9 bis e dell'articolo undecies, primo comma del D.L. n. 179/2012 e successive modifiche - l'attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato (che allegherà copia del mandato e del proprio documento di identità, oltre che di quello del debitore) dovrà essere apposta in calce o a margine della copia analogica del decreto o dell’atto, o anche su foglio separato, purché sia congiunto materialmente alla medesima, spillandolo e apponendovi il timbro di studio come congiunzione.

Non è necessario allegare la copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione se il provvedimento è stato già acquisito agli atti dalla Camera di Commercio mediante trasmissione telematica certificata d'ufficio da parte del Tribunale o del Notaio competenti. In questo caso, le copie informatiche trasmesse equivalgono all'originale, anche se prive di firma digitale ed attestazione di conformità.

In alternativa alla consegna cartacea, l'istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione può essere trasmessa telematicamente tramite PEC alla PEC della Camera di Commercio di Bari cciaa@ba.legalmail.camcom.it, purché:
  • sia data prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria mediante tramite PagoPA mediante il link https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA e dell'assolvimento del bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche tramite il suddetto link di PagoPA;
  • l'istanza sia firmata digitalmente dal debitore, o dall'avvocato munito di apposito mandato per il relativo procedimento e corredata da copia del mandato e dei documenti di riconoscimento di entrambi;
  • il provvedimento di riabilitazione rilasciato dal presidente del Tribunale o dal Notaio sia accluso all'istanza in copia informatica estratta dal relativo fascicolo informatico o repertorio notarile e corredato dall'attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dall'avvocato o dal notaio, ai sensi dell'articolo 16 bis comma 9 bis e dell'articolo 16 undecies commi 2 e 3 del D.L. n. 179/2012 e successive modifiche. L'attestazione di conformità va apposta nel medesimo documento informatico, o su documento informatico separato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 3 del D.M. 28 dicembre 2015.
Gli interessati, gli ufficiali elevatori e le aziende di credito possono inoltre chiedere la cancellazione per erronea o illegittima elevata del protesto.

Gli interessati, infine, possono chiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento nel Repr sia per le cambiali che per gli assegni, inclusi quelli per i quali non sia ancora decorso l'anno dal protesto. A tal fine, vanno esibiti il titolo in originale o in copia conforme analogica rilasciata dall'Istituto bancario e la quietanza liberatoria, anche in autocertificazione, rilasciata dal creditore cartolare, unitamente a bolli e diritti come per la cancellazione.
 

 


MODULISTICA

.: Certificato protesti ad uso riabilitazione :. (rev.3.2023)

.: Istanza di annotazione dell'avvenuto pagamento di cambiali o assegni protestati :. (rev.3.2023)

.: Istanza e documentazione per la cancellazione di protesti di cambiali pagate entro un anno dal protesto :. (rev.3.2023)

.: Istanza e documentazione per la cancellazione di protesti di cambiali o assegni previa riabilitazione :. (rev.3.2023)

.: Quietanza di pagamento liberatoria rilasciata dal creditore :. (rev.3.2023)


 

Informazioni: UFFICIO PROTESTI - Primo piano
Orari di apertura al pubblico della C.C.I.A.A.
Tel. 080.2174428 (Capo Ufficio)
Tel. 080.2174335
e-mail: .: attilio.castronuovo@ba.camcom.it :.
Pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it