AVVISO 23.06.2020
A decorrere dal 30/06/2020, per effetto dell’ art 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’art. 65 comma 2 del D. Lgs 217/2017 e s.m.i., i pagamenti dei diritti per il rilascio delle carte tachigrafiche si possono effettuare esclusivamente tramite la cosiddetta piattaforma pagoPA e non più a mezzo di versamenti su c/c postale o di bonifici bancari.
Le istanze di emissione delle carte tachigrafiche dovranno pervenire con la consueta documentazione ma senza alcun versamento.
Sarà quest’Ufficio che, nel riscontrare le istanze, emetterà ed inoltrerà all’interessato (tramite pec mittente: avviso.pagopa@cert.camcom.it ) un Avviso di Pagamento per ognuna di esse.
Nell’Avviso sarà riportato un QR Code con cui si potrà procedere al pagamento dei diritti dovuti recandosi presso gli esercizi convenzionati pagoPA (ad esempio tabacchini abilitati, sportelli Lottomatica o Bancari) e visionabili al seguente link: https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
Non dovrà essere inviata a quest’Ufficio alcuna attestazione e/o ricevuta dell’avvenuto pagamento perché questo sarà immediatamente visibile sui nostri terminali.
Avviso
Agenzie Disbrigo Pratiche – Istanze Carte Tachigrafiche
A decorrere dal 01/03/2021, per effetto dell’ art 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dell’art. 65 comma 2 del D. Lgs 217/2017 e s.m.i., i pagamenti dei diritti per il rilascio delle carte tachigrafiche si possono effettuare esclusivamente tramite la cosiddetta piattaforma pagoPA e non più a mezzo di versamenti su c/c postale o di bonifici bancari.
La Camera di Commercio di Bari, in ossequio alle normative vigenti, ha previsto, tra l’altro, che l’utenza possa effettuare pagamenti spontanei per l’erogazione dei propri servizi.
A tal proposito ed al fine di semplificare la procedura di emissione delle carte tachigrafiche, le agenzie disbrigo pratiche dovranno presentare le istanze al nostro sportello, o inviarle a mezzo pec, con la consueta documentazione ed allegando copia della ricevuta di pagamento spontaneo effettuato tramite il seguente link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA
Seguire esattamente le seguenti istruzioni:
1. Nel campo
“Servizio” selezionare dal menù a tendina la voce “Carte Tachigrafiche”
2. Nel campo
“Causale” inserire la seguente dizione:
“Prima emissione (o rinnovo) della carta conducente (oppure Azienda) del sig. Tal dei Tali (ovvero ditta Brambilla srl)”
Per il
pagamento dei diritti dovuti inserire nel campo dell’importo uno tra quelli riportati di seguito a secondo dei casi di interesse:
CARTA CONDUCENTE E/O AZIENDA:
- PRIMA EMISSIONE € 37,00
- RINNOVO PER SCADENZA € 37,00
- RINNOVO PER MODIFICA DATI € 37,00
- SOSTITUZIONE PER SMARRIMENTO O FURTO € 37,00
- SOSTITUZIONE PER CAMBIO NAZIONE € 37,00 (SOLO PER CARTA CONDUCENTE
- SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO ENTRO SEI MESI DAL RILASCIO – NESSUN COSTO
- SOSTITUZIONE PER MALFUNZIONAMENTO DOPO SEI MESI DAL RILASCIO € 17,00 - ATTENZIONE LA CARTA CONDUCENTE DEVE ESSERE INTEGRA E NON DANNEGGIATA (AD ESEMPIO CHIP MANCANTE O DISTACCATO - PLASTICA DELLA TESSERA INTEGRA E NON DETERIORATA)
Qualora si chieda la consegna della carta conducente e/o azienda presso un recapito a scelta dell’ agenzia è necessario che gli importi sopra riportati siano integrati con una ulteriore somma di € 3,17 quale costo spedizione.
3. Nei campi predisposti
per i dati anagrafici del pagante l’agenzia dovrà inserire quelli del conducente e/o azienda per cui si chiede l’emissione/rilascio della carta tachigrafica.
Attenzione: non flaggare su “Eventuali dati di fatturazione”, perché per il servizio di emissione/rilascio carte tachigrafiche non è prevista l’emissione di fatture.
Si rammenta che per le istanze pervenute a mezzo pec, per modifica dati e/o malfunzionamento delle carte tachigrafiche, la consegna delle nuove potrà essere effettuata solo e soltanto presso il nostro sportello per il contestuale ritiro di quelle oggetto di sostituzione.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Carte Tachigrafiche al nr. telefonico 080/2174513 nei consueti orari di apertura:
LUNEDI’ E GIOVEDI’ ORE 9.00-12.30 e 15.30-16.30
CRONOTACHIGRAFI CEE
I cronotachigrafi CEE sono apparecchi di controllo analogici destinati ad equipaggiare alcuni tipi di veicoli stradali. Indicano e registrano velocità, distanze e tempi di lavoro.
L'installazione e la riparazione di cronotachigrafi CEE possono essere eseguite esclusivamente dalle officine già autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive.
Al rilascio dell'autorizzazione, il Ministero delle Attività Produttive ha assegnato un marchio, costituito dalla parola "MICA" e da un numero identificativo preceduto dalla sigla della provincia, con il quale l'officina deve contrassegnare i cronotachigrafi montati e/o riparati.
Con l’emanazione del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10/08/2007, le autorizzazioni per le operazioni di montaggio e riparazione dei Cronotachigrafi CEE (anologici) non sono più rilasciate.
TACHIGRAFO DIGITALE
Descrizione Generale
Il tachigrafo digitale serve per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri e nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell’autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa 70.000 frodi o tentativi di frode). Inoltre, problemi d’utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i controlli da parte delle Autorità competenti.
Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo:
- un’unità veicolo: è un apparecchio simile ad un’autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d’entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante;
- una smart-card.
Il controllo dei dati
Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all’uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l’identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe).
Le altre funzioni
L’apparecchio registra inoltre:
- i dati identificativi del veicolo (a vita);
- la distanza percorsa;
- le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);
- la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo.
Le smart-cards
Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all’impresa, alle autorità di controllo o all’officina.
Il Tachigrafo intelligente
Dal 15 giugno 2019 tutti i veicoli di nuova immatricolazione, per cui è previsto l’obbligo del tachigrafo, dovranno essere dotati del nuovo Tachigrafo “intelligente”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 165/2014 che ne ha disposto l'introduzione e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 e ss.mm.ii. che ne ha definito le caratteristiche tecnologiche.
A partire dalla stessa data potranno essere rilasciate solo Carte Tachigrafiche “intelligenti” (nuova generazione).
Numerose e innovative funzionalità vengono introdotte con i nuovi dispositivi, prima fra tutte la funzione di controllo da remoto, che renderà possibile per le autorità di controllo l'esame dei dati anche con veicolo in movimento; le aziende potranno ottimizzare la gestione delle flotte e per i conducenti sarà più semplice monitorare i propri tempi di guida e riposo.
Va evidenziato che la nuova generazione di tachigrafi sarà obbligatoria soltanto per i veicoli di nuova immatricolazione e continueranno, dunque, a coesistere mezzi muniti di ogni diversa generazione di dispositivi: dall'analogico, al digitale fino all'ultima versione dell'intelligente.
Cosa cambia per i conducenti
Con i nuovi strumenti i controlli su strada saranno effettuati anche in modalità wireless con veicolo in movimento, ma i dati trasmessi non conterranno informazioni personali dei conducenti. Questa nuova funzione ha lo scopo di selezionare nei controlli stradali i veicoli che non viaggiano nel rispetto delle norme esistenti, consentendo di programmare controlli mirati. Tuttavia, non sono previste sanzione sulla base dei dati acquisiti da remoto.
LE COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
In Italia le competenze relative all’implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il citato decreto ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali:
I - Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche.
Ha conferito, inoltre, poteri di accertamento per
II - la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
III - la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza attribuita alle Camere di Commercio con DM 10 agosto 2007 dell’attività istruttoria preventiva per il rilascio dell’autorizzazione ai centri tecnici da parte del Ministero Sviluppo Economico e del rinnovo annuale di tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto.
IV La formazione per i Centri tecnici che dovranno abilitarsi per operare sul Tachigrafo Digitale.
Il ruolo di Autorità di rilascio delle carte tachigrafiche dà luogo alle seguenti fasi di attività, gestite in parte dalle Camere ed in parte da un centro operativo di Infocamere:
- ACCETTAZIONE ISTANZA - l’istanza per l’ottenimento della carta tachigrafica viene presentata dai richiedenti presso la Camera di Commercio competente per territorio;
- ISTRUTTORIA - l’istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli previsti dai regolamenti e dalla normativa. I dati dei richiedenti sono immessi nell’applicazione informatica di rilascio delle carte, ove richiesto anche con l’acquisizione a mezzo scanner della foto e la firma del titolare;
- PRODUZIONE CARTA - I dati immessi sono automaticamente rilevati da un centro operativo di Infocamere, che provvede alla produzione fisica della carta, alla personalizzazione ed alla stampa;
- SPEDIZIONE - la carta viene consegnata al soggetto che ha presentato l’istanza in una delle seguenti modalità a scelta del richiedente: ritiro allo sportello camerale, inoltro - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all’indirizzo di residenza o ad altro indirizzo menzionato nell’istanza.
LE OFFICINE AUTORIZZATE
Il sistema del nuovo tachigrafo digitale si fonda su specifiche norme di sicurezza, che mirano ad assicurare l’impossibilità della manipolazione dell’apparato digitale allo scopo di garantire la correttezza dei dati sulla velocità ed i tempi di guida, il cui rispetto è considerato determinante per la sicurezza stradale. In tale contesto assume estrema rilevanza la serietà e la capacità tecnica e professionale delle officine abilitate al montaggio ed alla manutenzione del tachigrafo digitale. Al riguardo la normativa europea e le conseguenti disposizioni nazionali hanno stabilito i requisiti necessari delle officine e dei montatori che possono operare con il nuovo apparato ed hanno individuato i criteri per l’autorizzazione dei centri tecnici.
In Italia l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico e le domande sono presentate alle Camere di Commercio, che predispongono l’istruttoria per l’inoltro al
Mi.S.E.-Roma.
Possono essere autorizzati in qualità di
centri tecnici:
- I fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali e intelligenti;
- I fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali e intelligenti;
- I fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali e intelligenti, nonché le officine concessionarie;
- Le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico.
È necessario disporre di un sistema di gestione per la qualità (ISO 9001) rilasciato da organismi di certificazione accreditati, che preveda l'attività di taratura e prova di strumenti di misura, per svolgere anche i controlli periodici e le riparazioni, oltreché l’installazione.
I soci, i dirigenti e il personale del centro tecnico non possono partecipare a imprese che svolgono attività di trasporto su strada.
Le imprese aventi unità operativa nella provincia di Bari che intendono ottenere l'autorizzazione presentano domanda in bollo al Ministero per il tramite della Camera di Commercio.
Sono dovuti i seguenti diritti, il cui pagamento deve esser eseguito tramite la piattaforma pagoPA, dell'importo di:
- 370 EUR (prima autorizzazione)
- 260 EUR (autorizzazioni successive)
- 185 EUR (rinnovo annuale)
L’Ufficio, nel riscontrare l’ istanza, emetterà ed inoltrerà all’interessato (tramite pec mittente:
avviso.pagopa@cert.camcom.it ) un Avviso di Pagamento.
Nell’Avviso sarà riportato un QR Code con cui si potrà procedere al pagamento dei diritti dovuti recandosi presso gli esercizi convenzionati pagoPA (ad esempio tabaccai abilitati, sportelli Lottomatica o Bancari) e visionabili al seguente link:
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
L'autorizzazione ha la durata di un anno ed è rinnovabile. La domanda di rinnovo deve essere trasmessa per via telematica alla Camera di Commercio di Bari 30 giorni che ne precedono la scadenza, all'indirizzo
cciaa@ba.legalmail.camcom.it
Moduli di richiesta rilascio e rinnovo dell’autorizzazione
I centri tecnici già autorizzati per i tachigrafi digitali, per poter operare sui tachigrafi intelligenti, presentano domanda di estensione dell’autorizzazione al Ministero per il tramite della Camera di Cmmercio (autorizzazione successiva).
Il Centro tecnico comunica le eventuali variazioni dell’organigramma tecnico alla Camera di Commercio. In caso di nomina di
nuovo responsabile tecnico o
nuovo tecnico, trasmette l’idonea documentazione e presenta, con comunicazione separata, la domanda di rilascio della carta officina ai nuovi tecnici.
Le
carte officina scadute, di tecnici non più in servizio o non più autorizzati devono essere
restituite.
Il Centro tecnico comunica al Ministero e alla Camera di Cmmercio le eventuali variazioni di
elementi essenziali (assetto societario, cessione o affitto di ramo d’azienda, donazione, acquisizione per eredità, sede operativa) e presenta al Ministero domanda in bollo di autorizzazione all’uso del codice identificativo già ottenuto (autorizzazione successiva), allegando se del caso:
- Copia dell’atto notarile
- Copia dell’atto di successione o donazione
- Comunicazione antimafia
- Dichiarazione di continuità aziendale
- Dichiarazione di continuità dell’organigramma e delle apparecchiature di intervento tecnico
- Nuova planimetria catastale
Variazioni di sede legale, toponomastica e compagine sociale saranno comunicate alla Camera di commercio senza istanza in bollo rivolta al Ministero, perché non costituiscono variazioni di elementi essenziali dell’autorizzazione.
Elenco dei centri tecnici autorizzati
LE CARTE TACHIGRAFE
La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l’utilizzo dell’unità veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, un’autorità di controllo, un’officina di manutenzione o un’azienda proprietaria del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale. Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare. Le carte sono rilasciate dalle Camere di commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali Autorità di rilascio in Italia (DM 361 del 31 ottobre 2003).
Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del Mi.S.E. ROMA .
LA CARTA CONDUCENTE
- Cittadini Comunitari (STATI MEMBRI)
La carta è personale ed è necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento CE n. 561/06, modificato dal Regolamento UE n. 165/2014. Deve essere inserita dall’autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari. È rilasciata, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di Commercio in cui il richiedente ha la propria residenza. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre;
- non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente;
- residenza nello stato italiano.
La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente nei 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario, mentre, in tali casi, la Camera di commercio ha un termine di 8 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Il costo della carta conducente (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di €37,00 - da pagarsi tramite piattaforma pagoPA a seguito di emissione di Avviso di Pagamento da parte dell’Ufficio. Una maggiorazione di €3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione a domicilio della carta a mezzo del servizio postale. Il modello è scaricabile nella sezione “Modulistica”.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
- Fotocopia carta d’identità, in corso di validità;
- Fotocopia della Patente di Guida, in corso di validità (superiore alla categoria B);
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- N° 1 Foto Tessera (da incollare nell’apposito riquadro), obbligatoria sia in caso di 1° emissione e sia per il rinnovo.
La richiesta può essere presentata dall’interessato o da un suo delegato presso lo sportello - Palazzo dei Servizi in Via E. Mola n. 19 – IV Piano – Bari – Apertura: Lunedì e Giovedì ore 9.00 –12.30 e 15.30-16.30 Il modello di delega è scaricabile dalla sezione “Modulistica”. In alternativa, la richiesta e la relativa documentazione possono essere trasmesse a mezzo pec all’indirizzo:
cciaa@ba.legalmail.camcom.it
Se non si possiede una pec, si può utilizzare quella di un proprio delegato, inviando la delega (Il modello è scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e copia fronte/retro della carta d'identità del delegato.
In caso di smarrimento o furto, all’istanza, oltre ai documenti descritti per il normale rilascio, deve essere allegata la denuncia, sporta presso le Autorità di Polizia, riportante il numero identificativo della carta tachigrafica da sostituire.
- Cittadini “Extracomunitari”
La carta conducente può essere rilasciata anche a cittadini extracomunitari che dimorano in ITALIA per motivi Professionali (Settore Trasporti su Gomma).
Per ottenere la carta conducente i cittadini extracomunitari devono presentare il modello scaricabile dalla sezione ”Modulistica”, allegando la seguente documentazione:
- copia della patente di guida;
- copia del documento d’identità;
- copia del codice fiscale;
- Nr. 1 Foto Tessera (da incollare nell’apposito riquadro), obbligatoria sia in caso di 1° emissione e sia per il rinnovo;
- copia del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo – per chi non è in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allegare copia del permesso di soggiorno unitamente alla copia del contratto di lavoro;
- dichiarazione sostitutiva a cura del Datore di Lavoro, corredata con la fotocopia del suo documento d’identità, nella quale si dichiari “CHE IL SOGGETTO È IMPIEGATO ESCLUSIVAMENTE PER ATTIVITA’ DI TRASPORTO SU TERRITORIO NAZIONALE” (ITALIA)”;
- “ATTESTATO DEL CONDUCENTE” (di proprietà dell’autotrasportatore), da esibire solo per chi effettua trasporti merci internazionali, intestato al conducente, qualora sia impiegato nell’esercizio del Trasporto Internazionale. Regolamento CE n° 1072/2009-21/10/2009, art. 5 (G.U. U.E. del 14/11/2009).
Il costo della carta conducente (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale)
con ritiro allo sportello camerale è di €37,00 da pagarsi tramite piattaforma pagoPA a seguito di emissione di Avviso di Pagamento da parte dell’Ufficio. Una maggiorazione di
€3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione a domicilio della carta a mezzo del servizio postale. Il modello è scaricabile nella sezione “Modulistica”.
I cittadini extracomunitari, per rinnovare o sostituire la carta conducente, devono ripresentare la stessa documentazione prevista per la 1° emissione.
La richiesta può essere presentata dall’interessato o da un suo delegato presso lo sportello - Palazzo dei Servizi in Via E. Mola n. 19 – IV Piano – Bari – Apertura: Lunedì e Giovedì ore 9.00 –12.30 e 15.30-16.30 Il modello di delega è scaricabile dalla sezione “Modulistica”.
In alternativa, la richiesta e la relativa documentazione possono essere trasmesse a mezzo pec all’indirizzo:
cciaa@ba.legalmail.camcom.it
Se non si possiede una pec, si può utilizzare quella di un proprio delegato, inviando la delega (Il modello è scaricabile dalla sezione “Modulistica”) e copia fronte/retro della carta d'identità del delegato.
In caso di smarrimento o furto, all’istanza, oltre ai documenti descritti per il normale rilascio, deve essere allegata la denuncia, sporta presso le Autorità di Polizia, riportante il numero identificativo della carta tachigrafica da sostituire.
LA CARTA DELL'AZIENDA
E’ di fondo giallo, identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell’azienda muniti di tachigrafo digitale.
Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l’azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante.
La carta riporta stampati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa.
Il rilascio avviene entro 30 giorni dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell’azienda da presentare alla Camera di Commercio competente. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell’azienda, e rilasciata entro 8 giorni lavorativi dalla data della domanda.
Il costo della carta Azienda (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di €37,00 da pagarsi tramite piattaforma pagoPA a seguito di emissione di Avviso di Pagamento da parte dell’Ufficio. Una maggiorazione di €3,17 si applica nel caso di richiesta di spedizione a domicilio della carta a mezzo del servizio postale. Il modello è scaricabile nella sezione “Modulistica”.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
- Fotocopia del documento d’identità del titolare dell’Azienda o del Legale Rappresentante, in corso di validità;
- Dichiarazione sostitutiva, da parte del Titolare o del Legale Rappresentante dell’Azienda, di regolare iscizione al Registro delle Imprese e di possesso di almeno un veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale.
La richiesta può essere presentata dall’interessato o da un suo delegato presso lo sportello - Palazzo dei Servizi in Via E. Mola n. 19 – IV Piano – Bari – Apertura: Lunedì e Giovedì ore 9.00 –12.30 e 15.30-16.30 Il modello di delega è scaricabile dalla sezione “Modulistica”.
In alternativa, la richiesta e la relativa documentazione possono essere trasmesse a mezzo pec aziendale all’indirizzo:
cciaa@ba.legalmail.camcom.it
LA CARTA DELL'OFFICINA
Viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un‘officina autorizzata dall‘autorità nazionale come competente per l‘attivazione, la calibratura e lo scarico dati. La carta dell’Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l’unica che consente di modificare il funzionamento dell’apparato. È rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui l’officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza.
L’Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall’azienda produttrice del tachigrafo.
La carta dell’officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell’officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l’autorizzazione e che l’autorizzazione non sia stata revocata.
In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l’officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva.
Il costo della carta officina (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di €37,00 da pagarsi tramite piattaforma pagoPA a seguito di emissione di Avviso di Pagamento da parte dell’Ufficio. Una maggiorazione di €6,34 si applica nel caso di richiesta di spedizione a domicilio della carta e del P.I.N. (codice d’accesso) a mezzo del servizio postale (carta e P.I.N. vengono spediti separatamente).
ATTENZIONE!
IL MODULO DI RICHIESTA DELLA CARTA OFFICINA, DEVE ESSERE PRESENTATA CON MARCA DA BOLLO DA € 16,00.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA:
- Fotocopia documento identità in corso di validità,Titolare o Legale rappresentante del Centro tecnico (Officina);
- Fotocopia documento identità, in corso di validità, del Tecnico/Responsabile Tecnico.
LA CARTA DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO
(P.S. - C.C. - G.di F. - P.M.)
La carta è di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l’ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l’ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l’ispezione dei dati archiviati dall’Impresa nell’ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo). La carta è rilasciata dalle Camere di Commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l’indicazione e l’indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima.
Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo di apposita Convenzione tra il sistema Camerale e le Amministrazioni di controllo.
La carta dell’autorità di controllo ha una validità biennale ed è rinnovabile a scadenza.
LA MODULISTICA
Secondo quanto previsto all' art. 3, comma 3 del DM 23 giugno 2005, il Ministero delle Attività Produttive, con decreto dirigenziale del 12 luglio 2019 della Div. VIII della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, ha approvato i seguenti modelli per la domanda di rilascio delle carte tachigrafiche:
Si precisa che, ai fini delle responsabilità connesse alla richiesta ed all'utilizzo della carta fanno fede le "Condizioni generali di rilascio e di utilizzo" riportate nei moduli - distribuiti dalle Camere di Commercio - i cui testi sono stati depositati presso il Ministero dello Sviluppo Economico e dallo stesso approvati.
Qualsiasi difformità riscontrata su moduli presentati in forma e contenuti diversi da quelli approvati e distribuiti dalle Camere non potrà limitare in alcun caso la responsabilità del dichiarante/richiedente, rispetto a quanto previsto dai formulari ufficiali.
Ai fini della presentazione delle domande, devono essere utilizzati i formulari scaricabili dalla presente Sezione.
Ulteriori modelli scaricabili per allegare alla richiesta di carta tachigrafa:
I pagamenti dei diritti per il rilascio delle carte tachigrafiche si potranno effettuare esclusivamente tramite la cosiddetta piattaforma pagoPA.
Le istanze di emissione delle carte tachigrafiche dovranno pervenire con la consueta documentazione
ma senza alcun versamento.
Sarà quest’Ufficio che, nel riscontrare le istanze, emetterà ed inoltrerà all’interessato (tramite pec mittente:
avviso.pagopa@cert.camcom.it ) un Avviso di Pagamento per ognuna di esse.
Nell’Avviso sarà riportato un QR Code con cui si potrà procedere al pagamento dei diritti dovuti recandosi presso gli esercizi convenzionati pagoPA (ad esempio tabacchini abilitati, sportelli Lottomatica o Bancari) e visionabili al seguente link:
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
Non dovrà essere inviata alcuna attestazione e/o ricevuta dell’avvenuto pagamento perché questo sarà immediatamente visibile sui terminali.
RIFERIMENTI
Rilascio Carte tachigrafiche: sportello presso Palazzo dei Servizi in Via E. Mola n. 19 – IV Piano – Bari
Apertura: Lunedì e Giovedì ore 9.00 –12.30 e 15.30-16.30
Tel. 080 2174513
e-mail:
metrico@ba.camcom.it
pec:
cciaa@ba.legalmail.camcom.it