ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
La tenuta dell'Albo delle imprese artigiane è una funzione amministrativa attribuita dalla Regione Puglia alle Camere di Commercio pugliesi.
L'iscrizione all'Albo è necessaria per l'attribuzione della qualifica di impresa artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane.
E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
L’imprenditore artigiano nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali e/o regionali.
E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla legge 443/85, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione e/o di trasformazione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi.
L’impresa artigiana può essere esercitata:
in forma individuale;
in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in misura prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
nelle società a responsabilità limitata uni-personale, il socio unico deve esercitare personalmente e professionalmente l'attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo e non sia unico socio di un’altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la maggioranza dei soci, deve svolgere in prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti;
nelle società cooperative la maggioranza dei soci deve partecipare, anche manualmente, all’attività, dimostrando di essere in possesso dei requisiti previsti all’articolo 2, della legge-quadro n. 443/85.
Ciò premesso, si ritiene che i soci di una società cooperativa, in qualità di soci artigiani cooperatori, debbano essere iscritti alla gestione obbligatoria per gli artigiani e, pertanto, tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell’albo artigiani, con l’indicazione delle relative imprese consorziate.