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STARTUP E PMI INNOVATIVE

martedì 04 Gennaio 2022

LE STARTUP INNOVATIVE

Le start-up innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che:
  • sono costituite da non più di 60 mesi;
  • hanno la sede principale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, hanno il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda;

e che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

ATTENZIONE: Con particolare riferimento all’oggetto sociale (la start up ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico - art. 25, lett. f del D.L. 179/12), si segnala l’esigenza che lo stesso oggetto sia descritto nella maniera più precisa possibile, in modo da consentire all’ufficio di comprendere la natura innovativa ed ad alto valore tecnologico dell’attività che l’impresa intende svolgere.

La costituzione di una start-up innovativa deve avvenire soltanto con atto pubblico redatto dal notaio.

Proroga di 12 mesi per la permanenza delle start up innovative nella sezione speciale
L’art. 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto rilancio) dispone che la start up innovativa regolarmente iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti di segreteria fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale (Circolare MISE n. 3724/C del 19 giugno 2020, Prot. 147301).

SPORTELLO: per maggiori informazioni è possibile contattare il Dott. Vito Giovanniello tel. 0802174363

Modulistica e guide:

Pareri e circolari:
 

PMI INNOVATIVE

Allo scadere dei 60 mesi, l’impresa Start-up innovativa, pur perdendo i requisiti per l’iscrizione nell’apposita sezione speciale, può richiedere la cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle start-up innovative e contestualmente presentare un’istanza di iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, in modo tale che il passaggio avvenga senza interruzioni e in continuità assoluta.

Il Decreto Legge 3/2015, noto come “Investment Compact”, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione. Il raggiungimento dello status di PMI innovativa può rappresentare una prosecuzione naturale del percorso di crescita e rafforzamento delle startup innovative.

Le PMI innovative sono società di capitali costituite anche in forma cooperativa che:
  • hanno la sede principale in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • sono in possesso della certificazione dell’ultimo bilancio redatto da un revisore contabile o da una società di revisione (consultare parere MISE 26 gennaio 2016, prot. 19271);
  • le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non sono iscritte al registro speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati;

e che possiedono almeno due dei seguenti requisiti:
  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 3 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  • almeno 1/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/5 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  • almeno una privativa industriale o un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Modulistica e guide

Pareri e circolari
 

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI E MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, in vigore dal 13 febbraio 2019) arrivano novità per start up e PMI innovative allo scopo di semplificare gli obblighi informativi e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni previste.
  1. Abrogazione del comma 14 dell’art. 25 del D.L. 179/2012. Viene abolito l’obbligo per le startup innovative di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle Imprese con cadenza semestrale le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro; in altri termini sparisce l’aggiornamento delle informazioni entro sei mesi dall’iscrizione e al 31/12 di ciascun anno.
  2. Modifica del comma 15 dell’art. 25 del D.L 179/2012 e del comma 6 dell'art. 4 del D.L. 3/2015 Consente alla Start up e alla PMI innovativa di attestare il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi della natura di start up e di PMI innovativa, non solo entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (come finora previsto), ma anche entro il termine di sette mesi in caso di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
  3. L’introduzione del comma 17-bis dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (per le start up innovative e gli incubatori certificati) e del comma 6-bis dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015 (per le PMI innovative). Viene previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni, tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it, almeno una volta all’anno in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, di cui al comma 15 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (per le start up innovative) e al comma 6 dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015 (per le PMI innovative).

Rimangono invariate le disposizioni di cui ai commi successivi.

Secondo quanto previsto dal comma 16 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 e del comma 7 dell’art. 4 del D.L. n. 3/2015, l’omessa presentazione della dichiarazione di possesso dei requisiti comporterà la cancellazione d’ufficio della società dalla speciale sezione.

Nel caso, invece, la società proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, ma comunque prima dell’avvio del procedimento di cancellazione, come precisato dal MISE nel Parere del 19 gennaio 2015 prot. 6064 e nella circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017, si è di fronte ad un’ipotesi di “ravvedimento operoso” da parte della società: ciò comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria per tardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge, di cui all'art. 2630 del codice civile.