ATTESTATO DI LIBERA VENDITA
È un documento rilasciato dalla Camera di Commercio su richiesta dell'esportatore nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni attesta la libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell'Unione europea, non rappresenta un'autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d'atto che il prodotto è già commercializzato in Italia e o/ nel territorio dell'Unione Europea.
Non è un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l'esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
Di conseguenza, secondo la recente Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero), se l'attestato di libera vendita camerale fosse richiesto per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di commercio procederanno solo con l'apposizione di un visto poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita (anche in lingua, avendo cura di allegare una traduzione in italiano) resa dall'impresa interessata.
Può essere richiesto presso la Camera di Commercio dove l'impresa ha la propria sede legale o l'unità locale. Non è possibile richiedere il rilascio di un attestato di libera vendita per i prodotti per i quali non è ancora stata emessa fattura o che non rientrino nell'attività commerciale dell'impresa. L'attestato è valido per un singolo stato, se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati con diverso protocollo e rispettivo pagamento di diritto di segreteria. Non vengono rilasciati attestati per paesi comunitari.
L'attestato ha una validità di sei mesi dalla data di emissione. Per il rilascio occorre presentare almeno due fatture per lo stesso prodotto nell'ultimo trimestre
COME FARE
L'attestato di libera vendita deve essere richiesto online attraverso la piattaforma Cert’O.
Per poter utilizzare Cert'O è necessario:
- essere in possesso di un dispositivo di firma digitale
- registrarsi al sito web registroimprese.it
Una volta entrati in Cert'O è possibile
creare il modello on line:
- cliccare su “Crea modello”
- inserire REA e Provincia oppure codice fiscale impresa
- selezionare come tipologia di pratica “richieste visti autorizzazioni e copie del certificati”
- cliccare su “Avvia compilazione”
- compilare il modulo a due campi (Estremi soggetto richiedente: denominazione impresa; Dettaglio richiesta: Attestato di libera vendita)
- cliccare su “Scarica modello base”: si scaricherà in automatico nella cartella “Download” computer un file xml, che dovrà essere firmato digitalmente (Attenzione: se si utilizza Chrome verificare di aver disabilitato il blocco popup per l’url praticacdor.infocamere.it)
- cliccare su “Continua”
- inserire i dati richiesti e utilizzando il tasto “scegli file “ caricate il file xlm, scaricato in precedenza e firmato digitalmente, poi cliccare su “Avvia creazione”.
nella nuova schermata in alto a sinistra selezionate “Allega” e allegare:
- modulo di richiesta da inviare in formato word debitamente compilato e firmato digitalmente
- traccia per attestato di libera vendita (debitamente compilato)
- elenco riepilogativo delle fatture allegate
- copie di fatture di vendita degli ultimi tre mesi a clienti italiani o comunitari
oppure allegare direttamente:
- modulo di richiesta (preferibilmente in formato PDF nonché debitamente compilato e firmato digitalmente)
- traccia per attestato di libera vendita (debitamente compilato)
- elenco riepilogativo delle fatture allegate (preferibilmente in formato PDF nonché debitamente compilato e firmato digitalmente)
- copie di fatture di vendita degli ultimi tre mesi a clienti italiani o comunitari (preferibilmente in formato PDF)
in entrambi i casi assicurarsi di:
- selezionare sempre “Attestato libera vendita” come codice per tutti gli allegati
- terminato il caricamento degli allegati, cliccare su “Invia pratica”
- nell’ultima schermata indicare numero “1” nella colonna Visti in corrispondenza del modulo di richiesta visto
DA SAPERE
Autocertificazione
L'attestato di libera vendita, in quanto documento con contenuto non soggetto alle limitazioni sull'autocertificazione (art, 49 DPR n. 445/2000), può essere sostituito da dichiarazione di libera vendita (anche in lingua, avendo cura di allegare una traduzione in italiano) di pari contenuto resa dall'impresa su carta intestata a firma del legale rappresentante sulla quale è possibile apporre il visto poteri di firma.
Traduzioni
Non vengono rilasciati attestati di libera vendita in lingua straniera e non si effettuano traduzioni.
In alternativa alla traduzione giurata (da richiedere in Tribunale), le imprese possono effettuare una traduzione dell'attestato di libera vendita in inglese, francese o spagnolo seguendo la procedura di autocertificazione alla quale far seguire una dichiarazione, scritta nella lingua desiderata e contenente il testo (sempre in lingua) dell'attestato di libera vendita. Tale dichiarazione deve essere prodotta in duplice copia (una per l'impresa, l'altra da depositare in Camera di Commercio) richiedendo il visto poteri di firma, previ ritiro dell’attestato in italiano e sottoscrizione dell'autocertificazione.
Per richiedere il visto pertanto è necessario produrre la dichiarazione in lingua firmata in originale dal legale rappresentante e allegare:
- fotocopia della carta di identità del firmatario
- copia dell'attestato di libera vendita in italiano
- autocertificazione riportante la traduzione in lingua dell'attestato di libera vendita
MODULISTICA
modulo di richiesta (attestato di libera vendita)
traccia attestato di libera vendita
traccia dichiarazione di libera vendita
traccia autocertificazione (per traduzione)
traccia dichiarazione (contenente traduzione)
COSTI
Attestato di libera vendita € 3,00
Visto poteri di firma (su dichiarazione) € 3,00
AVVISI
L'Attestato di libera vendita si richiede telematicamente tramite applicativo Cert'O.
Per dichiarazioni e autocertificazioni (anche finalizzati traduzioni) è preferibile la richiesta a sportello.
I documenti redatti in modo approssimativo, graficamente fuorvianti, contenenti refusi e/o errori e che in qualsiasi modo inficino l'espletamento della pratica saranno respinti con conseguente annullamento della stessa.
Informazioni
UFFICIO CERTIFICAZIONE CON L'ESTERO
Sede Centrale, Corso Cavour n. 2 a Bari, I° Piano - Stanza "Certificazione per l'Estero"
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30
Riferimenti:
Tel. 080 2174501 - email paola.demaria@ba.camcom.it
Tel. 080 2174255 - email roberto.leo@ba.camcom.it
- DOCUMENTI PER MERCI DIRETTE IN FEDERAZIONE RUSSA/RUSSIA