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Diritto annuale - Guida agli adempimenti


 
Diritto Annuale 2023 
Ravvedimento Diritto Annuale 2023

Modello dichiarazione per richieste urgenti di verifiche su posizioni diritto annuale da parte di consulenti/intermediari
​​News 21.12.2023
Circ. AOO.PIT- Registro Ufficiale 383421 del 20/12/2023 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy - misura diritto annuale 2024

News 15.12.2023
Si informa che con il Decreto del 29 Novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 11 Dicembre 2023, n. 288, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile è stata fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° Gennaio 2024.

News 27.04.2023
Autorizzato l’incremento 20% della misura del diritto annuale per il triennio 2023, 2024 e 2025

News 31.01.2023
Art. 1 commi 227 - 229 L. n. 197/2022. Annullamento parziale debiti a ruolo di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro, (ruoli affidati nel periodo 2000-2015)  
Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) – a norma dell'art. 18, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'art. 1, comma 19, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 – per le finalità previste dall'art. 18 della stessa legge n. 580/1993 e succ. modd.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell' anno.

Casi di cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto:
  • tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall' anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
  • le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività;
  • le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del Bilancio finale;
  • le società cooperative, nel caso di cui all' art.2544 del c.c.,cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'autorità governativa .
Il diritto dovuto alle Camere dalle imprese, si applica in misura fissa per ogni soggetto iscritto o annotato nelle sezioni speciali del Registro Imprese.

Le Unità locali di imprese estere iscritte nel REA, versano un diritto in misura fissa.

Il diritto dovuto alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese si applica in misura correlata alla base imponibile individuata dal fatturato.
 

CONTATTI

AREA RISORSE FINANZIARIE UMANE E PROVVEDITORATO
Dirigente Dr. Michele Lagioia

SERVIZIO BILANCIO ED ENTRATE
Responsabile E.Q. Bilancio ed Entrate Dr. Giorgio Di Ponzio

Ufficio Diritto AnnualeAccertamento e Riscossione Ordinaria e Coattiva
Responsabile - Dott.ssa Valeria Bux - Tel. n. 0802174355 - valeria.bux@ba.camcom.it
Sig.ra Valeria Violante – Tel. 0802174270 – valeria.violante@ba.camcom.it
Primo piano, stanza 30

Ufficio Diritto Annuale – Riscossione Contenzioso Tributario e Crisi di Impresa
Responsabile - Dr.ssa Carmela Gurrado Tel. n. 0802174216 – carmela.gurrado@ba.camcom.it
Primo piano, stanza 29 

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