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L. 29 dicembre 1993, n. 580

mercoledì 17 Dicembre 2008

Aggiornamento alla GU 02/01/2001

L. 29 dicembre 1993, n. 580 (1).

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1/a) (1/circ).

Capo I - Disposizioni generali

1. Natura e sede.

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio", sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell' ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell' ambito delle economie locali.

2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell' area metropolitana di cui all' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l' accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, è istituita la camera di commercio derivante dall' accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

2. Attribuzioni.

1. Le camere di commercio svolgono, nell' ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell' economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l' altro: a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l' economia pubblica, l' industria e il commercio. Possono altresì promuovere l' azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell' articolo 2601 del codice civile.

6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza (1/b).

3. Potestà statutaria.

1. In conformità ai princìpi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l' ordinamento e l' organizzazione della camera di commercio; b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.

2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato.

4. Vigilanza.

1. La vigilanza sull' attività delle camere di commercio e delle loro unioni spetta al Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, che ogni anno presenta al Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio e delle loro unioni, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati.

2. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, della dotazione complessiva del personale nonché quelle di variazione del bilancio preventivo e di costituzione di aziende speciali sono trasmesse al Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato, al Ministero del tesoro e alla regione competente.

3. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio (1/c).

4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta giorni per le delibere di variazione del bilancio preventivo, il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, anche su richiesta delle regioni competenti, l' annullamento per vizi di legittimità ovvero il rinvio alla camera di commercio per il riesame (2).

5. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato può sospendere i termini di cui al comma 4 per una sola volta e per un periodo di pari durata.

6. Le delibere riesaminate dalle camere di commercio sono soggette unicamente al controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate.

5. Scioglimento dei consigli.

1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all' articolo 16, comma 1.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio. 3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

6. Unioni regionali.

1. Le camere di commercio possono associarsi, ai sensi dell' articolo 36 del codice civile, in unioni regionali per lo sviluppo di attività che interessano, nell' ambito della regione, più di una circoscrizione territoriale e per il coordinamento dei rapporti con gli enti regionali territorialmente competenti.

2. L' attività delle unioni regionali delle camere di commercio è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall' assemblea dei rappresentanti delle camere di commercio associate, sentito il parere della regione.

3. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un' aliquota delle entrate delle camere di commercio associate.

7. Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. L' Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

2. Lo statuto dell' Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall' assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato (2/b).

3. La dotazione finanziaria dell' Unioncamere è rappresentata da un' aliquota delle entrate delle camere di commercio.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall' articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), per quanto riguarda il personale dell' Unioncamere.

Capo II - Registro delle imprese

8. Registro delle imprese.


1. E' istituito presso la camera di commercio l' ufficio del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile.

2. L' ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L' ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L' atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. [Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (4), sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese] (4/a).

5. L' iscrizione nelle sezioni speciali (4/b) ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell' ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell' informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (5), e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), su proposta del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256 (7), e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l' iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l' istituzione e la tenuta delle sezioni speciali (7/a) del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l' acquisizione e l' utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell' iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali (7/b) del registro, l' importo del diritto annuale di cui all' articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell' importo previsto per le ditte individuali.10. E' abrogato il secondo comma dell' articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (5), e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l' istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all' iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all' archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l' iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8 (7/c).

Capo III - Organi

9. Organi.

1. Sono organi delle camere di commercio:
a) il consiglio;
b) la giunta;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.

10. Consiglio.

1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell' agricoltura, dell' artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell' industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l' economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell' indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell' agricoltura, dell' artigianato, dell' industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell' industria, del commercio e dell' agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell' ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni (7/d).

11. Funzioni del consiglio.

1. Il consiglio, nell' ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio; d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, sentito il Ministro del tesoro e fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340 (8) (8/a).

12. Costituzione del consiglio.

1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all' articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell' articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all' articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (8/b), norme per l' attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell' articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all' individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché all' elezione dei membri della giunta (9).

4. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all' articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all' articolo 8.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l' elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

a) l' espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

b) l' attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all' ammontare del diritto annuale;

c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

13. Requisiti per la nomina e cause ostative.

1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all' articolo 12, comma 3, e che esercitino la loro attività nell' ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio.

Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

2. Non possono far parte del consiglio:

a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;

b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

c) i dipendenti della camera di commercio;

d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l' amministrazione pubblica, l' amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno e superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata (9/a);

e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito (9/b);

f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall' autorità competente per la nomina.

4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

14. Giunta.

1. La giunta è l' organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all' unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e dell' agricoltura. Nell' elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte (9/c).

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l' approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l' assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

c) delibera l' istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l' espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

15. Riunioni e deliberazioni.

1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l' approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l' approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l' indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

16. Presidente.

1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l' elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l' ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all' articolo 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta (9/c).

17. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal presidente della giunta regionale, dal Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato e dal Ministro del tesoro, e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all' albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l' iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori nominati devono risiedere nella regione ove ha sede la camera di commercio.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni (9/d).

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge e alle relative norme di attuazione, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla giunta. Il collegio dei revisori dei conti redige altresì una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.

5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

7. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.


Capo IV - Disposizioni sul finanziamento e sul personale

18. Finanziamento delle camere di commercio.

1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l' esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull' attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi (9/e).

3. Il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell' anno precedente, sentite l' Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all' articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell' ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei princìpi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (10).

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l' espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull' intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all' articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell' espletamento delle funzioni amministrative, sentita l' Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali (10/a) del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell' esercizio precedente, per gli altri soggetti;

d) nei primi due anni di applicazione l' importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (10/b).

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l' Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l' espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio (10/c).

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l' aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento (10/d).

19. Personale delle camere di commercio.

1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (11), e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12). 2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

20. Segretario generale.

1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell' amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12). Il segretario generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.

2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.

3. Nell' elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:

a) i dirigenti delle camere di commercio, dell' Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all' albo di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12);

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

4. Con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai princìpi di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (12), sono definiti criteri e modalità per l' iscrizione nell' elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell' elenco medesimo.

5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell' amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all' ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557 (13), e successive modificazioni (13/a).

21. Disposizioni in materia di responsabilità.

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell' Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L' azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell' Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

22. Uso della denominazione "camera di commercio".

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518 (14), ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l' estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all' articolo 1 dello statuto dell' Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 (14/a).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la denominazione "camera di commercio" e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni e, previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori (14/b).

23. Riordinamento di uffici.

1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (15), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

a) determinare, secondo i criteri di cui all' articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (15), al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell' industria, del commercio e dell' artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell' ambito delle competenze del Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato del quale curano, ove richiesta, l' esecuzione di atti e provvedimenti;

b) prevedere l' applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell' articolo 18;

c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l' industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato e del Ministro del commercio con l' estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 (16), provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all' articolo 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall' Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106 (17), sulla base dei seguenti criteri:

a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un' adeguata diffusione dell' informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell' ICE con il sistema nazionale di certificazione.

24. Disposizioni finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all' articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato.

2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all' approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all' articolo 10, comma 2.

3. In sede di prima applicazione dell' articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è elevato a sei.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

(1/a) Vedi, anche, il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, riportato al n. A/XXVIII e l' art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, riportato alla voce Sviluppo dell' agricoltura. Ogni riferimento alle "sezioni speciali" contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell' art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

Ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato: Circ. 16 febbraio 1996, n. 3387/c; Circ. 18 novembre 1999, n. 3472/C; Ministero della pubblica istruzione: Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 marzo 1999, n. 70; Ministero delle finanze: Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 12 giugno 1997, n. 166/T; Circ. 19 novembre 1997, n. 292/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Ministero di grazia e giustizia: Circ. 1 ottobre 1996, n. 1/33-108(96)1306; Circ. 14 ottobre 1996, n. 20/96.

(1/b) Vedi, anche, il comma 2-bis dell' art. 2, L. 15 marzo 1997, n. 59. (1/c) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.M. 23 luglio 1997, n. 287, riportato al n. A/XXXII.

(2) Per l' elaborazione degli atti di controllo sui bilanci, sulla determinazione delle piante organiche e sulla costituzione di aziende speciali, vedi l' art. 37, D.Lgs, 31 marzo 1998, n. 112.

(2/b) Per lo statuto dell' Unioncamere, vedi il D.P.C.M. 13 aprile 2000.

(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(4) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie.

(4/a) Comma abrogato dall' art. 15, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

(4/b) Ogni riferimento alle "sezioni speciali" contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell' art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(5) Riportato al n. A/II.

(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(7) Riportata alla voce Società commerciali.

(7/a) Ogni riferimento alle "sezioni speciali" contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell' art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(7/b) Ogni riferimento alle "sezioni speciali" contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell' art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(5) Riportato al n. A/II.

(7/c) Vedi il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, riportato al n. A/XXVIII. I termini per il deposito di atti o per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui al presente articolo sono stati fissati in trenta giorni dall' art. 18, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(7/d) Comma così modificato dall' art. 11, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472, riportato al n. A/XXVII.

(8) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere.

(8/a) I criteri per la determinazione dei compensi di cui alla presente lettera sono stati fissati con D.M. 6 febbraio 1998, riportato al n. A/XXXIII.

(8/b) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(9) Per il regolamento, vedi il D.M. 24 luglio 1996, n. 501, riportato al n. A/XXXI.

(9/a) Lettera così modificata dall' art. 2, L. 25 marzo 1997, n. 77, riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(9/b) Lettera così modificata dall' art. 2, L. 25 marzo 1997, n. 77, riportata alla voce Commercio di vendita al pubblico.

(9/c) Comma così modificato dall' art. 11, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(9/c) Comma così modificato dall' art. 11, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(9/d) Comma così modificato dall' art. 11, L. 11 maggio 1999, n. 140, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(9/e) Con D.M. 22 dicembre 1997, riportato al n. C/VI è stata approvata la tariffa dei diritti di segreteria.

(10) Comma prima modificato dall' art. 2, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, riportato al n. A/XXVI, con effetto dal 16 settembre 1995, in virtù dell' art. 4 dello stesso decreto e poi così sostituito dall' art. 17, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 17. Con D.M. 17 maggio 1995 (Gazz. Uff. 25 luglio 1995, n. 172) è stata determinata la misura del diritto annuale dovuto per l' anno 1995 dalle imprese alle camere di commercio, nonché della quota di tale diritto da riservare al fondo di perequazione e dei relativi criteri di ripartizione tra le camere di commercio. Per l' anno 1996 si è provveduto con D.M. 29 aprile 1996 (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 184); per l' anno 1997 con D.M. 29 maggio 1997 (Gazz. Uff. 22 luglio 1997, n. 169); per l' anno 1998 con D.M. 26 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 6 giugno 1998, n. 130); per l' anno 1999 con Del. Conferenza Unificata 18 marzo 1999 (Gazz. Uff. 24 maggio 1999, n. 119).

(10/a) Ogni riferimento alle "sezioni speciali" contenuto nella presente legge deve intendersi operato alla sezione speciale di cui al comma 1 dell' art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 2.

(10/b) Comma così sostituito dall' art. 17, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo 17.

(10/c) Vedi, anche, l' art. 17, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(10/d) Sulla cessione di crediti tributari da parte di enti locali e camere di commercio, vedi, anche, l' art. 76, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(13) Riportata al n. F/XIII.

(13/a) Vedi, anche, il D.M. 19 giugno 1995, n. 422, riportato al n. A/XXV.

(14) Riportata al n. A/IX.

(14/a) Comma così modificato dall' art. 3-quater, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, riportato al n. A/XXVI, con effetto dal 16 settembre 1995, in virtù dell' art. 4 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 15 febbraio 2000, n. 96.

(14/b) Il termine di cui al presente comma 2 è stato fissato al 30 giugno 1996 dall' art. 3-quater, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, riportato al n. A/XXVI, con effetto dal 16 settembre 1995, in virtù del disposto dell' art. 4 dello stesso decreto.

(15) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(15) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(16) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(17) Riportata alla voce Commercio con l' estero.

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