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Gli Organi


Informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a) e art. 14 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
 
L'articolo 14 comma 1-bis del Decreto Legislativo n.33/2013 – così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, in vigore dal 23 dicembre 2016, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 del medesimo articolo dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attributiti a titolo gratuito

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14 del D.Lgs.n. 33/2013

Ai sensi della Legge n. 580/1993 e successive modifiche le competenze degli organi di indirizzo politico e di amministrazione delle Camere di commercio sono le seguenti:

  • Il Consiglio è l’organo primario della Camera di commercio: ne determina e garantisce l’indirizzo generale, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto svolge le funzioni e adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, delibera lo Statuto e le relative modifiche ed i regolamenti. Dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2, Legge n. 580/1993 e s.m.i., nonché due in rappresentanza  delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno  in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la camera di commercio.
  • La Giunta è l’organo di governo della Camera di commercio e svolge le proprie funzioni nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto camerale. E’ eletta dal Consiglio e dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
  • Il Presidente attua la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale e istituzionale della stessa nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle Istituzioni pubbliche, degli Enti locali territoriali, degli Organi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli Organi comunitari e internazionali. E' eletto dal Consiglio al suo interno secondo le vigenti disposizioni di legge e dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte. In caso di sua assenza o impedimento ne assume temporaneamente le funzioni il Vicepresidente nominato dalla Giunta tra i suoi membri.
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti garantisce la legittimità e la correttezza dell'attività camerale attraverso il controllo della regolarità amministrativa e contabile. In particolare, quale strumento interno di revisione, il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del Bilancio d’Esercizio alle risultanze delle scritture contabili. Dura in carica quattro anni, è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati dal Ministro Economia e Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.


Archivio

Ai sensi dell’art. 14, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, i dati concernenti gli organi di indirizzo politico restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell’incarico. Fanno eccezione le informazioni concernenti la situazione patrimoniale dei soggetti e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato e non vengono trasferite nelle sezioni di archivio.