Deposito annuale bilancio di esercizio ex artt. 2435, 2478–bis e 2615-bis del Codice Civile – anomalie rilevate –
informativa. 06/05/2019
Deposito bilanci ed elenchi soci 2021
Presso il Registro delle Imprese le società provvedono annualmente al deposito del bilancio d'esercizio e le S.p.a. e le S.a.p.a. anche al deposito dell'Elenco Soci. Di tale documentazione è possibile ottenere il rilascio di una copia ottica ovvero di una copia ottica conforme dopo l'archiviazione digitale degli stessi. Per il rilascio delle copie il richiedente deve corrispondere i diritti di segreteria alla Camera.
E’ stato pubblicato, a cura di Unioncamere, il
Manuale operativo per il deposito dei bilanci d’esercizio – campagna Bilanci 2021 al Registro delle imprese da parte delle società di capitali.
Nel documento sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali, aggiornate con le ultime novità introdotte dalla normativa più recente e dalle modifiche ai modelli per la presentazione degli atti al Registro delle imprese, contenute nel D.M. 18 ottobre 2013.
Si ricorda che il deposito del bilancio e dell’elenco soci non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.
Devono essere trasmessi per via telematica tramite la piattaforma Telemaco (web.telemaco.infocamere.it) o depositati su supporto informatico con firma digitale.
Sono disponibili due diverse modalità di invio:
- “Bilanci on-line”: utilizzabile per l’invio di bilancio con riconferma dell’elenco soci precedente o che non necessita di presentazione dell’elenco soci (es. S.r.l. o cooperative). Tale modalità consente di predisporre la pratica on-line direttamente dal proprio pc senza l’installazione di un software specifico.
- “FedraPlus” o programmi compatibili: utilizzabile per l’invio di bilancio con elenco soci, con la riconferma o senza presentazione dell’elenco soci (es. S.r.l. o cooperative).
Informazioni – Casi Particolari
- Reinvio di una pratica telematica a sostituzione di un' altra (non ancora evasa) conseguente ad una precisa richiesta da parte dell' Ufficio: In questo caso, è necessario che venga ritrasmessa, nuovamente e correttamente, l' intera pratica, con l' indicazione nel riquadro "XX - note" che trattasi di "deposito a rettifica e sostituzione dell' invio n. ................ del .................".
- Deposito bilancio a rettifica per protocolli già evasi. L' operazione di deposito di un bilancio a rettifica, di uno già regolarmente annotato, presuppone la presentazione di una nuova istanza, completa di tutta la documentazione presentata in precedenza e deve indicare nel riquadro "XX -note" che trattasi di deposito a rettifica, nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito. Sono dovuti i normali diritti e bolli previsti dalla vigente normativa.
- Società in liquidazione. Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dal nuovo art. 2490 C.C. (n.b. in questa circostanza si tenga conto che dovrà essere allegato il documento previsto dal comma 3 dell'art. 2487-bis C.C.). Esempio: se la società è entrata in liquidazione il 01.02.2016 e, al termine dell' esercizio sociale (31.12.2016), la fase della liquidazione non si è ancora conclusa, il liquidatore dovrà presentare il bilancio riferito all' intero esercizio sociale (1.1.2016 - 31.12.2016), anche se fiscalmente la normativa è differente. Qualora, nel nostro esempio, la data di chiusura del Bilancio Finale di Liquidazione coincidesse con il 31.12.2016 o fosse precedente, la società dovrà unicamente presentare la modulistica prevista per tale adempimento: non andrà, assolutamente, presentato il modello "B". A tal proposito, si tenga presente che il deposito del Bilancio Finale di Liquidazione deve essere effettuato con il Modello "S3". Relativamente alle modalità di presentazione del Bilancio Finale di Liquidazione si vedano le istruzioni presenti sul nostro sito camerale nella sezione "Registro Imprese" -> "Società" ->"Scioglimento, Liquidazione e Cancellazione".
- Trasformazione di società di capitali in società di persone. Le società di capitali che iscrivono l' atto di trasformazione in società di persone prima dell' approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l' organo necessario per l' approvazione del bilancio.
- Trasformazione di società di persone in società di capitali. Sono tenute al deposito del bilancio in relazione alla chiusura del primo esercizio, in virtù di quanto stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'atto di trasformazione.
- Bilanci non approvati. Trattandosi in realtà di una "proposta di bilancio" e non essendo previsto nessun adempimento pubblicitario per il documento in oggetto, il relativo deposito non va effettuato.
- Società di capitali cancellate in seguito ad atto di fusione o per scissione totale. Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell' approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l' organo necessario per l' approvazione del bilancio.
- S.N.C. E S.A.S. Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall' art. 26 del D.lgs. 127/1991 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies disp. att. D.lgs. 6/2003)
- Patrimoni destinati ad un unico affare (art. 2447septies). Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis cc), devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell' esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 cc e seguenti.
- Società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497bis). Le società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento (art. 2497 cc) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercitano su di esse l' attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell'esercizio.
AVVISO - 23.01.2019
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