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Violazioni RI


VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE

Le sanzioni del Registro Imprese vengono applicate a tutti i soggetti tenuti per legge all'iscrizione o al deposito di una determinata denuncia nel Registro delle Imprese. I riferimenti normativi sono costituiti essenzialmente dalle norme del codice civile e dagli altri testi normativi che pongono, a carico dei soggetti individuati dalla legge (amministratori, sindaci, ecc.), l’obbligo di richiedere l’iscrizione o la denuncia al RI.

In particolare, i più rilevanti riferimenti normativi sono costituiti dagli artt.2630 e 2631 c.c., nonché dalle disposizioni contenute nella legge 689/1981. L’art.2630 c.c. è stato oggetto di una recente modifica ad opera dell’art.9 comma 5 della legge 180/2011 (“Statuto per le imprese”), entrata in vigore il 15 novembre 2011 con la quale sono stati variati gli importi delle sanzioni previste in caso di omesso o tardivo deposito delle denunce domande e depositi al Registro delle imprese. Nella previgente formulazione, in vigore fino al 14 novembre 2011, la norma prevedeva che le sanzioni amministrative pecuniarie da comminare in capo ai soggetti obbligati per ritardata denuncia, comunicazione o deposito presso il registro delle imprese oscillavano tra un minimo edittale di euro 206,00 fino ad un massimo di euro 2065,00, con l’ulteriore aumento di un terzo nel caso in cui l’omissione aveva ad oggetto il deposito di bilanci.

L’art.9 comma 5 della legge 180/2011, in vigore dal 15 novembre 2011, ha modificato l’art.2630 c.c., variando gli importi delle sanzioni ivi previste. Nella sua nuova formulazione la norma ora prevede che “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art.2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo”.

Inoltre, l’art.16 della legge 689/1981 prevede che “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento,entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

Dunque, la sanzione è stata dimezzata, passando ora da un minimo di 103,00 euro a un massimo di 1032,00 euro e la legge distingue gli importi delle sanzioni a seconda che il ritardo nella presentazione della pratica sia maggiore o minore di 30 giorni, prevedendo che se la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta ad un terzo. Mentre resta in vigore l’aumento di un terzo allorché si tratti di ritardato deposito di bilanci.
 
Pertanto, per le violazioni perpetrate a partire dal 15 novembre 2011 gli importi delle sanzioni a carico di ogni soggetto obbligato sono così determinate:
  • Importo della sanzione ridotta ad un terzo (per le pratiche presentate oltre il termine di 30 giorni, ma non oltre il 60°): euro 68,66;
  • Importo della sanzione ridotta ad un terzo (per le pratiche presentate oltre il termine di 30 giorni, ma non oltre il 60°), ma aumentata di un terzo in materia di bilanci: euro 91,56.
  • Importo della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo (per le pratiche presentate dal 61°giorno in poi ): euro 206,00;
  • Importo della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo, aumentata di un terzo se trattasi di deposito di bilanci (per le pratiche presentate dal 61°giorno in poi): euro 274,66
Agli importi così determinati devono essere aggiunte le spese di procedimento e di notifica che la CCIAA provvede ad addebitare contestualmente ai trasgressori che ammontano a:
  • SPESE DI PROCEDIMENTO ATTRAVERSO PEC:euro 20,00 per ogni soggetto obbligato (più ulteriori euro 20,00 per la società);
  • SPESE DI PROCEDIMENTO ATTRAVERSO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI:euro 25,00 per ogni soggetto obbligato (più ulteriori euro 25,00 per la società).

COME E QUANDO PAGARE
I verbali di accertata violazione vengono notificati esclusivamente a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di residenza degli obbligati in via principale. Lo stesso verbale (sempre intestato agli obbligati al deposito) viene spedito anche presso la sede legale dell'impresa (obbligato in solido)”, la quale deve pagare l’importo complessivo della sanzione e delle spese di procedimento nel caso in cui non provvedono i soggetti obbligati.

La sanzione deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento utilizzando il Modello F23. Entro lo stesso termine si debbono pagare le spese di procedimento e di notifica. Il pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, consente di estinguere subito la sanzione.
Per la compilazione del modello F23 devono essere utilizzati i seguenti codici:
  • Cod. ufficio: ABA
  • Causale: PA
  • Cod. tributo per la sanzione amministrativa: 741T;
  • Cod. tributo per le spese di procedimento e notificazione: ABAT
Entro 30 giorni dalla contestazione in alternativa al pagamento, è possibile presentare scritti difensivi.

Riassumendo:  

 

IMPORTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGISTRO IMPRESE

 

Importo oblazione

in misura ridotta

(doppio del minimo)

SPESE DI PROCEDIMENTO ATTRAVERSO PEC

SPESE DI PROCEDIMENTO ATTRAVERSO SERVIZIO NOTIFICHE ATTI

       206, 00

a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.).

 

20,00

a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.).

 

       25,00

a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.).

 

         68,66

a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.), se la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti

 

20,00

a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.).

 

25,00

a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.).

 

274,66                                               a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.) se si tratta di ritardato deposito di bilanci o situazioni patrimoniali di consorzi      (oltre il 30°giorno di ritardo)

20,00

per ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.)

 

25,00

per ogni soggetto obbligato amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.)

 

91,56

a carico ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.) se si tratta di ritardato deposito di bilanci o situazioni patrimoniali di consorzi e la denuncia, la comunicazione o il deposito al registro imprese avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti .

20,00

per ogni soggetto obbligato (amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.)

 

25,00

per ogni soggetto obbligato amministratore unico,  sindaco, consigliere ecc.)