Lo spedizioniere è colui che, esclusivamente in forma di impresa, opera come intermediario tra colui che deve trasportare cose via terra, via mare o via aria e colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri o anche di mezzo di altri nei limiti della normativa dell’autotrasporto.
Tutti coloro che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa devono possedere la qualifica di “spedizioniere”
Devono possedere la suddetta “qualifica” per l’esercizio nella Società:
tutti i legali rappresentanti
gli eventuali preposti
tutti i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa.
La “qualifica di “Spedizioniere” è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese/REA ed è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.
L’attività di spedizioni può essere iniziataimmediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per ogni sede o unità locale in cui esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa (genericamente definito “preposto”).