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Ex Ruolo dei Mediatori marittimi

martedì 06 Ottobre 2020

 

 

contatti

 

 

 

modulistica

 

procedura e regolamento esami per l’idoneità all’esercizio dell’attività

 

 

 

normativa di riferimento

 

 

E' mediatore marittimo colui che - persona fisica o giuridica - che esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
 
Tutti i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa devono possedere la qualifica di “Mediatore marittimo”.

Devono possedere la suddetta “qualifica”, in quanto in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività nella Società:
  • tutti i legali rappresentanti dell’impresa;
  • gli eventuali preposti;
  • tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa societaria.
 
L’esercizio dell’attività di mediatore marittimo è subordinato al possesso dei requisiti morali e al possesso dei requisiti professionali  di cui all’articolo 7, lettera d), ed e), della Legge 12
 
La “qualifica di mediatore marittimo” è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese/REA ed è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.
 
L’attività di mediazione marittima può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010, con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per ogni sede o unità locale in cui si esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa (genericamente definito “preposto”).
 
 I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività  richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime) del modello "Mediatori Marittimi" da allegare alla pratica telematica  da inviare al Registro Imprese
 
Casi di immediato rifiuto delle domande con provvedimento motivato del Conservatore

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità localizzazione

Incompatibilità

Riferimenti normativi

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti