contatti
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modulistica
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procedura e regolamento esami per l’idoneità all’esercizio dell’attività
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normativa di riferimento
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E' mediatore marittimo colui che - persona fisica o giuridica - che esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Tutti i soggetti che esercitano l’attività nell’impresa o per conto dell’impresa devono possedere la qualifica di “Mediatore marittimo”.
Devono possedere la suddetta “qualifica”, in quanto in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività nella Società:
- tutti i legali rappresentanti dell’impresa;
- gli eventuali preposti;
- tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa societaria.
L’esercizio dell’attività di mediatore marittimo è subordinato al possesso dei
requisiti morali e al possesso dei
requisiti professionali di cui all’articolo 7, lettera d), ed e), della Legge 12
La “
qualifica di mediatore marittimo” è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese/REA ed è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.